Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-07-2012, n. 12012 Assemblea Bilancio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.N., A. e I., titolari complessivamente del 33,33% del capitale sociale della società XX a r.l., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma detta società e chiedevano l’annullamento della delibera assembleare adottata il 25.6.1997 che, con il loro voto contrario, aveva approvato il bilancio dell’esercizio 1996. A sostegno della domanda assumevano che le appostazioni contenute nel bilancio presentavano evidenti elementi di irregolarità e inattendibilità.
Dichiarata la contumacia della società, dato atto della mancata risposta del suo legale rappresentante all’interrogatorio deferitogli e disposta ed espletata CTU il Tribunale accoglieva la domanda.
Proponeva appello la società che censurava le valutazioni del CTU, a suo dire, acriticamente condivise dal Tribunale. Deduceva, inoltre, che nessun significato poteva attribuirsi alla mancata comparizione del rappresentante della società a rendere l’interrogatorio formale, atteso che il relativo verbale era stato erroneamente notificato a persona diversa dall’amministratore ed in un luogo diverso dalla sede sociale (a (OMISSIS) e non a (OMISSIS), ove all’epoca era la sede).
Si costituivano gli appellati che resistevano all’impugnazione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3940/05, in riforma della sentenza di primo grado respingeva la domanda dei P. escludendo la falsità e la mancanza di chiarezza del bilancio.
Questi ultimi ricorrono per cassazione avverso la detta sentenza sulla base di due motivi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso la società XX a r.l. che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d’appello non ha riconosciuto la falsità e la mancanza di chiarezza del bilancio escludendo che gli errori ed i difetti degli esercizi precedenti determinavano una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello del quale il bilancio doveva dare contezza ed ha conseguentemente omesso di valutare siffatti errori ed irregolarità.
Con il secondo motivo assume che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti e marginali i vizi relativi all’inserimento nella voce liquidità di cassa di una somma depositata presso un istituto bancario ed alla voce finanziamento dei soci.
Con i due motivi del ricorso incidentale la società si duole del regime delle spese.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Invero la sentenza impugnata ha osservato che la domanda introduttiva del giudizio, con cui gli odierni ricorrenti avevano impugnato il bilancio della società, riguardava solo l’irregolarità della posta attiva relativa alla disponibilità di cassa che, in quanto costituita da un deposito a risparmio, non recava la voce degli interessi attivi maturati nell’esercizio oltre alla imprecisione della voce relativa al finanziamento dei soci. Ha, altresì, rilevato che la sentenza di primo grado era andata al di là di tale domanda finendo con imputare all’esercizio 1996 errori e difetti risalenti ad esercizi precedenti, rilevati dalla CTU, andando la di là delle deduzioni e delle richieste degli attori e ponendosi, inoltre, in contrasto con il principio della continuità dei bilanci, ed ha conseguentemente limitato il proprio esame alla domanda originaria proposta dagli odierni ricorrenti.
La sentenza impugnata si basa dunque su una duplice ratio decidendi:
la prima basata sulla esclusione di tutte le doglianze non contenute nella originaria domanda introduttiva del giudizio e la seconda sulla violazione del principio della continuità dei bilanci da parte del giudice di prime cure.
La prima ratio, che è in grado di per sè di sorreggere la decisione, non risulta censurata dal primo motivo di ricorso e sul punto, dunque, si è ormai formato il giudicato, per cui il motivo risulta inammissibile.
Peraltro quest’ultimo sarebbe inammissibile anche sotto ulteriori profili.
Anzitutto, per genericità, perchè non specifica quali sarebbero le voci di bilancio asseritamente ritenute in violazione dei principi della veridicità e della chiarezza. In secondo luogo per mancanza di autosufficienza poichè dolendosi della mancata presa in considerazione dei rilievi mossi dalla consulenza tecnica d’ufficio non riporta il brani della CTU ove tali rilievi sarebbero stati mossi, non essendo sufficiente una mera enunciazione degli stessi.
Il secondo motivo del ricorso principale è anch’esso inammissibile.
Quanto alla voce della liquidità di cassa depositata presso un istituto bancario che avrebbe omesso il computo degli interessi, la Corte d’appello ha motivato che, a parte l’esiguità dei detti interessi, l’amministratore nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio aveva riconosciuto l’errore e conseguentemente la delibera di approvazione del bilancio aveva integrato il calcolo degli interessi nella posta attiva del bilancio in questione. Tale motivazione della Corte d’appello è assolutamente corretta alla luce della giurisprudenza di questa corte secondo cui in sede di approvazione del bilancio di una società per azioni, i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci, nel corso della seduta assembleare che precede l’approvazione del bilancio, assumono rilievo, non perchè divengano necessariamente parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione, quanto piuttosto perchè possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare.
(Cass. 11544/08; Cass. 8001/04). Ove ciò (come avvenuto nel caso di specie) si sia verificato, l’originario difetto di chiarezza viene rimosso e con esso l’interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza, avendo l’attore già conseguito, prima dell’esercizio dell’azione, per effetto dei chiarimenti, il risultato che non potrebbe, quindi, più ottenere giudizialmente. (Cass. 11544/08; Cass. 8001/04).
La doglianza è dunque inammissibile per difetto d’interesse.
Anche la seconda doglianza relativa ai finanziamenti dei soci è inammissibile.
La Corte d’appello ha osservato che nessuna contestazione era stata mossa all’importo complessivo di tali finanziamenti dai ricorrenti e che su detto importo complessivo aveva concordato anche il consulente di parte ed ha pertanto ritenuto che la mancanza di specificazione dei singoli importi ai singoli soci finanziatori non incideva sulla valutazione della situazione economica e finanziaria della società, tanto è vero che per gli anni precedenti la medesima posta con il medesimo importo non era stata oggetto di contestazione.
La motivazione appare corretta poichè ai fini del bilancio ciò che rileva per accertare l’esposizione della società nei confronti dei soci e, quindi, per valutare la situazione economico finanziaria della società è l’importo complessivo che rileva, mentre i singoli finanziatori sono poi rilevabili dai libri contabili.
A fronte di tale motivazione la doglianza dei ricorrenti è assolutamente generica e priva di specificità. La stessa, infatti, non censura in alcun modo l’articolata motivazione della Corte d’appello, ma si limita a ribadire semplicemente che " non risultano individuati le modalità e i versamenti effettuati da ciascun socio nè come sono defluiti i fondi per il pagamento del corrispettivo per l’acquisto di un immobile" (circostanza quest’ultima del tutto ad di fuori dell’oggetto della causa).
E’ appena il caso di rammentare a questo proposito che è giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (ex plurimis Cass. 11501/06;
Cass. 18421/09).
Il ricorso principale va in conclusione dichiarato inammissibile.
Venendo all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con cui la società si duole della mancata condanna dei ricorrenti principali alla restituzione in suo favore delle spese di primo grado nelle more dell’appello versate loro, se ne rileva l’inammissibilità.
La Corte d’appello, nel procedere alla riliquidazione delle spese dell’intero giudizio correttamente non ha riconosciuto in favore della società il pagamento delle spese del giudizio di primo grado, essendo la stessa rimasta contumace, mentre ha compensato quelle del grado di appello.
Non ha, poi, correttamente provveduto sulla domanda di restituzione delle spese del giudizio di primo grado che la società assume avere versato ai P. in quanto l’obbligo di restituzione nasce automaticamente per effetto del rigetto della domanda di questi ultimi senza che sia necessaria una apposita pronuncia , che in ogni caso, sarebbe stata subordinata alla specifica indicazione e documentazione dell’avvenuto pagamento di cui non viene fatta alcuna menzione nei motivi di ricorso incidentale.
I due motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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