Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con decreto depositato 19/1/2009, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dall’avv. P.R. avverso il provvedimento del 16/7/98, con il quale il G.D. del Fallimento Logotech s.r.l. ha respinto la richiesta di liquidazione della notula della P., rilevando che il decreto del G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l. del 26/1/08, di nomina di detto legale per la presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, ancorchè l’istanza del curatore enunciasse la mancanza di fondi, non contiene alcuna attestazione di indisponibilità del danaro, per cui non può ritenersi integrata la condizione richiesta dal legislatore per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il compenso all’avv. P. potrà al più essere liquidato dal G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l. e posto a carico della relativa massa.
Secondo il Tribunale, al più il provvedimento del G.D. sarebbe stato reclamabile L. Fall., ex art. 26, procedimento che non si poteva comunque ritenere instaurato con la presentazione dell’opposizione in oggetto.
Ricorre l’avv. P., sulla base di un unico articolato motivo;
il ricorso è stato notificato al Tribunale di Firenze, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Fallimento.
Il solo Ministero dell’Economia e Finanze ha depositato controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico articolato motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 e art. 146, comma 3, lett. c), e art. 83 nonchè della L. Fall., artt. 93 e 94, e dell’art. 2229 c.c..
Secondo la ricorrente, il decreto del G.D. del Fallimento della Logotech Europa s.r.l. di designazione dell’avv. P. alla presentazione della domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Logotech s.r.l. fa esplicito riferimento all’istanza di ammissione al passivo indicata nella domanda del Curatore, ove si denuncia chiaramente l’assenza di fondi, nonchè al mandato già conferito al legale in questione con il precedente decreto del G.D. dell’11/5/07, ove si dava atto della mancanza di fondi del Fallimento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 e già nel primo decreto si faceva espresso riferimento ad una fase prefallimentare autorizzando l’odierna ricorrente a presentare istanza di fallimento.
La fase relativa all’ammissione al passivo del Fallimento della Logotech s.r.l. del creditore Logotech Europa s.r.l. risulta definita con l’ammissione del credito, come da comunicazione del Curatore e, terminato il giudizio, andava applicato il cit. D.P.R. n. 115, art. 83, comma 2; il procedimento di verifica dei crediti apre la fase giurisdizionale, in ogni caso, l’opera prestata dall’avv. P. rientra nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 146, comma 3, lett. c), a pena di incostituzionalità della normativa.
Inoltre, conclude la ricorrente, con il decreto del G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l. del 17/9/08 è stata ribadita la già avvenuta ammissione della procedura fallimentare al patrocinio a spese dello Stato, e qualora fosse stato necessario, è stata dichiarata detta ammissione.
2.1.- Il ricorso è inammissibile.
In via assolutamente preliminare deve rilevarsi che la ricorrente, designata dal G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l. a presentare istanza di ammissione al passivo del Fallimento Logotech s.r.l., ha proposto ricorso avverso il provvedimento del 16/7/08, emesso dal G.D. del Fallimento Logotech s.r.l., di reiezione della richiesta di liquidazione dell’onorario, avanzata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146, comma 3, lett. c).
Orbene, atteso che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese; il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione d’ufficio, l’avv. P., nominato dal G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l., a questi avrebbe dovuto rivolgersi per la liquidazione dell’onorario ai sensi del D.P.R. cit., art. 146, comma 3, lett. c), alla stregua della ritenuta ammissione di detto Fallimento al patrocinio a spese dello Stato, e non già al G.D. del Fallimento della Logotech s.r.l. L’errata individuazione del G.D. del Fallimento avanti al quale far valere la propria richiesta di liquidazione dell’onorario come ausiliare del Giudice comporta l’inammissibilità dell’istanza in origine presentata ed in conseguenza, l’inammissibilità del ricorso in oggetto. Rimane assorbita ogni ulteriore considerazione, in particolare in relazione alla individuazione del legittimato passivo nel giudizio di opposizione del D.P.R. 115 del 2002, ex art. 170.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012
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