Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-10-2012) 22-11-2012, n. 45661

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La corte d’appello di Roma, giudice di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale D.G.G. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole di due episodi di concorso in incendio boschivo (art. 423 bis c.p.), riuniti ai sensi art. 81 c.p. e con giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata infraquinquennale. L’annullamento con rinvio è intervenuto limitatamente al trattamento sanzionatorio in conseguenza dell’effetto delle recidiva e del giudizio ex art. 69 c.p..

2. Ricorre per cassazione difensore e deduce:

2.1. a) violazione dell’art. 125 c.p.p. e carenza dell’apparato motivazionale in relazione agli artt. 157 e 161 c.p.p.. Alla polizia forestale il ricorrente indicò, in un primo tempo, quale suo domicilio (OMISSIS), luogo nel quale dimorava l’estate. Ma poi indicato (OMISSIS), località nella quale risiede con la famiglia e quindi ancora (OMISSIS).

Invitato a indicare definitivamente il domicilio, scelse l’abitazione di via (OMISSIS). Dopo tale elezione di domicilio, tutte le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate, appunto, in (OMISSIS). Il 22 dicembre 2008 D.G. ottenne gli arresti domiciliari e fu accompagnato in (OMISSIS), pur avendo sempre la residenza in (OMISSIS). Il giorno 11 agosto 2009 venne scarcerato per decorrenza dei termini. Ebbene, nonostante la sopraindicata elezione di domicilio ( (OMISSIS)), elezione mai revocata, in data 15 ottobre 2009, l’ufficiale giudiziario effettuò accesso in (OMISSIS), redigendo la seguente relata "relata negativa poichè, da informazioni assunte presso il Comune, risulta emigrato in (OMISSIS)". In effetti il 23 settembre 2009 venne inviata al D.G. raccomandata in (OMISSIS), sua residenza e domicilio eletto. Tuttavia, non vi è prova della ricezione, in quanto la notifica venne effettuata a mezzo posta e non a mezzo ufficiale giudiziario. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 5, non risultando provato che l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato, andava disposta la nuova notifica ai sensi di legge. Tale secondo adempimento non è mai avvenuto, il che comporta nullità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p..

2.2. b) ancora violazione dell’art. 125 e degli artt. 627 e 628 c.p.p. per erronea e mancata applicazione delle norme che regolano la materia e difetto di motivazione, atteso che l’annullamento da parte della corte di cassazione è avvenuto limitatamente alla recidiva contestata e sul conseguente trattamento sanzionatorio. Al proposito, il giudice di rinvio non ha valutato il fatto che tutti i reati per i quali l’imputato è stato già condannato sono risalenti nel tempo e di scarsa rilevanza. In due occasioni si è trattato di applicazione di pena e per una delle due sentenze è stata disposta la sospensione condizionale e la non menzione; vi sono poi alcuni decreti penali. Il giudice di rinvio non ha rilevato che due decreti penali sono relativi a reati ormai estinti, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla loro commissione. Lo stesso deve dirsi per le sentenze di patteggiamento. Si tratta comunque di reati legati all’attività professionale dell’imputato che è un pastore. Andava quindi esclusa la recidiva contestata.

2.3. c) violazione dell’art. 125 c.p.p. e ancora degli artt. 627 e 628 c.p.p. per motivazione contraddittoria e apparente: la corte non ha preso in considerazione le condizioni sociali, individuali e familiari dell’imputato che è un povero pastore e vive solo dei proventi del suo gregge. Egli è un analfabeta, vive una baracca priva di servizi igienici; i precedenti penali sono risalenti e tutti puniti con pene pecuniarie. Conseguentemente le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute con giudizio di prevalenza.
Motivi della decisione

1. La prima censura è generica e manifestamente infondata. Il ricorrente afferma (pag. 3 del ricorso) che "… non vi è prova della ricezione, in quanto la notifica venne fatta a mezzo posta", senza specificare per qual motivo detta prova mancherebbe. E’ noto che la notifica a mezzo posta all’imputato è esplicitamente prevista dal codice, il quale prevede anche la prova legale della avvenuta ricezione. Sul punto il ricorso non è affatto chiaro, non specificandosi se detta prova mancherebbe, in quanto ciò sarebbe connaturato al sistema di notifica postale (il che non risponde al vero), oppure mancherebbe nel caso specifico (ma, in tal caso, avrebbe dovuto essere indicata la ragione per la quale la notifica si ritiene irregolare).

In ogni caso, è noto che le sezioni unite di questa corte (con sent.

n. 119 ud. 27.10.2004, dep. 7.1.2005, ric. Palumbo) hanno chiarito che, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile della notificazione all’imputato, prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.. Dunque: l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.

1.1. Orbene, nè il difensore, nel giudizio di rinvio, nè il ricorrente hanno rappresentato tale circostanza, di talchè si deve opinare – in mancanza di prova contraria – che la citazione eseguita comunque in uno dei luoghi alternativamente indicati dal D. G. abbia comunque posto l’imputato in grado di conoscere la effettiva pendenza (e la data di celebrazione) del processo innanzi al giudice di rinvio.

2. La seconda censura è infondata. Come la corte di rinvio ha chiarito, la sussistenza della recidiva va stabilita avendo presente la data del passaggio in giudicato della sentenza, non quella della commissione del fatto. Tanto ha fatto il giudice di rinvio che, comparando i reati "più antichi" a quelli oggetto del presente giudizio, ha riscontrato un preoccupante aumento del tasso di pericolosità del D.G., aumento denotato, appunto, dalla maggiore gravità delle ultime imprese criminali del ricorrente.

L’esame è stato accurato e attento (tanto che è stata esclusa la specificità della recidiva) e la giustificazione motivazionale appare logica e congrua.

3. Manifestamente infondata è la terza censura,. Atteso che le condizioni di vita individuali e sociali dell’imputato appaiono, nella complessiva trama motivazionale, del tutto soverchiate dalle considerazioni relative alla gravità dei fatti allo stesso addebitati, come evidenziate dalle modalità della loro commissione (un incendio boschivo consumato e uno tentato in breve lasso di tempo, con predisposizione di inneschi idonei). Inoltre, come anticipato, la corte romana ha anche attribuito "peso" vari (seppur non gravissimi) precedenti penali).

4. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012

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