Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado (emessa a seguito di giudizio abbreviato da parte del tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni), ha rideterminato la pena a L.R. (Euro 1500 di multa, in luogo di mesi 1, gg. 15 di reclusione), riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 582 c.p. in danno di L.M.. Lesioni personali consistite in contusione toracica e stato ansioso, lesioni causate da un colpo inferto con una tavola di legno.
L’imputato è stato anche condannato al risarcimento del danno.
1.1. Si legge in sentenza che l’imputato, mentre stava, unitamente ad altre persone, realizzando una temporanea recinzione intorno a un edificio pericolante, ebbe un alterco con L.M. e con altri, che volevano impedire il compimento della predetta azione. Ne nacque una colluttazione, a seguito della quale, la donna riportò le lesioni poi refertate in ospedale.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato ascritto, nonchè contraddittorietà della stessa in relazione agli atti di causa; deduce inoltre violazione di legge per inosservanza del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, lett. f) argomentando come segue.
La corte d’appello afferma che "è plausibile che la tavola possa aver colpito al petto la donna proprio nel momento in cui la signora …, vincendo la resistenza oppostale, è riuscita, come ha riferito il teste S., a togliere, ossia strappare, la tavola dalle mani dell’imputato". Partendo da tale premessa fattuale, il giudice di secondo grado giunge illogicamente alla conclusione che le lesioni siano state procurate dall’imputato, laddove è certamente molto più probabile che la signora L. si sia fatta male da sola. Vengono anche ricordate in sentenza le esatte parole del S. ("improvvisamente la donna è arrivata di corsa e ha cercato di togliere dalle mani di L.R. una tavola di legno, che lo stesso stava sistemando, unitamente a un altro operaio, sopra un sostegno verticale"). Ebbene, per stessa ammissione dei giudicanti, l’imputato si è limitato a opporre resistenza all’azione repentina messa in essere dalla pretesa vittima, di talchè è davvero arduo ipotizzare che la responsabilità delle tenui lesioni sia da addebitare al ricorrente. Ciò è tanto vero che la stessa sentenza della corte d’appello non esprime certezze, ma ricorre a espressioni ipotetiche ("è presumibile", ovvero " è plausibile"), di talchè non si comprende come possa aver affermato la responsabilità dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio. Peraltro, come anticipato, esiste anche contraddizione tra quanto affermato in sentenza e quanto è obiettivamente rilevabile dagli atti. E invero, quanto alle lesioni, contrariamente a quel che si legge in sentenza, lo stato di dolore conseguente al preteso colpo al petto, fu semplicemente dichiarato dalla donna, ma non accertato dai sanitari, i quali non rilevarono alcuna traccia di escoriazione. Inoltre, non è vero che la donna si sia portata immediatamente in ospedale (così in sentenza), atteso che, dai documenti in atti, emerge che ella fece ciò ben 10 ore dopo i fatti. Anche la deposizione del S. è stata in realtà travisata; costui – invero – ebbe a dichiarare di aver visto la donna togliere la tavola di mano all’imputato e gettarla di lato; il teste ha anche precisato che L.R. non colpì nessuno ma che lo stesso, una volta spogliato della tavola, rimase praticamente immobile. E’ stata fraintesa anche la deposizione dell’altro teste, Z., il quale si è limitato a sostenere che, essendo giunto sul posto dopo i fatti, aveva semplicemente potuto rilevare che tra i due L. era in corso una vivace discussione.
3. Con altra censura il ricorrente, rilevato che il reato in realtà, come ammesso dalla stessa corte romana, era di competenza del giudice di pace, sostiene che non avrebbe potuto essere adottato il rito abbreviato, in quanto espressamente escluso nei processi di competenza di tale giudice. Non è dubbio che il giudice che ha competenza superiore possa trattare processi di competenza del giudice di grado inferiore; egli però non può applicare norme che sono espressamente vietate nel rito del detto giudice. Il giudice di appello, dunque, avrebbe dovuto riconoscere la competenza del giudice di pace e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo gli atti, appunto, al giudice di pace.
Motivi della decisione
1. La seconda censura va ovviamente esaminata per prima. Essa è infondata. Evidentemente, una volta che il giudice di grado superiore abbia ritenuto un procedimento pur di competenza di un giudice di grado inferiore, allo stesso non può essere inibita la trattazione della causa secondo le norme procedurali che regolano il suo (del giudice "superiore") operato. La ratio in base alla quale al giudice di pace è vietata la trattazione con il rito abbreviato non è evidentemente da ricercarsi nella natura dei reati di sua competenza, reati che, come noto, sono quelli ritenuti di minore allarme sociale, ma nella diversa qualificazione professionale di tale giudice con riferimento alla quale l’ordinamento prevede forme di trattazione "più garantite", rispetto a quelle ammesse innanzi al giudice professionale.
2. La prima censura, viceversa, appare fondata, atteso che effettivamente la motivazione esibita dalla corte d’appello appare intrinsecamente contraddittoria. Invero, se si afferma che il contatto fisico tra L.M. e L.R. si è verificato per iniziativa della prima che si è avvicinata al secondo e gli ha strappato di mano una tavola di legno (che costui aveva tra le mani per completare l’opera di recinzione), per ritenere la responsabilità dell’uomo con riferimento alle lesioni riportate dalla donna, occorre che, da un lato, sia provato che dette lesioni (asseritamente prodotte dall’impatto della tavola sul torace della persona offesa) siano state causate da un’azione addebitabile all’uomo, piuttosto che all’azione violenta della donna, la quale, come si legge nella stessa sentenza d’appello, ebbe a "strappare" l’oggetto da mano al suo omonimo; dall’altro, essendo state contestate lesioni dolose, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque motivare in ordine all’elemento psicologico che avrebbe sostenuto la condotta del ricorrente.
2.1. Di tutto ciò non è traccia in sentenza, la quale dunque va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Roma.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
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