Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 29 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta da F. M. avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere adottata nei suoi confronti il 5 giugno 2012 dal G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia, per i reati di cui agli artt. 416, 319, 321 e 353 c.p., commessi dall’inizio del (OMISSIS) in relazione ad appalti per l’aggiudicazione di gare indette dai Comuni di Pistoia, Piteglio, Pescia, nonchè dalla Provincia di Pistoia e dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.
2. Secondo la contestazione formulata in sede cautelare, il F., quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Piteglio, avrebbe partecipato ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di corruzione propria aggravata e di turbata libertà degli incanti, intrattenendo continui rapporti con R.R., promotore ed organizzatore della predetta associazione, che lo avrebbe indicato come persona alla stessa legata e su cui è possibile fare affidamento; avrebbe inoltre frequentato M.P., anch’egli promotore ed organizzatore dell’associazione, quale responsabile dell’area pianificazione strategica e dell’area tecnica della provincia di Pistoia sino all’agosto 2011, nonchè quale componente di commissioni giudicatori per l’assegnazione di gare d’appalto nei comuni della predetta provincia e tecnico esterno presso amministrazioni locali; si sarebbe altresì prestato ad aggiudicare le gare indette dal proprio ufficio agli imprenditori associati, a volte nominando in commissione il M., e si sarebbe reso disponibile, infine, per le finalità dell’associazione e per essere nominato in altri organi od uffici pubblici dove poter proseguire le illecite attività associative.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di F.M., deducendo i seguenti motivi di doglianza:
3.1. violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, avendo il ricorrente prodotto documentazione medica idonea a dimostrare la ricorrenza di condizioni ostative al mantenimento del regime custodiale carcerario:
la motivazione al riguardo espressa dal Tribunale del riesame, secondo cui le condizioni di salute dell’indagato non sarebbero tali da diminuire "il rischio di recidivanza", si porrebbe in contrasto insanabile con la lettera e lo spirito della su citata disposizione normativa, atteso che la valutazione prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, in ordine alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è affatto diversa dalla verifica imposta dall’art. 273 c.p.p., in merito al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede;
3.2. violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con riferimento all’art. 309 c.p.p., in quanto l’interrogatorio si è svolto senza che all’indagato venisse consentito di conferire con il proprio difensore, neppure in ordine alle facoltà e ai diritti riconosciutigli dall’art. 64 c.p.p., comma 3: la nullità dell’interrogatorio, con conseguente caducazione della misura, conseguirebbe al divieto posto dal G.i.p. ai sensi dell’art. 104 c.p.p., comma 3, con cui è stata prevista la dilazione del diritto dell’indagato di conferire con il proprio difensore;
3.3. vizio di motivazione per travisamento della prova (art. 606 c.p.p., lett. e)), in quanto il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del F., facendo riferimento a prove e/o indizi relativi alla posizione di un diverso indagato;
3.4. carenza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all’associazione per delinquere (ex art. 606 c.p.p., lett. e)), non potendosi attribuire alcun rilievo, sotto tale profilo: a) ai provvedimenti a firma del F., con cui determinati lavori del Comune di P. sarebbero stati aggiudicati a ditte comunque coinvolte nelle indagini, quando lo stesso G.i.p. ritiene tali gare non raggiunte da gravità indiziaria in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 319 e 353 c.p.; b) ai "frequentissimi" incontri del F. con altri indagati, che in realtà si ridurrebbero a due, avvenuti il 18 agosto del 2011 ed il 22 maggio 2012; c) all’uso di un "linguaggio criptico ed ammiccante", che non può logicamente costituire un indizio grave circa la partecipazione all’ipotizzata associazione per delinquere;
3.5. violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all’art. 274 c.p.p., lett. a), stante l’insufficienza della motivazione addotta dal Tribunale del riesame a sostegno della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sia con riferimento alla tautologica affermazione incentrata sullo svolgimento di complesse indagini tuttora in corso, sia con riferimento ai numerosi contatti tra gli associati, in realtà annullati dall’esecuzione delle misure cautelari disposte con l’ordinanza dell’11 giugno 2012; nè, peraltro, sarebbe stato indicato, sia dal G.i.p. che dal Tribunale del riesame, il termine di scadenza della misura ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. d);
3.6. carenza e/o manifesta illogicità della motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), avuto riguardo all’avvenuta sospensione cautelativa del F. dal servizio, a seguito del provvedimento adottato in data 12 giugno 2012 dal responsabile del Servizio Personale del Comune di Piteglio, punto sul quale il Tribunale del riesame non avrebbe dato conto di quanto specificamente dedotto dalla difesa.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
5. Preliminarmente inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, deve ritenersi il primo motivo di doglianza, avendo la difesa precisato, in sede di udienza, che la più grave misura coercitiva applicata al ricorrente è stata nelle more sostituita con la meno grave misura degli arresti domiciliari per ragioni di salute.
6. Infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza dal ricorrente proposto – e illustrato, supra, nel par. 3.2. – ove si consideri, sulla base di una consolidata linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell’indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell’art. 104 cod. proc. pen., comma 3, non è autonomamente impugnabile nè può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell’ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l’espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell’interrogatorio dell’indagato a norma dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. e),: proprio in applicazione di tale principio, tuttavia, la S.C. ha ritenuto che l’eventuale nullità dell’interrogatorio avrebbe dovuto utilmente eccepirsi innanzi allo stesso G.i.p. e, successivamente, al Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4960 del 08/01/2009, dep. 04/02/2009, Rv. 242912; Sez. 1, n. 4988 del 11/07/2000, dep. 10/08/2000, Rv.
216797; Sez. 6, n. 3682 del 19/10/1995, dep. 31/01/1996, Rv. 203606).
Ne discende che l’eventuale illegittimità o invalidità del provvedimento comporta di certo una violazione del diritto di difesa che, soltanto se non eliminata con l’effettuazione di un rituale colloquio, si riverbera sullo stesso interrogatorio degli indagati, determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull’assistenza, atteso il combinato disposto di cui all’art. 178, lett. c), con gli artt. 302-306 c.p.p.. Tuttavia, l’eventuale nullità di detto interrogatorio, per effetto dell’asserita immotivata dilazione di colloquio con il difensore, ovvero dell’adozione di atti illegittimi contestuali o susseguenti all’espletamento del predetto incombente, avrebbe dovuto utilmente proporsi dinanzi allo stesso G.I.P., il cui conseguente provvedimento, se del caso, avrebbe potuto costituire oggetto di appello ex art. 310 c.p.p., avanti al Tribunale del riesame.
7. Fondate, di contro, devono ritenersi le censure prospettate in ordine alle carenze motivazionali articolate nel terzo e quarto motivo di ricorso (sì come illustrate, supra, nei parr. 3.3. e 3.4.), facendo riferimento, l’impugnata ordinanza, a comportamenti non corretti tenuti nella gestione dei lavori pubblici da altri coindagati, il cui ruolo tuttavia, in relazione alla commissione delle condotte delittuose ipotizzate a carico del ricorrente, non viene espressamente chiarito, nè potendosi ritenere sufficiente al riguardo, per conferire solidità alla base indiziaria, la mera individuazione delle circostanze di fatto sopra elencate (nel par.
3.4), la cui diretta incidenza sul caso concreto non è stata esplicitata ed appare comunque dubbia, ove si consideri che in altro passaggio argomentativo lo stesso provvedimento impugnato fa riferimento al fatto che, allo stato, un passaggio di denaro o di altra utilità in favore del ricorrente non è stato individuato.
Sotto tale profilo, invero, costituisce ius reception, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui l’obbligo di motivazione in materia di misure cautelari personali non può ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate in relazione alla tipologia delle condotte delittuose oggetto della, pur provvisoria, contestazione articolata in sede cautelare (Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, dep. 14/05/2012, Rv. 253006; Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, dep. 30/10/2008, Rv. 241214).
E’ ovvio, infatti, che la ricerca dell’elemento indiziante, e della stessa valenza ad esso attribuibile, non può essere compiuta in sede di legittimità, mediante la lettura dei dati di fatto, come elencati dal giudice di merito, posto che ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, con la sovrapposizione della propria valutazione dei fatti a quella ivi operata. La funzione di legittimità è invece limitata alla verifica dell’adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che, in ragione di quanto or ora esposto, deve manifestare, con chiarezza ed esaustività, quali argomentazioni critiche lo abbiano sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contrari, sia a favore del soggetto sottoposto al suo esame.
8. Parimenti fondati devono ritenersi, inoltre, il quinto ed il sesto motivo di ricorso (meglio illustrati, supra, nei parr. 3.5 e 3.6.), ove si considerino, da un lato, la genericità – ai fini della valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a), – del mero riferimento dall’impugnata ordinanza operato alle complesse indagini tuttora in corso, ovvero alla presenza di numerosi contatti fra gli associati ed ai relativi interessi economici che li collegherebbero, e, dall’altro lato, l’omesso apprezzamento del rilievo potenzialmente attribuibile – con riferimento all’eccepita persistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), ed all’eventuale idoneità di una diversa misura coercitiva – alle possibili conseguenze della prospettata circostanza di fatto inerente al provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio che nei confronti del ricorrente sarebbe stato adottato in data 12 giugno 2012.
Al riguardo devono pertanto ribadirsi, sulla scorta di consolidati indirizzi giurisprudenziali da questa Suprema Corte delineati, i seguenti principii di diritto: a) che il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall’art. 274 c.p.p., lett. a), ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti; per evitare che il requisito del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in una semplice clausola di stile, è dunque necessario che il giudice indichi, con riferimento all’indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, dep. 17/07/1995, Rv. 202984); b) che nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purchè il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 07/03/2012, Rv. 252389).
Infondato, per contro, deve ritenersi il rilievo difensivo circa l’omessa indicazione del termine di durata della misura, in quanto l’ordinanza applicativa di una misura coercitiva personale deve contenere l’indicazione della data di scadenza della medesima solo quando emessa al fine esclusivo di prevenire il pericolo di inquinamento investigativo, e non anche qualora, come nel caso di specie, sia stata prospettata la presenza di ulteriori e diverse esigenze cautelari (ex multis, Sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010, dep. 16/03/2011, Rv. 249586).
9. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, per un nuovo esame sui punti critici sopra specificamente evidenziati, che dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai su esposti principii di diritto in questa Sede elaborati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
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