Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La società in epigrafe indicata, impugnava in sede giurisdizionale l’Informativa Tariffaria Vincolante -ITV – 2003-153A-133100/3, con la quale la Circoscrizione Doganale di Verona assegnava alla merce, per la quale aveva avanzato domanda di ITV con proposta di codice NC 2106 9098, una diversa classificazione.
Deduceva la mancata applicazione del Reg. CE n. 1776/2001, ai sensi del quale il prodotto avrebbe dovuto essere classificato, come da richiesta, alla voce doganale 2106.
L’adita CTP dichiarava il ricorso inammissibile, in quanto tardivo, perchè proposto con atto notificato dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale. La CTR, pronunciando sull’appello della società, confermava la decisione di primo grado, con argomentazione, sostanzialmente, adesiva, rilevando che non poteva ritenersi legittima, e da valere come notifica, la trasmissione dell’atto, avvenuta l’ultimo giorno utile, tramite Fax, non risultando tale modalità prevista da alcuna norma di legge.
Con atto notificato il 21.07.2008, la società ha impugnato la decisione di appello, sulla base di tre mezzi, ed ha, altresì, riproposto le censure prospettate nei gradi di merito.
L’intimata Agenzia, con controricorso notificato il 05.09.2008, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Tanto la contribuente, quanto l’Agenzia hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni, depositando memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la decisione di appello viene censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.
Si deduce che, poichè l’Agenzia delle Dogane, malgrado l’irrituale notifica, si era costituita, la CTR avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali tale circostanza, nel caso, non era stata riconosciuta idonea a sanare l’irregolarità.
Con il secondo mezzo si prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 21, nonchè artt. 156 e 160 c.p.c..
Si sostiene che, per il combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c., applicabili al processo tributario, per espressa previsione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, la irregolarità della notifica doveva considerarsi sanata per effetto dell’avvenuta costituzione in giudizio della controparte, con la conseguenza che, diversamente decidendo, la CTR sarebbe incorsa nel denunciato vizio.
Con il terzo motivo, infine, per il caso non fossero ritenuti applicabili gli artt. 156 e 160 c.p.c., viene rilevata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., "nella parte in cui non prevede che la costituzione del convenuto abbia l’effetto di sanare qualsiasi irritualità della notifica del ricorso comunque tempestiva".
La contribuente ha, poi, riproposto le censure di merito svolte nelle fasi di merito e rimaste assorbite. Le questioni poste con i primi due mezzi, che avuto riguardo alla stretta connessione vanno trattati congiuntamente, vanno risolte nel solco di principi affermati da questa Corte in precedenti pronunce.
E’ stato, infatti, deciso che "L’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorchè la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo" (Cass. n. 27450/2005, n. 11623/2003).
E’ stato, altresì, precisato che "E’ inesistente, trattandosi di modalità del tutto estranea al procedimento tipico delineato "ex lege", la notificazione della citazione effettuata mediante consegna materiale al convenuto da parte dell’attore, come tale inidonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale, ed insuscettibile di sanatoria" (Cass. n. 9772/2005).
E’ stato, pure, chiarito che la funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall’art. 137 cod. proc. civ., quando non è disposto altrimenti, all’ufficiale giudiziario; nella circostanza è stato anche precisato che, conseguentemente, la notificazione di un atto incoativo del processo, effettuata anche per il tramite di soggetto terzo con veste istituzionale (nel caso a mezzo di un "Commissariato di P.S.") determina la inesistenza assoluta dell’atto e rende il ricorso inammissibile, trattandosi di soggetto estraneo all’organizzazione giudiziaria e non abilitato a tali adempimenti (Cass. n. 19921/2004, n. 1195/1999).
Quanto al profilo di censura, con cui si denuncia il vizio di motivazione, lo stesso appare infondato in base al consolidato principio secondo cui la deduzione "deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi e di regole di giustificazione prospettate come più congrue" (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).
Nel caso, la censura non è formulata in coerenza ai principi affermati dalle citate pronunce e, d’altronde, la decisione impugnata, risulta in linea con il quadro normativo di riferimento e con le richiamate decisioni, ragion per cui, integrata nella motivazione, va confermata.
In vero, alla stregua dei trascritti principi, nella fattispecie – in cui il ricorso di primo grado è stato direttamente trasmesso, tramite fax, alle ore 21,17 del 23 marzo 2004 e spedito a notifica a mezzo posta il successivo 24 marzo 2004,- i motivi del ricorso risultano infondati, e la decisione dei Giudici di merito, che si è adeguata al citato orientamento giurisprudenziale, merita conferma, dovendosi escludere ogni effetto sanante ricollegabile alla costituzione della controparte, stante il fatto che vertesi in tema di inesistenza della notificazione e non già di nullità.
La questione di costituzionalità, sollevata con l’ultimo mezzo, è a ritenersi inammissibile, tenuto conto, fra l’altro, del fatto che la questione fattuale assunta a presupposto, non coincide, esattamente, con quella desumibile dagli atti e non considera le circostanze che, nel caso, in data 23.03.2004, la notifica non è mai avvenuta, sia per totale assenza del procedimento notificatorio, sia pure perchè la trasmissione tramite fax è stata effettuata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 147 c.p.c..
Conclusivamente,il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell’Agenzia Dogane, in complessivi Euro duemila, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione di complessivi Euro duemila, oltre quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012
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