Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12136 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il lavoratore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui era dipendente e chiedeva, sul presupposto dell’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nonchè delle corresponsione della c.d.

indennità valori, la declaratoria del diritto al computo di tali compensi nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e nel TFR. L’adito giudice accoglieva la domanda relativa al ricalcalo dell’indennità di anzianità e del TFR in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario.

La Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza impugnata condannava il predetto Istituto al pagamento di un ulteriore somma di danaro in virtù del computo nell’indennità di anzianità e nel TFR della c.d. indennità valori.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure.

La parte intimata resiste con controricorso illustrato da memoria con la quale deduce, tra l’altro, l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la quale risulta conferito mandato "nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione" all’avv.to Tiziana Sborchia in sostituzione del precedente procuratore.

Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. – secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso – si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data – quale è il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n. 17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).

Sempre in via preliminare va osservato che risulta rispettata la norma di cui all’art. 369 bis c.p.c., comma 1, n. 4 essendo stati depositati, anche agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i contratti collettivi su cui si fonda il ricorso (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

Con il primo motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., formula ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto:

"accerti la Corte se, con vizio in procedendo, la Corte di appello sia incorsa in errore, anche ai sensi dell’art. 1322 e 1364 e norme correlate, nel non valutare una prova documentale processuale, cioè il verbale d’interpretazione autentica" prodotto dall’IPZS determinante l’accertamento circa la volontà espressa dagli stipulanti il CCNL 1992 e che dunque la Corte di Appello sia incorsa in grave vizio per non aver valutato l’elemento di prova".

Con il secondo motivo l’Istituto deducendo violazione dell’art. 2120 c.c. dell’art." "del regolamento del personale e dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè vizio di motivazione, formula i seguenti quesiti: "se con errore in procedendo ed in decidendo, la Corte di Appello abbia illegittimamente accolto l’appello incidentale proposto da P.V.L., anche per aver totalmente omesso di motivare ed argomentare sull’appello incidentale e sulle deduzioni dell’Istituto; se, con errore in procedendo, la Corte di Appello abbia illegittimamente accolto l’appello incidentale proposto da P.V.L. senza valutare i documento e le fonti di prova in atti; se con la decisione resa in riforma della sentenza di primo grado in ordine al quantum di condanna la Corte di appello abbia determinato un indebito duplice pagamento in favore di P.V.L.".

I motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il quesito di diritto, previsto dalla richiamata norma di rito, ha lo scopo precipuo di porre in condizione la Cassazione, sulla base della lettura del solo quesito, di valutare immediatamente il fondamento della dedotta violazione (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353) ed a tal fine è imposto al ricorrente di indicare, nel quesito, anche l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759), in modo tale che dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in maniera univoca l’accoglimento od il rigetto del ricorso (Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

In tale prospettiva questa Corte ha affermato che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759 cit.).

Pertanto questa Corte ha rimarcato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n. 24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

Alla luce di tali principi i motivi in esame vanno dichiarati inammissibili in quanto, nella formulazione dei quesiti di diritto o dei principi di cui si chiede l’applicazione, difetta del tutto l’indicazione, come si desume dalla su riportata trascrizione degli stessi, della fattispecie concreta cui gli stessi ineriscono e della diversa regula iuris posta a base della sentenza impugnata, sicchè non è consentito a questa Corte di valutare, sulla base del solo quesito, se dall’accoglimento del motivo possa o meno derivare l’annullamento della sentenza impugnata.

L’affermazione di un principio di diritto da parte di questa Corte, del resto, non è fine a sè stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a determinare la cassazione della sentenza impugnata. Conseguentemente se il principio di cui si chiede l’affermazione non è correlato alla fattispecie concreta – rectius alla diversa regola iuris applicata dal giudice del merito – il relativo motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo e come tale è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2500,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *