Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 marzo 2007 la Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 26 settembre 2005 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta da A.E.P. avverso la cartella esattoriale notificatagli il 24 giugno 2004 ed emessa dalla S.R.T. s.p.a. società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Campobasso, per il pagamento della complessiva somma di Euro 77.567,24 a titolo di contributi previdenziali non versati e relativi agli anni dal 1998 al 2003, oltre alle connesse somme aggiuntive. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che l’I.N.P.S. aveva assolto all’onere probatorio relativo ai contributi oggetto della cartella esattoriale opposta tramite la produzione del verbale del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Campobasso del 25 giugno 2003 e dal prospetto allegato A/2, documenti dai quali risultano analiticamente i nominativi dei singoli lavoratori, i periodi cui si riferiscono le omissioni contributive, l’ammontare delle quote orarie e le maggiorazioni previste dal CCNL di categoria e riferibili al lavoro notturno e le ore effettivamente svolte risultante dalle buste paga emesse dalla ditta. La Corte ha pure considerato che nel monte ore di lavoro doveva essere considerato, non solo il tempo necessario per l’esecuzione del programma "ritiro polli", ma anche il tempo necessario per lo spostamento da un capannone ad un altro, con il conseguente superamento delle otto ore di lavoro giornaliero e la necessità del lavoro notturno con le maggiorazioni di cui al CCNL di categoria. La Corte ha pure considerato che l’ A. nell’atto di opposizione aveva svolto solo generici rilievi senza specifiche contestazioni al contenuto della pretesa creditoria contributiva.
L’ A. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso l’I.N.P.S. in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I. s.p.a..
L’ A. ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ., art. 24 Cost., L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7 e art. 414 cod. proc. civ., motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente. In particolare si deduce che il calcolo delle ore con le relative maggiorazioni ai fini contributivi, contenute nell’allegato A/2, non proverebbe il credito contributivo in mancanza di precisi riferimenti al lavoro effettivamente svolto dai dipendenti dell’azienda.
Con il secondo motivo si assume motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su punto decisivo e falso presupposto con riferimento al mancato rispetto dei parametri retributivi previsti dal CCNL di categoria e che non risulterebbe provato dal suddetto allegato A/2.
Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di punti decisivi, travisamento dei fatti, motivazione illogica, contraddittoria ed insufficiente con riferimento al calcolo del lavoro notturno sulla base delle risultanze istruttorie e, soprattutto, della documentazione relativa al programma "ritiro polli" della ditta Solagrital, e dalla quale risulta, come pure affermato nella stessa sentenza impugnata, che la durata del lavoro notturno non aveva superato le otto ore giornaliere, mentre lo spostamento da uno stabilimento ad un altro non avrebbe comportato un impegno orario quale quello considerato.
Con il quarto motivo si assume motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, falso presupposto, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e L. n. 241 del 1990, art. 3. Si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla genericità della contestazione affermandosi la puntuale lamentela riguardante la specificazione dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva, e si lamenta l’accertamento probatorio effettuato sulle circostanze controverse.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente si duole che la corte di merito abbia ritenuto ampiamente provati gli accertamenti effettuati dagli ispettori spiccando invece, in violazione del citato art. 2700 c.c., la mancanza di valenza probatoria privilegiata dell’orario di lavoro dichiarato dai dipendenti; la gratuità del conferimento di valore di presunzione allo svolgimento di lavoro notturno; la sterilità del riferimento, come parametro di calcolo delle dette maggiorazioni contributive, alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva, in mancanza dell’accertamento sul presupposto dell’applicabilità di dette maggiorazioni, costituito dalla prova dello straordinario notturno.
Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., L. n. 241 del 1990, art. 3 e illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente si duole che la corte di merito abbia desunto l’acquiescenza dalla genericità dei rilievi dalle non specifiche contestazioni nell’atto di opposizione, non solo non ravvisabili in alcun modo ma trascurando di considerare le carenze del verbale ispettivo, ove non risultava neanche specificata la fonte normativa delle pretese e la puntuale impugnazione anche con riferimento alle carenze di incompletezza del predetto verbale di accertamento.
Il primo motivo è inammissibile per la pluralità dei quesiti di diritto proposto. Questa Corte ha avuto già modo di affermare che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di violazione di legge o di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deve contenere, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., almeno un quesito per ogni motivo o censura; tuttavia, la frammentazione di un unico motivo in una pluralità di quesiti non determina di per sè l’inammissibilità del ricorso, allorquando il giudice sia in grado di ridurre ad unità i quesiti formulati, attraverso una lettura che sia agevole ed univoca, per la chiarezza del dato testuale. Il rapporto corrente fra il motivo del ricorso ed il relativo quesito è assimilabile a quello che intercorre fra motivazione e dispositivo della sentenza, dovendo la decisione rapportarsi al motivo che sorregge il quesito, in termini analoghi a quelli che caratterizzano la valutazione della corrispondenza tra motivazione e dispositivo della sentenza. Nel caso in esame appare eccessivamente arduo ridurre ad unità la pluralità dei quesiti formulati che comunque fanno tutti riferimento a valutazioni di fatto ed a prove documentali neppure allegate o riportate per cui il motivo difetta anche di autosufficienza.
Il secondo ed il terzo motivo sono pure infondati in quanto si riferiscono a circostanze di fatto valutate dal giudice di merito, quali il CCNL di categoria, l’allegato al verbale ispettivo, il programma di lavoro con le ore necessarie per eseguire determinate operazioni, non verificabili in quanto non riportate nel ricorso che, anche in questo caso, difetta del requisito dell’autosufficienza.
Il quarto motivo è inammissibile. Osserva il collegio che le critiche mosse dal ricorrente alla decisione di inammissibilità della prova testimoniale non possono essere valutate dalla Corte in applicazione del principio di diritto, assorbente ogni altra questione, secondo il quale, quando sia denunziato, con il ricorso per Cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, il ricorrente ha l’onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, la loro rilevanza, i soggetti chiamati a rispondere e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova testimoniale non ammessa sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass.nn. 9748/2010, 5479/2006, 19138/2004, 9290/2004). Tali indicazioni, nella fattispecie, non sono state fornite dal ricorrente limitatosi a dolersi dell’ immotivato rigetto della richiesta di prova orale sui tempi reali di lavoro e di spostamento tra i capannoni, sempre inferiori alle otto ore e ad enunciare solo nelle conclusioni del ricorso per cassazione, la qualità del teste non ammesso dal giudice del merito (un rappresentante Solagrital, poi ARENA, la cooperativa che predisponeva giornalmente il programma di ritiro polli).
Il quinto motivo è inammissibile per un verso per la pluralità dei quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. di cui si è detto sopra, per altro verso è infondato in quanto verte su circostanze di fatto contestandosene la valutazione operata dal giudice del merito, in modo inammissibile in sede di legittimità.
Il sesto motivo è inammissibile contenendo un quesito di diritto non idoneo, contenendo una petizione di principio e si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e Cass. 29 aprile 2011 n. 9583). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo" e "la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v. Cass. 30 settembre 2008 n. 24339). Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8463).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre va disattesa la richiesta di esenzione in quanto l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in materia di spese del giudizio, si applica solo alle controversie concernenti prestazioni dovute all’assicurato che abbiano una ontologica caratterizzazione previdenziale, in quanto dirette a rimuovere una situazione di difficoltà del lavoratore, mentre si applica la disciplina generale sulle spese giudiziali in riferimento a crediti di altra natura.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012
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