Cassazione, Sez. VI, 20 maggio 2010, n. 19082 Droga, sì all’attenuante della collaborazione anche per traffici modesti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa in data 18 dicembre 2006, con cui il locale Tribunale aveva condannato OMISSIS alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, che, ex art. 606.1 lett. b) c.p.p., deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 nel diniego dell’attenuante della collaborazione.

3. Il ricorso è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che l’imputato aveva indicato il nominativo del coimputato TIZIO , suo fornitore della sostanza stupefacente, consentendo di sequestrare un ulteriore quantitativo di detta sostanza. Secondo la Corte territoriale non può dirsi che, “agendo nel modo descritto, l’appellante [avesse] contribuito a sottrarre importanti risorse al traffico di stupefacenti sulla piazza di Perugia, né che, pur rendendo possibile l’arresto del TIZIO , [avesse] consentito di scompaginare l’organizzazione o una delle organizzazioni che gesti[vano] il traffico degli stupefacenti in città, dato che non risulta[va] che il citato TIZIO rivestisse un ruolo di particolare importanza”.

Il Collegio non condivide tale restrittiva interpretazione dell’art. 73.7 d.P.R. 309/90 e, in linea con quanto altre volte affermato da questa Corte, osserva che la circostanza attenuante prevista dall’art. 73.7 d.P.R. n. 309/90 va riconosciuta quando la collaborazione prestata sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato, realizzato quale effetto del contributo offerto dall’imputato. Non è richiesto necessariamente che tale risultato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ciò che non può realizzarsi, malgrado la piena e leale collaborazione, quando si tratta di traffici modesti di sostanza stupefacente. In tale caso, può essere concessa la diminuente all’imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, tramite l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili (correi, corrieri, fornitori etc.) dell’illecito traffico da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili all’identificazione (Cass. 6, n. 11775/1993, Morelli; Cass., 4, n. 5813 /2001, Berenato).

Tale interpretazione costituzionalmente orientata è imposta dalla considerazione che la contraria tesi condurrebbe, con offesa del principio d’uguaglianza, a riconoscere l’attenuante soltanto a chi è inserito in circuiti criminali rilevanti e più pericolosi e si è macchiato di crimini più gravi, mentre, anche in nome del principio di personalizzazione della responsabilità penale, va valorizzata la collaborazione fattiva di colui che, per la sua posizione di marginalità, è in grado di offrire un limitato contributo collaborativo (Cass. 6, n. 2751/1996, Bragagna).

4. Inammissibile per assoluta genericità è l’altro motivo, con cui il ricorrente chiede che sia disposta la sospensione condizionale della pena.

5. La sentenza impugnata va, perciò, annullata limitatamente alla circostanza attenuante prevista dall’art. 73.7 d.P.R. 309/90, con rinvio al giudice del merito, che dorrà procedere a nuovo giudizio sul punto, ai sensi dell’art. 627.3 c.p.p.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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