Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 22 giugno 2011 ha confermato – salva la assoluzione dal reato associativo per S. e l’assoluzione di F. per il capo d (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) – la sentenza di condanna nei confronti di sette persone accusate di associazione finalizzata al traffico di droga (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) nonchè singoli reati di spaccio (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) emessa dal GUP del tribunale di Reggio Calabria il 7 gennaio 2010 a seguito di giudizio abbreviato richiesto in sede di udienza preliminare.
In sintesi, la associazione che si assume essere stata costituita dai ricorrenti ed altri soggetti, per i quali si procede separatamente, era composta da persone appartenenti a due diversi contesti criminali che, nel periodo di osservazione, effettuavano congiuntamente operazioni di acquisto di droga di tipo cocaina in Spagna. Nel corso dell’indagine, svolta tra il febbraio 2005 ed il maggio 2005, venivano accertate cinque operazioni di importazione di rilevanti quantità di droga, in due occasioni precisamente individuate in, rispettivamente, 7 kg ed 1 kg circa.
L’attività di indagine era iniziata presso la Procura della Repubblica di Napoli in quanto, nel corso di intercettazioni a carico di una locale banda criminale, acquisite informazioni ed attivate indagini su canali di approvvigionamento di droga in Spagna, si individuano anche i ricorrenti che utilizzavano gli stessi fornitori.
Perciò le indagini proseguivano nei confronti degli indagati con attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali ed operazioni sul territorio che valevano a dimostrare che i ricorrenti, che operavano parte in Calabria e parte in Liguria, importavano con continuità droga dalla Spagna per poi disporne nell’ambito dei rispettivi mercati criminali.
Più in dettaglio, gli inquirenti riuscivano a seguire con precisione l’attività di trasporto grazie al sistema di rilevamento satellitare inserito nella vettura del R.F.. Quest’ultimo, peraltro, nel corso delle indagini rendeva un interrogatorio 8/11/08 in cui ammetteva parte degli addebiti, offrendo utili informazioni pur se, rileva la sentenza impugnata, si trattava di una confessione solo parziale e giustificata dalla volontà di sminuire la gravità dei fatti.
La sentenza della Corte di Appello affronta innanzitutto il tema della competenza per territorio, contestata dai ricorrenti, e già rigettata nel merito dal giudice di primo grado; la Corte supera la questione sotto il profilo formale, ritenendo la questione non ammissibile in quanto, una volta richiesto il giudizio abbreviato, resta preclusa ogni ulteriore questione in materia di competenza per territorio.
Parimenti la Corte ha deciso in termini di rigetto sulla questione posta dalla difesa di S. che eccepiva la inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il termine del 17 luglio 2004, data di scadenza del termine per le indagini. Tale eccezione era già stata rigettata dal giudice di primo grado che aveva rammentato come la decorrenza del termine delle indagini debba essere riportata alla iscrizione formale del singolo indagato e che, nel caso di specie, le iscrizioni furono successive alla data indicata dalla difesa. Ha ritenuto la Corte, infatti, che correttamente il pubblico ministero ebbe ad effettuare nuove iscrizioni nei confronti degli imputati per i reati per cui si è proceduto.
Nel merito, la Corte d’Appello ricostruisce tutte le vicende riportando analiticamente le circostanze desumibili dalle conversazioni intercettate, ricostruendo il significato delle conversazioni svolte in "codice" dagli imputati consapevoli del rischio di intercettazione, valutando i movimenti sul territorio degli imputati, a dimostrazione delle attività di importazione in corso.
Quanto al capo B, la Corte conferma che vi sia prova del trasporto tra la Spagna e l’Italia tra il 2 e l’8 febbraio 2005 di una partita di cocaina che F. cedeva a R. e P. i quali a loro volta ne consegnavano una parte a Fr..
La sentenza ricostruisce tutta tale attività dal momento della partenza dall’Italia sino al rientro con la droga. In questo come negli altri casi veniva anche individuato il fornitore spagnolo di nome G..
La Corte risponde ai dubbi delle difese sull’esservi certezza della consegna dello stupefacente osservando come la chiave di lettura andasse innanzitutto rilevata nei successivi sequestri di droga e, comunque, R.F. in data (OMISSIS) confermava che in tale periodo aveva partecipato a varie importazioni di cocaina, risolvendo ogni dubbio sulla corretta comprensione delle conversazioni ascoltate.
Simile la motivazione in ordine ai fatti di cui al capo C, importazione di droga realizzata tra l’11 ed il 18 marzo 2005; in questo caso, secondo la Corte, F. cedeva la partita di droga importata a Mo. e R.. Il pagamento veniva effettuato da M. e Fr., ovvero le persone operanti in Liguria. Pur se non vi era la evidenza diretta che questi ultimi, dopo il pagamento, avessero ricevuto la loro partita di droga, le circostanze accertate erano sufficienti a dimostrare la loro partecipazione alla operazioni di importazione. In questo caso, in ragione di specifiche deduzioni difensive, la Corte affronta il tema del significato di conversazioni in cui Fr. fa riferimento alla consegna di un libro di cucina, inteso dagli inquirenti quale termine indicativo della droga, rilevando che, pur se effettivamente il Fr. è autore di un libro di cucina, la ampia sequenza di conversazioni dimostra che il termine in questione era utilizzato nel contesto di un linguaggio in codice per evitare di nominare la cocaina.
Quanto al capo D, la Corte ricostruisce analiticamente la vicenda culminata nell’esito positivo degli appostamenti essendo stato individuato l’autocarro utilizzato per il trasporto della droga.
In tal modo, il 15 aprile 2005, si riusciva a sequestrare la partita di sette chili di cocaina con l’arresto dei corrieri.
In ordine al capo E, la sentenza espone la vicenda del trasporto e detenzione di un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina che sarebbe stata ceduta in Spagna dal trafficante G. e dal F. a Me., Mo. e R., poi trasportata in Italia e ceduta a Fr. e M., che la restituivano ai calabresi, avendone rilevato la scarsa qualità. In questo caso, il 6/5/05, la polizia giudiziaria tentava di intercettare il trasporto ma, sottoposta a perquisizione l’autovettura utilizzata, non veniva rinvenuta la droga la cui effettiva presenza, ben occultata in un paraurti, è stata poi confessata dal R. nel citato interrogatorio del 8/11/08.
In ordine al capo F la sentenza conferma l’accertamento di un’altra vicenda di trasporto di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente da Barcellona in Italia; il trasporto era gestito da F.E. e dal trafficante spagnolo G. e la sostanza consegnata a Fr. e M.. Emerge in particolare dalle conversazioni intercettate che, dopo che il trasporto di droga effettuato dai calabresi, l’affare con i liguri non era andato a buon fine a causa della scarsa qualità del prodotto, ragione per la quale i liguri si determinavano ad acquistare droga direttamente alla Spagna, senza dover dipendere dalle forniture del R.. Quest’operazione, secondo la Corte d’Appello, in base alle intercettazioni risultava svolta tra la fine di aprile ed il primo periodo di maggio 2005.
Valutata la sequenza delle operazioni di importazione, la Corte di appello conferma la configurabilità del reato associativo e la partecipazione dei ricorrenti, salvo lo S.. Nella motivazione si afferma che elementi significativi per dimostrare nel caso concreto la sussistenza di un accordo per la reiterazione dei reati di traffico di droga sono il significativo lasso di tempo di svolgimento della attività, la non predeterminazione delle singole operazioni, la disponibilità reciproca dei vari soggetti a cooperare per gli acquisti, il reciproco interessamento in occasione dell’arresto dei corrieri, gli specifici ruoli svolti dei vari soggetti, riconoscendosi al R. un ruolo a pi cale nei rapporti con gli altri presunti associati.
Infine la Corte affronta gli elementi specifici a carico di ciascun ricorrente, rilevando che per S. la limitata partecipazione ai reati fine è motivo di esclusione della prova della sua partecipazione al reato associativo, per il quale lo assolve.
Infine, la Corte, confermata la valutazione del primo giudice di negazione delle attenuanti generiche richieste dagli odierni ricorrenti, ha così determinato le pene:
F.E.: (che assolve dal reato di cui al capo D) anni otto e mesi quattro di reclusione.
S.S.: (che assolve dal reato associativo) in anni sei di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa.
M.B. e Fr.De.: anni otto e mesi otto di reclusione.
R.F.: anni quattordici di reclusione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.E., personalmente, nonchè M.B., Fr.De., R.F. e S.S. a mezzo dei propri difensori.
Fr.De.:
Con un primo motivo chiede l’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione del reato associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Secondo la difesa la sentenza impugnata ha una motivazione contraddittoria rispetto ai principi affermati in materia di reato associativo in quanto ricava la prova della sussistenza del delitto in questione da rapporti commerciali illeciti posti in essere fra i diversi gruppi criminali, ritenendo che il ricorrente non faccia parte del gruppo principale oggetto di indagine ma di una diversa banda criminale che opera in Liguria. Ma, per il ricorrente, non sono sufficienti gli stabili rapporti di compravendita di stupefacente fra diversi gruppi criminali per poter ritenere integrato il reato associativo mancando la condizione di volontà e consapevolezza di partecipare ad una unica organizzazione criminale. La motivazione sarebbe del tutto carente mancando qualsiasi riferimento alla incidenza specifica della condotta del ricorrente sulla vita della associazione.
Fr., senza alcun interesse alla attività della associazione, operava soltanto per il proprio tornaconto economico tanto che i coimputati manifestavano diffidenza nei suoi confronti.
La difesa rileva, inoltre, che il tempo in cui si sarebbe svolta l’attività del gruppo sarebbe stato assai limitato.
Con il secondo motivo deduce i medesimi vizi in relazione alle contestazione delle singole violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, capi B, C, D, E, F. Afferma il ricorrente che la sentenza avrebbe utilizzato le intercettazioni telefoniche dando toro un significato meramente congetturale, senza aggancio concreto all’effettivo contenuto.
In particolare, nella contestazione di cui al capo C, la Corte ha ritenuto che, laddove si parla di un "libro", si intende far riferimento alla droga senza rilevare che invece è dimostrato il contrario poichè la difesa aveva depositato in udienza un libro di cucina pubblicato dal ricorrente e che era esattamente quello cui faceva riferimento la telefonata; la circostanza, peraltro, era stata confermata dal coimputato R..
In ordine al capo B, la difesa osserva che per l’episodio del (OMISSIS) vi sono le stesse incertezze probatorie dell’episodio registrato il (OMISSIS), laddove per quest’ultimo si è esclusa la prova di responsabilità.
Quanto ai restanti fatti, secondo la difesa "emerge, addirittura, una rescissione dei rapporti tra il Fr. ed il gruppo ed R.", con un terzo motivo si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 81 e 133 c.p. in quanto la motivazione sarebbe insufficiente quanto alla determinazione della pena, al computo dell’aumento per continuazione ed in ordine alla negazione dell’applicazione delle attenuanti generiche, per le quali erroneamente si è ritenuto che la presenza di precedenti penali e la gravità dei reati siano condizioni ostative.
R.F.:
La difesa del ricorrente contesta quale primo motivo la inosservanza di norme processuali in materia di competenza territoriale.
Assume che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando infondata la questione subordinata di legittimità costituzionale degli artt. 8, 438 e 442 c.p.p.. In relazione agli artt. 24, 25 e 111 Cost., eccezione già sollevata con l’indicazione dei criteri di legge in forza dei quali la competenza territoriale era del tribunale di Genova.
Osserva la difesa che il giudice di primo grado aveva dato atto della assenza di certezza sul luogo di inizio della attività associativa mentre il giudice di secondo grado riteneva radicalmente inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale in sede di giudizio abbreviato. Il difensore richiama il diverso orientamento che ritiene proponibile in sede di giudizio abbreviato la questione di competenza per territorio e conclude nel senso che la decisione impugnata è priva di un valido iter argomentativo di risposta alle contestazioni evidenziate nell’atto di appello, disattendendo quindi l’obbligo di motivazione.
Con secondo motivo eccepisce il difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato associativo ed alla attribuzione al ricorrente dei ruolo di promotore-dirigente-organizzatore nonchè la erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Secondo la difesa la sentenza "omette di esplicitare i motivi per i quali i frammenti delle conversazioni riportate abbiano rilevanza al fine di dimostrare non solo il coinvolgimento in singoli episodi di importazione cui si riferiscono ma la condotta associativa oggetto di contestazione …".
Al riguardo sarebbe erronea la "pregiudiziale svalutazione" delle dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione dell’interrogatorio dell’8 novembre 2008, sede in cui ammise proprie responsabilità con riferimento al reato di detenzione di droga; si afferma l’errore della Corte nel ritenere che si sia trattato di una confessione parziale e strumentale omettendo di tener conto di circostanze significative, in particolare che proprio in base a tali dichiarazioni era stata disposta la scarcerazione di un soggetto inizialmente ritenuto raggiunto da gravi indizi. Non vi sarebbe motivazione sulla diversa ipotesi prospettata con l’atto di appello, ovvero la sussistenza di un gruppo di soggetti che operano nello stesso ambiente criminale senza avere però un diretto con interesse nelle operazioni di traffico effettuate insieme. La Corte avrebbe erroneamente adottato una motivazione non adeguata in quanto non vi sarebbe coerenza tra le premesse in fatto rappresentate dalla lettura delle intercettazioni e le conclusioni raggiunte.
Gli elementi trascurati dalla Corte sono, in particolare, i seguenti:
– Non tutti i rapporti tra il fornitore spagnolo e gli acquirenti sono stati mediati dal ricorrente.
– Dalle intercettazioni risulta la scarsa considerazione che gli altri imputati avevano del ricorrente, condizione che non corrisponde a quella di appartenenza ad una unica organizzazione.
– Non vi sono elementi che consentano di collocare la base logistica alla associazione in Calabria.
– R. aveva esaurito ogni propria attività dopo che un’operazione della polizia giudiziaria portò al sequestro della droga con arresto di Gi. e C..
Enumerati gli elementi utilizzati dalla Corte d’Appello per ritenere provato il ruolo di R. nella associazione, si rileva come gli elementi utilizzati non avessero tale capacità dimostrativa:
In conclusione, la sentenza utilizzerebbe il ruolo svolto in occasione di singoli fatti di traffico di droga per ricostruire erroneamente la responsabilità per il reato associativo.
Con terzo motivo si contesta la carenza di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ed all’erroneo calcolo della pena.
Le attenuanti generiche non andavano negate tenuto conto che il ricorrente aveva ammesso le proprie responsabilità, ancorchè non con il pieno riconoscimento del ruolo riconosciutogli in sentenza.
Ma in sede di confessione aveva riferito fatti diversi da quelli contestati, indicate le responsabilità di altri nonchè fornito un contributo decisivo per chiarire la estraneità ai fatti di Gu.
R., inizialmente arrestato. Inoltre, pur se la stessa sentenza di appello chiarisce la volontà di rideterminare le pene per adeguarle ai fatti, erroneamente mantiene per il R. la stessa pena irrogata in primo grado.
F.E.:
Con il ricorso a propria firma propone un primo motivo con il quale reitera la eccezione di incompetenza per territorio avanzata prima della richiesta ed ammissione del giudizio abbreviato, rigettata nel merito dal giudice in sede di udienza preliminare e poi ritenuta inammissibile dalla Corte d’Appello. Gli argomenti corrispondono a quelli della analoga eccezione posta dal R..
Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli artt. 267, 268, 269, 405 e 407 c.p.p..
Osserva il ricorrente che il 17 luglio 2004 scadeva il termine delle indagini preliminari a carico dei soggetti iscritti per cui la attività di intercettazione successiva era da ritenere compiuta fuori termine massimo.
Con il terzo motivo si eccepisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Secondo il ricorrente, la sentenza non ha saputo fornire la prova certa, precisa e non contraddittoria della sua responsabilità in quanto i dati offerti dalle intercettazioni sarebbero poco significativi nei suoi confronti. Contesta la utilizzazione di alcune intercettazioni telefoniche aventi un oggetto ignoto al ricorrente.
Allo stesso modo non è stato approfondito il tema della sussistenza del dolo del reato associativo.
Con un quarto motivo si contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione:
in ordine al capo B della rubrica, assumendosi che le intercettazioni non offrono prova della detenzione di droga il cui quantitativo è peraltro imprecisato, in ordine al capo C, in cui si assume che alcun contributo avrebbe dato il ricorrente, in ordine al capo F assumendosi che in questo caso il ricorrente nulla sapeva degli Incontri tra il fornitore di droga G., Fr. e M..
Con quinto motivo si eccepisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla negazione delle attenuanti generiche.
La Corte non avrebbe valutato gli "ottimi precedenti penali" del ricorrente, la scarsità di prove a suo carico, ragione questa per applicare attenuanti generiche da ritenere prevalente su ogni aggravante contestata.
M.B.:
Con primo motivo la difesa contesta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e). In relazione all’art. 174 c.p.p., art. 601 c.p.p., comma 3, art. 184 c.p.p., comma 2 e art. 185 c.p.p., perchè alla prima udienza la stessa difesa aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per inosservanza del termine di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3 e art. 174 c.p.p., comma 1.
Osserva, difatti, che sia il difensore che l’imputato risiedono in (OMISSIS) e quindi andava riconosciuto l’allungamento del termine di un giorno per ogni 500 km di distanza. L’imputato, nell’effettuare la rinuncia per iscritto a comparire in udienza, aveva specificatamente fatto riferimento al mancato rispetto di detto termine.
Con il secondo motivo la difesa eccepisce la incompetenza territoriale indicando quale competente l’autorità giudiziaria di Genova. In assenza, infatti, di qualsiasi possibilità di individuare il luogo ove vi sarebbe stato l’accordo criminale, unico luogo possibile per determinare la competenza era quello in cui per la prima volta si era manifestata la operatività della associazione.
Tale luogo viene indicato dalla difesa tenendo conto del punto di Ingresso in Italia dello stupefacente di cui alla prima importazione contestata.
Quanto al tema della possibilità o meno di eccepire tale incompetenza in sede di giudizio abbreviato, la difesa rileva la difformità di giurisprudenza e, quindi, formula istanza di devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte.
Con il terzo motivo sì deduce il vizio di motivazione in ordine alla applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 74, commi 2 e 3. La difesa trascrive nel ricorso i motivi di appello indicando la illogicità delle argomentazioni della Corte di Appello.
Si indica quale erronea la valorizzazione dei rapporti tra fornitori ed acquirenti, tenuto conto che tali rapporti vi sono anche in un normale scambio di stupefacente al di fuori di un contesto associativo, e che non si era tenuto conto del fatto che Fr. e M., il quale secondo la stessa ipotesi di accusa operavano in Liguria, agivano per proprio conto.
Si rileva che nella sentenza impugnata vi è soltanto l’analisi di alcuni stralci di conversazioni che valgono a dimostrare soltanto i contatti fra il gruppo calabrese il gruppo ligure.
Inoltre si fa notare che i rapporti continui di scambio di stupefacenti in veste di acquirenti e fornitori possono rilevare ai fini del reato associativo solo allorchè protratti per un più ampio periodo di tempo.
Nè comunque, si individua nella attività svolta alla stregua della decisione della Corte di Appello la esistenza di ruoli specifici dei singoli associati nonchè della struttura necessaria (basi logistiche, copertura). Unico fatto che può emergere è che il M. investiva i propri capitali per acquisti di droga nel proprio esclusivo interesse.
Quanto ai singoli reati fine, in riferimento al capo C, si osserva che il giudice di merito non ha tenuto conto del dato della mancata consegna del denaro per la droga; quanto al capo D il difensore richiama la conversazione 287 del 15/4/05 da cui risulterebbe che il M. rifiuta di partecipare all’acquisto di droga. Quanto ai capi E e F, la difesa riporta i motivi di appello osservando che la sentenza impugnata non ha dato risposta agli stessi. Conclude, in termini generali, sostenendo che la sentenza impugnata non ha considerato le deduzioni formulate all’imputato con i motivi principali di appello, ha effettuato una motivazione soltanto apparente e quindi la motivazione è da ritenere assente.
Con quarto motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena; rileva che, pur a fronte di uno specifico motivo di appello, la sentenza impugnata non motiva sulla negazione delle attenuanti generiche, illogicamente riconosciute ai soli imputati incensurati. E, ai fini della pena, si sarebbe dovuto tenere conto che per i capi contestati al ricorrente non vi era stata mai una consegna di droga.
S.S. Con un primo motivo la difesa deduce la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) e) per violazione degli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. e per difetto di motivazione.
La difesa rileva che il procedimento originario, iniziato presso altro ufficio giudiziario, vedeva i termini di indagine scadere senza che venisse disposta la proroga.
Nel caso in esame, doveva ritenersi corretta la nomenclatura di "aggiornamento" in relazione alla ex art. 335 c.p.p. nell’aprile 2004 per il reato di associazione; mentre la iscrizione per i fatti giudicati era stata effettuata nel giugno 2005; rileva la difesa, con più ampi argomenti nel ricorso, che la iscrizione andrebbe retrodatata ovvero andrebbero ritenuti inutilizzabili gli atti compiuti prima della iscrizione stessa.
Pertanto, "si chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perchè scrutini la legittimità dell’art. 335 c.p.p., art. 405 c.p.p., comma 2 e art. 407 c.p.p., comma 3 e art. 416 c.p.p. (con riferimento all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.) nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabllità dell’attività investigativa compiuta oltre i termini di indagini computati non dal giorno in cui l’indagato viene iscritto nell’apposito registro, bensì dal giorno in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito già risultava agli atti del pubblico ministero ovvero nella parte in cui non è preveduto che il giudice all’atto della richiesta del rinvio a giudizio possa verificare l’Iscrizione operata dal pubblico ministero nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. determinando, ove ritenuto, la retrodatazione della iscrizione medesima anche agli effetti dell’art. 407 c.p.p., comma 3".
Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e) per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
In specie, quanto alla presenza dello S. nell’Audi del R. nelle date suindicate, si osserva che gli investigatori non identificarono l’assistito o altra persona che viaggiava a bordo dell’Audi A-6 targata (OMISSIS) siccome si desume dall’annotazione di servizio dei CC di Napoli relativo all’attività svolta in (OMISSIS), ed il monitoraggio dell’utenza ritenuta in uso a S.S..
La difesa riporta i motivi di appello con i quali aveva ricostruito in modo alternativo alla sentenza di primo grado le conversazioni e l’esito degli appostamenti della polizia giudiziaria, facendo osservare come non risultasse affatto che lo S. si fosse trovato insieme al presunto correo R..
La difesa contesta la motivazione adottata dalla Corte che desume dal solo tenore delle conversazioni e dal servizio di appostamento della notte del 12 aprile la presenza di S., fornendo quindi una motivazione carente rispetto alle censure difensive che chiaramente indicava la insussistenza di prove certe della presenza del ricorrente nei momenti principali della presunta operazione di acquisto trasporto di droga.
con terzo motivo la difesa deduce la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) c) e) in relazione all’art. 133 c.p., osservando che non vi è pena proporzionata rispetto ai fatti ed erroneamente non sono state applicate le attenuanti generiche, tenuto conto che il ricorrente non ha precedenti specifici ed ha partecipato ad un solo reato fine secondo l’ipotesi di accusa.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
Va innanzitutto valutata la questione di competenza per territorio posta dai ricorrenti M. (secondo motivo), F. (primo motivo) e R. (primo motivo).
Risulta dalla sentenza che tale eccezione era stata inizialmente proposta da R. in sede di udienza preliminare reiterandola in appello; F. nel proprio ricorso dichiara di avere proposto l’eccezione in sede di udienza preliminare con indicazione del tribunale di Genova quale competente, e che il gup aveva rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio osservando che, in assenza di elementi che consentissero di individuare il luogo di ideazione della attività, si deve fare riferimento ai luoghi in cui si erano manifestate concretamente le prime attività del gruppo, corrispondenti alle aree di residenza di R., Mo. e Ma..
Premesso che si tratta di questione di palese infondatezza, in quanto la semplice lettura dell’art. 9 c.p.p. risolve il tema in quanto, a fronte del criterio suppletivo ritenuto applicabile per determinare la competenza in ordine al reato più grave, le difese oppongono un criterio (inizio della esecuzione in Italia di un reato fine meno grave e certamente successivo alla nascita dell’associazione) che non ha alcuna base normativa, l’eccezione è inammissibile.
Pur dovendosi riconoscere che in sede di giudizio abbreviato sia proponibile la questione di incompetenza per territorio, rileva il dato che nel giudizio abbreviato non era stata riproposta l’eccezione formulata in sede di udienza preliminare. Difatti trova applicazione la disposizione cui all’art. 21 c.p.p., comma 2, (… entro il termine previsto all’art. 491 c.p.p., comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta dell’udienza preliminare …), dovendosi intendere, in assenza di una specifica scansione dei momenti dell’udienza del giudizio abbreviato, che il termine ultimo per l’eccezione sia l’inizio della discussione.
Quindi i motivi in tema di incompetenza per territorio sono inammissibili. Passando alla valutazione dei singoli ricorsi:
FR.DE.:
Il primo motivo è infondato in quanto è dato pacifico che i reati associativi, ivi compreso il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per il quale anzi è stato maggiormente sviluppato il tema della sussistenza del reato associativo in ragione dello stabile rapporto di compravendita di partite di droga, non richiedono assolutamente una organizzazione paragonabile a quella "societaria", bensì uno stabile accordo per commettere una serie indefinita di reati, condotta la cui materialità è garantita dall’accertamento di una pur minima organizzazione. Rispetto a tali regole generali è erroneo affermare che non è sufficiente il "rapporto commerciale", ben potendosi configurare l’associazione tra soggetti che, come nel caso di specie, "uniscono le forze" per l’acquisto, presso grossi trafficanti, di droga da redistribuire tra loro così come è assolutamente irrilevante che, al di fuori di tale rapporto associativo finalizzato alla commissione di reati in materia di stupefacenti, non vi sia un diverso ed ulteriore rapporto tra gli stessi soggetti, dato che invece sottolinea la difesa laddove osserva che i vari soggetti appartengono a diverse bande criminali.
Quanto al secondo capo, l’unico argomento valutabile riguarda la presunta illogica motivazione in ordine al capo B), essendo dimostrato, secondo la difesa, che R. avrebbe scritto un libro che intendeva offrire in regalo. Ma la motivazione della sentenza è assolutamente esaustiva nell’indicare come il complesso delle conversazioni dimostrino chiaramente che il "libro" nel caso concreto era una partita di droga. Non spetta, ovviamente, al giudice di legittimità, andare oltre la verifica della logicità e procedere ad autonoma lettura delle intercettazioni.
Per quanto riguarda gli altri capi investiti dal motivo di ricorso, vi sono solo indicazioni generiche sul presunto errore della sentenza, non essendovi quindi residue valutazioni di competenza di questa Corte. Il terzo motivo è manifestamente infondato non indicandosi elementi concreti rispetti ai quali si manifesti il preteso vizio di motivazione nella determinazione della pena ed applicazione di attenuanti nè deducendosi specifiche violazioni di legge.
R.F.:
Il secondo motivo è chiaramente infondato in quanto deduce l’errore di motivazione indicato in una serie di elementi di asserito contrasto – risultanti dalla sentenza – ma che tali non sono.
Innanzitutto la difesa parte dalla erronea premessa che, laddove sia assente un Interesse comune alla gestione delle partite di droga acquistata, non possa configurarsi il reato associativo. Ma la condotta che integra il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ben può consistere nell’accordo di acquistare congiuntamente e reiteramente droga, senza che sia necessaria la gestione in comune anche della successiva fase di commercializzazione; il che rende irrilevanti le singole contestazioni relative alla assenza di un rapporto "consociativo" tra i vari soggetti. Poi contesta in modo assolutamente generico il mancato riconoscimento di credibilità in toto della "confessione" del ricorrente laddove la Corte spiega ampiamente perchè la stessa fosse meramente utilitaristica, limitata alla confessione di alcune circostanze vere per indurre a credere alla veridicità di quelle false.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto si critica la sentenza in ordine alla determinazione della pena e delle attenuanti in base ad argomenti generici; la sentenza motiva chiaramente sulla scarsa valenza della "confessione", che peraltro non è ragione automatica di applicazione delle attenuanti generiche, ed effettivamente ridetermina la pena per il R. in quanto elimina la pena pecuniaria applicata in primo grado.
F.E.:
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la scadenza al 17 luglio 2004 del termine per le indagini preliminari per altri (evidentemente diversi) fatti non poteva avere valenza per le indagini per reati commessi nel successivo (OMISSIS).
Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati per genericità del motivi, contestandosi in termini generali la valutazione delle prove, valutazione la cui ripetizione non può essere chiesta in sede di legittimità.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile per genericità dei motivi, attesa la vaga doglianza in ordine alle valutazioni della Corte in tema di attenuanti generiche negate.
M.B.:
il primo motivo è manifestamente infondato in quanto M., al momento della citazione e dell’udienza era detenuto a (OMISSIS), distanza per la quale non spettava, come espressamente previsto all’art. 174 c.p.p. pur invocato dalla difesa, alcuna integrazione del termine a comparire.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, rinviandosi per quanto riguarda il tema della sussistenza del reato associativo a quanto sopra riferito in relazione alla analoga posizione del Fr., proponendo la stessa questione della differenza di bande criminali tra "genovesi" e "calabresi". Per i singoli reati fine vi sono contestazioni generiche limitate alla indicazione di una lettura alternativa di talune conversazioni ed un generale rinvio ai motivi di appello. Viene quindi richiesto a questa Corte una inammissibile rivalutazione in merito.
Il quarto motivo è inammissibile perchè anche qui si chiede genericamente una rivalutazione in merito delle determinazioni su attenuanti e determinazione della pena.
S.S.:
il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, anche anticipando l’iscrizione del giugno 2005 al momento di pervenimento al pubblico ministero della notizia di reato (momento che non è dato desumere dal testo detta sentenza nè da eventuali atti allegati al ricorso nel rispetto del principio di "autosufficienza"), le prove utilizzate, intercettazioni telefoniche ed ambientali ed operazioni sul territorio, sarebbero comunque state raccolte entro i termini di indagine anche se determinati secondo il volere della difesa.
Ciò rende anche in concreto irrilevante la questione di costituzionalità che non deve, perciò, essere esaminata.
Con il secondo motivo si deduce una questione di merito, laddove vi è motivazione adeguata sulle modalità di individuazione di S., non essendo compito di questa Corte rivalutare la adeguatezza della motivazione stessa, priva di vizi logici manifesti.
Il terzo motivo è inammissibile per genericità richiedendosi valutazioni di merito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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