Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.-. C.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 11-7-11, la Corte di Appello di Salerno ha sostituito ex artt. 53 e ss. L. 689/81 la pena di giorni quindici di reclusione a lui inflitta in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato. per il reato di cui agli artt. 56 e 393 c.p., commesso in (OMISSIS) ai danni di G.F., con quella di euro cinquecentosettanta di multa, confermando la già concessa sospensione condizionale e condannando l’imputato alla rifusione delle spese d parte civile, liquidate come da dispositivo.
Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, che sarebbe stata basata esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, senza considerare che si trattava di riferimenti fatti da un soggetto interessato e pertanto privi di attendibilità.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 533 c.p.p., secondo cui il Giudice deve pronunciare sentenza di condanna solo allorchè la colpevolezza dell’imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio.
Con il terzo motivo di ricorso insiste nel vizio di motivazione, ribadendo che, non essendo stato presente all’udienza del 21-6-06 innanzi al Tribunale di Amalfi e non essendo pertanto a conoscenza del contenuto di detta udienza, egli non aveva alcun plausibile motivo per minacciare telefonicamente il G.. Su questo rilievo la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi.
sicchè:
2 .-. Tutte le censure prospettate sono palesemente infondate.
In primo luogo va ribadito che non è sindacabile in questa sede la valutazione del giudice di merito sulla attendibilità della persona offesa ove sul punto sussista, come nel caso di specie, un’adeguata e rigorosa motivazione basata sull’estrema chiarezza della deposizione definita logica, misurata e credibile. Sulla esclusione della applicazione alla deposizione della persona offesa delle regole di cui all’art. 192, commi 3 e 4, come per qualsiasi altra testimonianza, v., da ultimo, Cass., SEZ. 3. SENT. 43303 DEL 03/12/2001 UD. 18/10/2001, Panaro, RV. 220362. D’altronde, la Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la verità dei fatti denunciati e il libero convincimento del giudice, vale a dire:
l’accertata pendenza della causa civile e i ripetuti contatti telefonici tra l’imputato e il Giordano avvenuti il giorno della causa ed accertati in base ai tabulati. Il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, atteso che la censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.
Il terzo motivo di ricorso è basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Ne deriva la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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