Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-12-2011) 11-09-2012, n. 34739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a concluso per D., per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1- M.L., L.G.S., S.M. e D.V. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova, del 4 novembre 2010, che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Sanremo, del 13 luglio 2009, che li ha ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in più occasioni, ciascuno in concorso con altri soggetti, separatamente giudicati o non ricorrenti, acquistato, detenuto, ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish, ed inoltre, il L. G., anche del delitto di cui all’art. 648 c.p., per avere acquistato una pistola semiautomatica cal. 9 corto con matricola abrasa e relative munizioni – capi J) per M., L) per D., M), O), X) per L.G., Y) per S..

All’affermazione di responsabilità è seguita la condanna degli imputati – escluso l’aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione quanto ai delitti contestati a M., L. G. e S., ed applicata la diminuente del rito – alle pene di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ( M. e S.), anni sei di reclusione e Euro 22.000,00 di multa ( L.G.), anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa ( D.).

I giudici del merito hanno ritenuto accertata la responsabilità degli imputati sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, giudicati inequivoci e significativi in considerazione delle espressioni utilizzate, del contesto di riferimento e degli esiti di numerosi servizi di Opg contestualmente effettuati.

Avverso tale sentenza ricorrono, dunque, i predetti imputati, che deducono:

A) M.L.:

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, affermati secondo il ricorrente, grazie ad una illogica interpretazione delle conversazioni intercettate che i giudici del merito hanno ritenuto aventi ad oggetto accordi riconducibili al traffico di droga per il fatto che gli incontri susseguenti sono stati di breve durata; mentre non sarebbero state indicate le ragioni per le quali i servizi di Opg dovrebbero ritenersi particolarmente significativi, e dunque rilevanti in tesi d’accusa;

b) Vizio di motivazione in punto di diniego dell’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, genericamente motivato in vista dei quantitativi acquistati e dei precedenti penali dell’imputato, laddove non è emersa alcuna prova indicativa delle quantità di droga trafficata, mentre nessun rilievo può essere, a tale scopo, attribuito ai precedenti penali;

B) L.G.S.:

a) Vizio di motivazione e violazione dell’art. 125 c.p.p., e art. 646 c.p.p., lett. e), con riguardo ai reati contestati sub capi M) ed O) della rubrica. Si sostiene nel ricorso che i giudici del gravame avrebbero confermato la sentenza di primo grado attraverso un mero rinvio alla stessa, e dunque avendo omesso di prendere in considerazione i motivi d’appello, con i quali l’imputato aveva affrontato argomentazioni di merito, relative alla valutazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, che smentivano le interpretazioni e le deduzioni svolte dal primo giudice.

Sulle questioni proposte, la corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado ed a rinviarvi, in tal guisa avendo motivato solo in maniera apparente, avendo omesso di considerare le doglianze proposte nell’atto d’impugnazione.

b) Erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di ricettazione contestato sub capo X). A tale proposito, si sostiene nel ricorso che nei motivi d’appello era stata segnalata l’assenza dell’elemento oggettivo del reato poichè l’imputato non aveva mai avuto il possesso dell’arma, trovata nella disponibilità dell’imputato, non ricorrente, P.P., laddove il giudice del gravame, travisando il contenuto dell’atto d’appello, nell’impugnata sentenza avrebbe trattato solo il tema dell’elemento soggettivo del reato;

c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

C) S.M.: violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità e di diniego dell’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, sopra richiamato; sostiene il ricorrente che mancherebbe del tutto la prova della responsabilità, mentre l’impossibilità di determinare l’esatta quantità dello stupefacente trafficato, in assenza di qualsivoglia sequestro a carico dell’imputato, avrebbe dovuto indurre a riconoscere la predetta attenuante.

D) D.V.:

a) Travisamento della prova, rappresentata dalle conversazioni intercettate e mancata valutazione di circostanze decisive emergenti dagli atti. Sostiene il ricorrente che le conversazioni utilizzate dai giudici del merito per affermare la responsabilità dell’imputato, sarebbero state travisate, essendo stati loro attribuiti significati del tutto errati. In particolare, il ricorrente richiama la conversazione ambientale intercorsa tra il P. e la convivente, nel corso della quale i due hanno fatto riferimento ad un "conto vecchio", non si sa a che cosa relativo, che i giudici hanno attribuito all’acquisto di hashish, nel quale sarebbe stato coinvolto il D., benchè allo stesso, nella conversazione, i due neanche accennino. Generico ed inconcludente sarebbe poi il riferimento ad una offerta di 2 kg a Euro 2.000,00 al chilo; il P. comunque si riferirebbe ad una proposta mai perfezionata. L’interpretazione dei contenuti delle conversazioni da parte dei giudici del merito sarebbe, in generale, frutto di evidenti forzature, caratterizzate da un iter argomentativo del tutto illogico. Analoghe censure svolge il ricorrente nei riguardi di altre conversazioni, in genere intercorse tra il P. e la convivente, in una sola occasione estesa al D..

b) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Si sostiene nel ricorso che, non essendo stati precisati i quantitativi di droga asseritamente trafficati, i giudici del merito avrebbero dovuto riconoscere detta attenuante.

Con nota del 12 aprile 2011, S.M. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Motivi della decisione

1- Il ricorso proposto da S.M. deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che si ritiene equo determinare in Euro 300,00.

2- Tutti gli altri ricorsi, ai limiti deirinammissibilità, devono essere rigettati.

A) In punto di responsabilità relativamente alle fattispecie delittuose ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, i ricorrenti, riproponendo argomenti ed osservazioni già svolti nei motivi d’appello, contestano l’interpretazione, da parte dei giudici del merito, delle conversazioni intercettate, senza considerare, tuttavia, che, secondo i condivisi principi affermati da questa Corte, la valutazione del linguaggio, criptico o cifrato, utilizzato dai conversanti intercettati è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice del merito, e dunque non proponibile nella sede di legittimità allorchè essa risulti coerente sotto il profilo logico. Come deve ritenersi nel caso di specie, avendo i giudici del merito offerto – dopo avere richiamato, per ciascuno degli imputati, le parti di conversazioni ritenute significative in termini di coinvolgimento degli stessi nelle illecite attività rispettivamente contestate- una ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate certamente coerente, anche perchè supportata dagli esiti dei numerosi servizi di PG di osservazione e pedinamento contestualmente effettuati.

B) Infondate sono, altresì, le censure proposte dal L.G. quanto all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione di un’arma clandestina.

In proposito, il primo giudice ha sostenuto che la pistola in questione, con relativo munizionamento, era stata acquistata dall’odierno ricorrente tramite il P., imputato non ricorrente nel presente procedimento e pluripregiudicato, al quale il primo aveva in anticipo versato il compenso per l’acquisto e che aveva procurato l’arma a (OMISSIS), cedutagli da tale Pa.

A.. A tale ricostruzione della vicenda, il giudice del merito è legittimamente pervenuto sulla base dei contenuti di talune conversazioni intercettate, che hanno segnalato il conferimento al P., da parte dell’odierno ricorrente, dell’incarico di reperire per suo conto una pistola, oltre che l’impegno profuso dello stesso P. per condurre in porto l’operazione, nonchè i ripetuti incontri intervenuti, in quel contesto, tra il P. ed il L. G. e tra lo stesso P. ed il Pa., presso le cui abitazioni il primo si è ripetutamente recato per perfezionare l’acquisto. I servizi di intercettazione e di osservazione, contestualmente eseguiti, hanno poi consentito agli inquirenti di percepire il momento in cui la pistola era stata consegnata dal Pa. al P. e di procedere quindi all’arresto di quest’ultimo ed al sequestro dell’arma e delle munizioni che lo stesso P. aveva riposto a bordo della sua autovettura.

A fronte di tali significative emergenze probatorie, il L. G. con i motivi d’appello, dopo avere ricordato di non avere mai avuto la disponibilità della pistola, ha negato che fosse intervenuto un qualsiasi accordo per il trasferimento della stessa e che, in ogni caso, mancava la prova della consapevolezza dell’imputato della clandestinità dell’arma. Osservazioni alle quali la corte territoriale ha fornito puntuali e coerenti risposte, richiamando quanto emerso dalle conversazioni intercettate e dai servizi di Opg, attestanti l’accordo intercorso, tra i diversi soggetti interessati all’affare, per l’acquisto dell’arma, previa consegna del prezzo pattuito da parte dell’acquirente, e l’ulteriore considerazione secondo cui le caratteristiche della pistola non potevano non esser note all’imputato in vista delle modalità dell’acquisto e dei personaggi coinvolti nella vicenda.

Argomentazioni con le quali la stessa corte ha chiaramente inteso attestare la reale riferibilità all’imputato dell’arma e delle munizioni sequestrate al P., da questi per conto del primo detenute, e quindi ribadire la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi la fattispecie delittuosa contestata benchè l’arma fosse stata sequestrata al P., circostanza ben presente al giudice del gravame.

Le censure proposte dai ricorrenti in tema di responsabilità si presentano, quindi, infondate. C) Ugualmente infondate sono le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ( M. e D.) e art. 62 bis c.p. ( L.G.).

Quanto all’attenuante del "fatto lieve", di cui al richiamato D.P.R., art. 73, comma 5, la corte territoriale ha legittimamente ritenuto di doverla escludere in considerazione, oltre che del contesto nel quale le condotte delittuose contestate si sono manifestate, anche della quantità dello stupefacente trafficato, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate circa l’entità del debito accumulato dal D. con il P. per l’acquisto della droga ed i consistenti acquisti di hashish effettuati dal M., per un valore non inferiore ai Euro diecimila.

Legittimamente, inoltre, sono state negate al L.G. le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei gravi precedenti penali, anche specifici, registrati a carico dello stesso.

I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi proposti da M., L.G. e D. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.M. che condanna al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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