Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 5.3.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di I.D. e della custodia in carcere nei confronti di S.G. e P.O., indagati per i delitti previsti dall’art. 81 cod. pen. e D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (detenzione continuata di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana) ed il solo S. anche per il delitto di tentata estorsione; contestualmente dichiarava la propria incompetenza per territorio ritenendo la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena per la seguente considerazione: sussistendo l’ipotesi di connessione prevista dall’art. 16 cod. proc. pen. e ritenuti più gravi i delitti di violazione della legge sugli stupefacenti, il luogo di inizio della consumazione agli effetti dell’art. 8 cod. proc. pen., comma 3, si individuava in Modena, poichè in tale città veniva prelevato lo stupefacente poi trasportato nelle varie località, circostanza confermato dalle dichiarazioni rese dal "trasportatore" I. D., e riscontrata dalle conversazioni intercettate.
Ricevuti gli atti, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena ha proposto conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. per i seguenti motivi: in Modena, ove lo stupefacente veniva consegnato a I., "non si verificava alcuna cessione in senso stretto" poichè il gruppo di calabrese fornitori dello stupefacente seguiva a bordo di altri veicoli lo I. durante il viaggio in auto; non essendo noto il luogo da cui veniva prelevato lo stupefacente caricato sull’auto del trasportatore a Modena, il luogo di commissione dell’attività criminosa doveva individuarsi nel bar di (OMISSIS) ove veniva pianificata l’attività di traffico di droga.
Motivi della decisione
Il conflitto deve essere regolato con la dichiarazione della competenza territoriale del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena.
Nel procedimento in oggetto sono stati contestati i reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nella forma della detenzione e consegna ( S.), detenzione e trasporto ( I.) e detenzione ( P.). Non essendo in discussione che la consegna dello stupefacente all’addetto al trasporto avvenisse in Modena, in tale luogo deve ritenersi consumata per la prima volta la condotte contestata, trattandosi del primo luogo certo di detenzione dello stupefacente nonchè del luogo di consumazione della condotta di cessione dello stupefacente al corriere. La circostanza che il trasportatore I. in talune occasione fosse seguito, su una seconda autovettura, da altri componenti del "gruppo dei calabresi" (ma il reato associativo non è contestato) non cancella il dato fattuale della avvenuta consegna della droga in Modena. L’allegata "pianificazione" dei traffici illeciti presso il bar di (OMISSIS) (provincia di Ravenna) può costituire attività prodromica o preparatoria, ma non integra una condotta autonomamente rilevante e di per sè idonea a perfezionare altrove le contestate condotte di detenzione, consegna e trasporto di sostanze stupefacenti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena al quale dispone la trasmissione degli atti.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012
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