Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-07-2012, n. 12245 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con S.S..

2. Come si evince dalla sentenza impugnata la lavoratrice è stata assunta con contratto a termine protrattosi dal 12 luglio 2002 al 30 settembre 2002. Il contratto, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 conteneva la seguente clausola giustificatrice dell’apposizione del termine: per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre e 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente con la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto i personale nel periodo estivo.

3. La Corte territoriale osservava in primo luogo che la formulazione della suddetta clausola, in quanto genericamente riproduttiva di clausole legali o collettive, la rendeva priva del requisito di specificità previsto dalla legge. E non giovava a superare la suddetta conclusione l’esame di uno degli accordi (quello del 17 aprile 2002) citato esplicitamente nel contratto individuale.

4. Sotto altro profilo rilevava che il contratto a termine non recava i nominativi del personale da sostituire con l’assunzione a termine.

Argomentava in proposito che sul D.Lgs. n. 368 del 2001, che da attuazione alla Direttiva CE n. 70 del 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, si era pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 la quale aveva affermato, tra l’altro, che, ai sensi del suddetto D.Lgs., art. 1 il datore di lavoro ha, in sede di stipulazione del contratto a termine, l’onere di indicare in maniera puntuale e specifica le esigenze che hanno determinato l’assunzione a termine, e, nell’ipotesi in cui l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato sia giustificata da esigenze di carattere sostitutivo, la specificazione in forma scritta delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine implica la necessità di indicare il nominativo del dipendente da sostituire e la causa della sua sostituzione.

5. Nel caso di specie il contratto individuale era privo, in particolare, dell’indicazione del nome del lavoratore sostituito e pertanto, anche sotto questo profilo, la Corte territoriale, in applicazione delle suddette enunciazioni della Corte costituzionale, dichiarava illegittima l’apposizione del termine al contratto de quo.

6. Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva, in particolare, applicabile la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

7. Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata.
Motivi della decisione

8. Con il primo motivo e secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Deduce l’erroneità delle conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta circa la carenza di specificità della clausola giustificatrice dell’apposizione del termine. Precisa che i molteplici accordi sulla mobilità interaziendale, esplicitamente richiamati nel contratto individuale, costituivano una esplicitazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo poste alla base dell’assunzione a termine de qua.

Sottolinea, inoltre, l’assoluta veridicità delle ragioni poste a base dell’assunzione. Contesta l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui adombra la sussistenza, nel contratto in esame, di un profilo di illegittimità connesso alla sussistenza di una duplice giustificazione per l’assunzione. Precisa che, nel caso di specie, si trattava di una duplice esigenza, di carattere organizzativo e sostitutivo, pienamente idonea a legittimare l’assunzione a termine.

9. Con il terzo e quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata secondo cui, nel caso di assunzioni a termine per esigenza sostitutive, è necessario che la clausola giustificatrice del termine indichi i nominativi dei dipendenti sostituiti e la causa della sostituzione.

La Corte territoriale, ad avviso della società ricorrente, ha erroneamente interpretato le statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009 con riferimento all’ipotesi di contratto a termine stipulato per ragioni di carattere sostitutivo. Sottolinea che l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in tema di necessità di indicare il nominativo dei dipendenti sostituiti non ha valore vincolante per il giudice.

Ribadisce la legittimità del contratto in esame anche alla luce dei principi della disciplina comunitaria.

10. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione concernente le conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine.

11. Con i primi due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, viene censurata la prima delle due rationes decidendi sulle quali è basata la sentenza impugnata, e cioè quella della mancanza di specificità della clausola giustificatrice del termine.

12. Le suddette censure sono pienamente fondate alla luce dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità e che devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

13. Quanto alla pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine è stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate.

14. Ciò premesso deve osservarsi che, con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto ha precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle "specificate ragioni" dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).

15. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo, da un lato, dubitato – senza chiarirne adeguatamente le ragioni con riferimento al caso concreto – della legittimità di una causa giustificatrice plurima e, dall’altro, avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato il contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento (in effetti la sentenza impugnata si è limitata, come evidenziato in narrativa, ad esaminare uno solo ditali accordi).

16. Anche il terzo e quarto motivo di ricorso, con t quali è stata censurata la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata sono fondati e devono essere pertanto accolti.

17. Anche in tal caso basterà fare riferimento al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576; Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577), che in questa sede deve essere pienamente ribadito, secondo il quale in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

18. In particolare la citata giurisprudenza di legittimità, nel dare atto della statuizione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ha affermato che l’onere di specificazione previsto dal comma 2 dello stesso art. 1 impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione, ha precisato che tale affermazione, non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed è priva di effetto vincolante per i giudici ordinali e speciali.

19. La sentenza impugnata, nel ritenersi vincolata, anche in parte qua, alla suddetta enunciazione della Corte costituzionale, non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati sul punto dalla citata giurisprudenza di legittimità.

20. In definitiva, per le ragioni fin qui enunciate, devono essere accolti i primi quattro motivi di ricorso con conseguente assorbimento del quinto motivo concernente le conseguenze della declaratoria di illegittimità del termine.

21. La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *