Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-07-2012, n. 12223 Nullità e inesistenza della sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26-4-2008 il Tribunale di Velletri, provvedendo in relazione ad un giudizio di risarcimento danni proposto da C. A. nei confronti di V.V., S.B. e della s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni, dichiarata la nullità della proprio ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione dell’istruttoria e di tutti gli atti successivi per erronea comunicazione della stessa da parte della cancelleria al difensore della società assicuratrice, ha dichiarato improponibile l’appello proposto da C.A..

Propone ricorso C.A. con tre motivi.

Non presentano difese gli intimati.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione del diritto del ricorrente a proporre appello ed ottenere la riforma della sentenza di primo grado.

Assume il ricorrente che il Tribunale è incorso in vizio di motivazione nel ritenere che un errore compiuto dalla propria cancelleria possa avere effetti negativi sull’appello proposto.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 170 e 329, 159 e 160 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che la nullità della comunicazione da parte della Cancelleria di un provvedimento reso fuori udienza dal giudice comporta la nullità del solo atto , ma non di tutti gli atti successivi, con il conseguente obbligo per il giudice della rinnovazione della comunicazione.

3. Con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza ex art. 170 c.p.c. e violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

4. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Velletri, provvedendo su l’appello di C. A. avverso la sentenza del giudice di pace di rigetto della domanda risarcimento danni dallo stesso proposta, accettato che il fascicolo di primo grado, oggetto di furto ad opera di ignoti, non era stato completamente ricostruito, ha disposto la rinnovazione dell’istruttoria svolta in primo grado.

L’istruttoria è stata rinnovata, ma alla stessa non ha partecipato il difensore della compagnia assicuratrice.

A seguito dell’eccezione di nullità dell’istruttoria, perchè l’ordinanza di rinnovazione era stata comunicata al difensore della Lloyd Adriatico non presso il nuovo studio ,ma presso la Cancelleria del Tribunale, il giudice di merito ha dichiarato la nullità dell’ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria e degli atti successivi, sul rilievo che l’ordinanza doveva essere comunicata al nuovo studio del difensore della Lloyd Adriatico, che aveva tempestivamente comunicato il cambio di indirizzo.

Il Tribunale ha dichiarato improponibile l’appello proposto dal C., sul rilievo che, a causa della nullità dell’istruttoria e della mancanza del fascicolo di primo grado, non era possibile valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione attinenti alla corretta interpretazione delle risultanze processuali e delle deposizioni rese dai testi.

5. La sentenza è affetta da nullità assoluta rilevabile anche di ufficio in quanto provvedimento abnorme.

La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, oltre all’ipotesi espressamente prevista dall’art. 161 c.p.c., comma 2, (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di c.d. inesistenza giuridica della sentenza tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perchè privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d’inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d’ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente; interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi Cass. Ordinanza n. 27428 del 28/12/2009.

6. Nella specie il giudice di merito ha fatto discendere da una circostanza addebitale a carenze organizzative dell’ufficio, furto del fascicolo di primo grado ad opera di ignoti, e da un errore imputabile all’attività di funzionari dell’Ufficio giudiziario, che hanno sbagliato la comunicazione dell’ordinanza resa fuori udienza, conseguenze pregiudizievoli per una parte del processo in violazione del principio del diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost.)che deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost..

7. Il giudice di appello, tenuto conto del disposto dell’art. 176 c.p.c., comma 2, secondo cui l’onere di comunicazione di una ordinanza resa fuori udienza ricade sul cancelliere, deve ordinare la rinnovazione della comunicazione per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio tutte le volte che la comunicazione non è andata a buon fine.

8. Costituisce provvedimento abnorme la sentenza la cui pronunzia di reiezione dell’impugnazione si fonda sulla dichiarazione di nullità di un atto di competenza del cancelliere, con conseguente nullità degli atti istruttori successivi, ipotesi di nullità che si pone al di fuori dell’ordinamento processuale vigente.

9. L’abnormità del provvedimento adottato ha privato del tutto la parte del suo diritto a provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, disattendendo le istante istruttorie tempestivamente formulate in primo grado, di cui il giudice di appello doveva tenere conto, una volta che l’istruttoria svolta in primo grado era stata vanificata per il furto del fascicolo, violando così il diritto del cittadino ad un giusto processo e il suo affidamento alla tutela del diritto di difesa ed al rispetto della norme sostanziali e processuali da parte del giudice a cui si rivolge.

La sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa composizione che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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