Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto-, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 28.02.2011 rigettava l’istanza di riparazione presentata da B.C. per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 28/06/07 al 5/10/07 ed in regime di arresti domiciliari dal 5.10.2007 al 5.02.2008 perchè sospettato dei reati di previsti dall’art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10-12, art. 110 c.p., L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, artt. 110, 648 c.p., reati da cui lo stesso era stato assolto con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile, con la formula per non aver commesso il fatto.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione B. C., a mezzo del suo difensore, il quale sosteneva che, nel caso in esame, era applicabile l’art. 314 cod. proc. pen., comma 2, dal momento che non vi erano le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 cod. proc. pen., in mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e che, pertanto, in tale ipotesi, non si doveva tenere conto, al fine di escludere il diritto alla riparazione, della condotta ex ante tenuta dal richiedente, non occorrendo valutare se tale condotta fosse stata tale da indurre in errore l’autorità giudiziaria e si ponesse come sinergica alla perdita della libertà.
Doveva pertanto ritenersi che ab initio non potesse applicarsi la misura restrittiva e che pertanto le eventuali condotte colpose del ricorrente non sarebbero state di ostacolo all’accoglimento della domanda, non potendosi applicare alle ipotesi disciplinate dall’art. 314 cod. proc. pen., comma 2 gli stessi limiti al riconoscimento del diritto previsti dall’art. 314, comma 1.
Riteneva inoltre il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza della condotta del richiedente ostativa ex art. 314 c.p.p. argomentando con motivazione viziata da manifesta illogicità. Concludeva pertanto chiedendone l’annullamento con l’adozione dei provvedimenti conseguenti. In conclusione, secondo la difesa del ricorrente, nessun comportamento caratterizzato da dolo o da colpa grave che giustificasse l’applicazione e il mantenimento della misura cautelare era stato da lui posto in essere.
L’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze presentava tempestiva memoria di replica e concludeva chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, di rigettarlo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e ss. c.p.p., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile, ma non è quello dell’art. 2043 c.c. che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 204 3 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c., posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4 sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004) della quale è talora ritenuta irrilevante la formula (Cass. Sez IV 12/4/2000 n. 2365) e talora rilevante, nel senso che indefettibile presupposto del sorgere del diritto sarebbe solo il proscioglimento con una delle formule di cui all’art. 314 cod. proc. pen., comma 1. Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione. L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4^ 10/3/2000 n. 1705).
Il giudice,pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4, Sent.
n. 17552 del 2009).
Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, con motivazione adeguata, ha enucleato, con congrua verifica degli accertati elementi di riferimento, la condotta del richiedente ostativa all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione. In primo luogo ha posto in rilievo il contesto in cui avvenne l’arresto di B.C., facendo riferimento alla circostanza che tutti i soggetti presenti, alla vista dei Carabinieri, tennero un comportamento fortemente sospetto. In particolare i Carabinieri durante un giro di perlustrazione in tarda sera notarono due autovetture di grossa cilindrata ferme sul margine destro della carreggiata della strada provinciale e quattro uomini, tra cui l’odierno ricorrente, intenti a parlare fermi tra le due autovetture, i quali cercarono di sottrarsi alla vista degli operanti. In una delle due autovetture venne ritrovata un’arma con matricola abrasa. Tutti i presenti risultavano in possesso di assegni di grosso importo. In particolare B.C. venne trovato in possesso della somma in contanti di Euro 540,00 e di due assegni di Euro 53.000,00, di cui uno privo di data, luogo di emissione e beneficiario, firmato a nome di N.D. e l’altro postdatato, siglato con il timbro della Fruit Varone s.r.l., amministrata da tale V.P., che era risultato essere vittima di un omicidio accertato in data 21.11.2006. Assolutamente inverosimili erano risultate poi le giustificazioni fornite in merito dall’istante, il quale aveva spiegato il possesso degli assegni con l’acquisto di una partita di angurie, che avrebbe dovuto avvenire con soggetti, pregiudicati, che nulla avevano a che fare con la vendita delle angurie. Rilevava quindi il provvedimento impugnato che la inverosimiglianza delle giustificazioni fornite da B.C., le circostanze del fermo e lo spessore criminale dei soggetti con cui egli si accompagnava erano tutte circostanze che avevano giustificato pienamente la detenzione e avevano svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’Autorità giudiziaria.
Questo essendo il quadro accusatorio, i motivi proposti dall’odierno ricorrente non possono essere accolto.
Il provvedimento impugnato, che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, supera pertanto il vaglio di questa Corte che è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa e sull’esistenza del dolo.
Il legislatore non ha infatti riconosciuto incondizionatamente il diritto all’equa riparazione, ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il comportamento dell’indagato, come appunto nella fattispecie de qua, abbia indotto in errore il giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
La Corte territoriale ha infine rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non era applicabile l’art. 314 cod. proc. pen., comma 2 dal momento che, all’epoca dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, vi erano le condizioni previste dall’art. 273 cod. proc. pen.. Rilevava infatti il provvedimento impugnato che l’ordinanza in data 13.07.2007 del Tribunale del riesame di Taranto era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione solo per vizi di motivazione e il Tribunale del riesame di Taranto in sede di rinvio, pur revocando la misura cautelare imposta al B. C., tenuto conto del tempo trascorso e della sua incensuratezza, aveva peraltro ribadito la sussistenza del requisito della gravità indiziaria, in quanto aveva affermato che: "indubbiamente la situazione di fatto nella quale è stata rinvenuta l’arma da fuoco consente di sospettare la conoscenza da parte del B. della detenzione e del porto illegale dell’arma da parte del N., avuto riguardo alla personalità dello stesso e al rapporto corrente tra gli stessi".
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell’Economia per questo giudizio liquidate in Euro settecentocinquanta.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012
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