Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunciata il 27 aprile 2011, il Tribunale di Gela in composizione monocratica dichiarava D.L., imputata dei reati previsti e puniti dall’art. 483 c.p. (capo a) e dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 5, comma 3, (capo b), e D.S.G. C., anch’egli imputato dei reati previsti e puniti dall’art. 483 c.p. (capo a) e dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 5, comma 3, (capo b), commessi ovviamente in tempi diversi, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, come si evince dalla lettura del dispositivo, unificati i reati in questione sotto il vincolo della continuazione; ritenuto più grave per entrambi gli imputati quello di cui al capo a), come a ciascuno di essi rispettivamente contestato; concesse in favore di ciascuno dei rei le circostanze attenuanti generiche ed operata, infine, la riduzione di pena prevista per la scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato, li condannava ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione, disponendo, nel contempo, in loro favore la sospensione condizionale della pena inflitta, ai sensi dell’art. 163 c.p., e segg..
Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, lamentando, da un lato l’inosservanza o l’erronea interpretazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), dall’altro la mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Con il primo motivo, in particolare, il ricorrente eccepisce che il giudice di merito è incorso in un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto è pervenuto ad irrogare una pena inferiore al minimo edittale, senza specificare, da un lato la misura della pena base su cui è stato calcolato l’aumento di pena conseguente alla ritenuta continuazione, dall’altro l’entità della diminuzione sulla pena operata sia in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per la scelta del rito alternativo, con ciò impedendo ogni controllo sulla congruità del suddetto trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, invece, il pubblico ministero lamenta la totale mancanza di motivazione in ordine all’esercizio da parte del tribunale di Gela in composizione monocratica del potere discrezionale di ordinare la sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 c.p., comma 1.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata il Tribunale di Gela in composizione monocratica, nel condannare D.L. e D.S.G.C., per i reati loro rispettivamente ascritti, alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio assolveva al proprio onere motivazionale solo in ordine alla concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche (giustificate dal coinvolgimento occasionale e limitato degli stessi nella vicenda delittuosa per la quale è processo). Completamente assente, al contrario, risulta nella motivazione ogni riferimento alle ragioni che hanno indotto il giudice procedente a ravvisare l’esistenza del vincolo della continuazione tra i reati in contestazione, vincolo di cui, invece, si fa esplicita menzione nel dispositivo. Allo stesso modo sussiste un difetto assoluto di motivazione sia in ordine alla esplicitazione del percorso seguito dal giudice di primo grado nella determinazione della pena da infliggere secondo la disciplina del reato continuato (id est individuazione del reato più grave e dell’aumento di pena derivante dalla continuazione con il reato meno grave), sia, ancora, in relazione alla entità della riduzione stabilita sulla pena dallo stesso giudice in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ovvero al quantum della pena finale, da determinare tenendo conto di tutte le circostanze, come prescrive l’art. 442 c.p.p., comma 2, su cui andava operata la riduzione di un terzo prevista dalla citata disposizione normativa per la scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato, sia, infine, alle ragioni che hanno determinato e che giustificano la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, ai sensi dell’art. 163 c.p., e segg..
In altri termini il Tribunale di Gela in composizione monocratica nella sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, in tale nozione ricomprendendo anche la disciplina della sospensione condizionale della pena, se si eccettua il solo profilo delle ragioni che lo hanno indotto ad applicare in favore di entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha omesso ogni motivazione, limitandosi ad indicare solo l’entità della pena finale cui ciascuno degli imputati è stato condannato ed a ordinare che l’esecuzione rimanga sospesa ai sensi dell’art. 163 c.p., comma 1.
Ciò integra senza alcun dubbio i vizi lamentati dal procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta nei motivi di ricorso.
Ed invero, iniziando ad esaminare le omissioni relative alla disciplina del reato continuato, va rilevato che, come è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, nè una nullità specifica della sentenza di condanna, sicchè in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l’anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena", sottraendo alle parti il controllo sull’uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo consentita la determinazione forfettaria della pena, in quanto l’art. 533 c.p.p., comma 2, prevede che il giudice stabilisca la pena osservando la norma di cui all’art. 81, c.p. (cfr. Cass., sez. 4, 27.1.2009, n. 6853, M., rv. 242867; Cass., sez. 2, 15.5.2008, n. 23653, A., rv. 240612; Cass., sez. 3, 25.6.1999, n. 11302).
Analoga censura va formulata in ordine alla mancanza di motivazione sulla riconosciuta sussistenza della identità del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione della disciplina del reato continuato, questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sindacabile, tuttavia, in sede di legittimità, ove non sia sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass., sez. 4, 13.6.2007, n. 25094, C, rv. 237014). In relazione, poi, alla mancata indicazione della entità della riduzione di pena da ascrivere all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore degli imputati (che, si badi bene, va operata sulla pena individuata per il reato più grave tra quelli ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione, prima, dunque, dell’aumento previsto dall’art. 81 c.p., comma 2, in quanto nella determinazione della pena in caso di reato continuato la pena principale è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del bilanciamento tra le circostanze attenuanti, ed è a tale pena che va aggiunto l’aumento per la continuazione, con la conseguenza che la riduzione della pena per la concessione delle attenuanti generiche va calcolata prima, con riguardo alla determinazione della pena per il reato più grave, e non già dopo l’aumento per la continuazione:
cfr. Cass., sez. 3, 6.10.2010, n. 638, C. e altro), va evidenziato che la misura di tale riduzione è affidata alla decisione discrezionale del giudice e, quindi, deve formare oggetto di specifica motivazione, che, solo ove adeguata e logica, può sottrarsi al controllo di legittimità (cfr. Cass., sez. 5, 22.6.2004, n. 47451, M. e altro).
Evidente, poi, l’errore commesso dal giudice di primo grado anche nel non avere indicato il quantum della pena su cui andava operata la riduzione di un terzo prevista per il rito "premiale" del giudizio abbreviato, in quanto, come affermato pacificamente in sede di legittimità, "la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito del giudizio abbreviato ad opera dell’imputato, risolvendosi in un’operazione puramente aritmetica di natura processuale, temporalmente deve essere eseguita dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali previste dal codice penale" (cfr. Cass., sez. 5, 9.12.2003, n. 18368, B.F.; Cass., sez. 1, 10.3.2004, n. 15027, P.; Cass., sez. 1, 7.4.1994, Pusceddu; Cass., sez. un., 31.5.1991, Volpe).
Ove si proceda, peraltro, in sede di giudizio abbreviato per reati ritenuti, come nel caso in esame, unificati sotto il vincolo della continuazione, da tempo il Supremo Collegio ha chiarito che "l’aumento di pena per la continuazione va effettuato prima della diminuzione ex art. 442 c.p.p., comma 2. Agli effetti della determinazione della pena, infatti, il termine "circostanze" usato dal legislatore nella predetta norma è comprensivo anche della continuazione tra due o più reati" (cfr. Cass., sez. 5, 10.1.1992, Marchi e altro). Altrettanto evidente è (a violazione di legge in ordine alla mancata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta agli imputati, che, invece, deve formare oggetto di specifica motivazione, sia in relazione alla sussistenza delle condizioni che permettono l’esercizio del potere discrezionale di concedere il suddetto beneficio, sia in relazione all’esercizio concreto di tale facoltà, che deve essere rispettoso dei criteri indicati dall’art. 164 c.p., che rinvia alle circostanze indicate nel precedente art. 133. Di conseguenza il giudice di merito, avrebbe dovuto esplicitare, anche sotto questo profilo, l’iter logico- giuridico seguito, dimostrando di avere accertato la mancanza di ostacoli alla concessione della sospensione condizionale della pena e di avere formulato una prognosi (da effettuarsi "avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133") favorevole sulla probabilità che in futuro "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati", condizione necessaria per concretamente concedere il beneficio di cui si tratta (cfr, explurimis, Cass., sez. 1, 18/06/1992, Buttitta). Sulla base delle svolte considerazioni, in conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. d), al Tribunale di Gela per nuovo esame sul punto, da svolgere in aderenza ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.