Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza non notificata del 15 novembre 2010, ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune di Arena per nullità del lodo arbitrale, emesso il 12 luglio 2005, che, in relazione ad un appalto eseguito per la costruzione della locale Casa mandamentale, lo aveva condannato a pagare varie somme all’appaltatore L.M., titolare dell’omonima impresa individuale, in conseguenza di sospensioni ordinate dall’Amministrazione per effetto di una perizia suppletiva e di variante.
1.1.- La Corte d’appello ha ritenuto che le critiche al lodo avanzate dal Comune, in ordine alla mancata conferma nel conto finale dei lavori delle riserve iscritte dall’appaltatore nel registro di contabilità, involgessero l’esame di circostanze di fatto esulanti dall’ambito delle sue competenze, in ordine all’implicita rinuncia (esclusa dagli arbitri) alle riserve da parte dell’appaltatore; ha ritenuto insussistente la violazione del principio dell’onere della prova, ai fini alla dimostrazione della fondatezza delle domande relative alle riserve, e del divieto di affidare al consulente tecnico d’ufficio l’incarico di accertare la sussistenza, e non già solo la quantificazione, dei danni lamentati dall’appaltatore in conseguenza delle sospensioni; ha inoltre escluso il dedotto errore di diritto riguardante il calcolo dei maggiori oneri per spese generali, non essendo stata indicata la norma violata o erroneamente applicata.
2.- Il Comune di Arena propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati in una memoria. L.M. resiste con controricorso e una memoria.
Motivi della decisione
1.- Nel primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 64, art. 2787 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., nonchè difetto di motivazione, poichè le domande iscritte nel registro di contabilità ma non confermate nel conto finale dovevano essere considerate rinunciate dall’appaltatore, le cui domande erano comunque carenti sul piano probatorio.
Il motivo è inammissibile in entrambi i profili.
1.1.- Il vizio di violazione di legge previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, dev’essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare quali determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte in condizione d’adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della censura.
Pertanto, all’enunciazione della violazione di norme determinate deve far seguito una trattazione puntuale nella quale, per ciascuna di esse, siano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c., n. 4, perchè al motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’uno, possa essere riconosciuto il requisito della specificità, imposto dall’altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte (v., tra le tante, Cass. sez. un. n. 4192/2012; n. 19282/2010, n. 6654/2005). Nella specie, per contro, la ricorrente non ha sviluppato nell’esposizione argomento alcuno in diritto, inteso nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle norme asseritamente violate, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa essere ravvisata un’altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma, onde il motivo, sotto l’esaminato profilo, è da considerare inammissibile per difetto della necessaria specificità.
1.2.- La censura rivolta alla sentenza impugnata per vizio di motivazione è ugualmente inammissibile, prospettando una valutazione delle questioni di diritto e/o di fatto in senso difforme da quella operata dal giudice di merito, cioè contrapponendo al convincimento espresso dal giudice quello soggettivo della parte, ritenuto più appagante, ma senza lo svolgimento di argomentate critiche alla completezza e logicità delle ragioni delle decisioni.
Con riguardo agli effetti della mancata conferma nel conto finale dei lavori delle riserve iscritte da parte dell’appaltatore, vale il principio secondo cui, a norma del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 26 e del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54 e 64, l’iscrizione delle riserve nel registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo necessaria anche la loro conferma all’atto della sottoscrizione del conto finale (v. Cass. n. 17906/2004). La Corte ha tuttavia precisato che il R.D. n. 350 del 1895, art. 64 – secondo il quale, se l’appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato – si limita a prevedere una presunzione di accettazione che ha natura relativa ed è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell’appaltatore di non accettare il conto finale (v. Cass. n. 24825/2005) e tale positiva volontà è ravvisabile nei casi di "andamento anomalo della contabilità dell’appalto" (v. Cass. n. 11852/2007 in motiv.).
La sentenza impugnata, interpretando il dictum arbitrale, ha escluso che nella mancata conferma delle riserve iscritte fosse implicita una accettazione del conto finale da parte dell’appaltatore, valorizzando anche la situazione di incertezza, già rilevata dagli arbitri, nella identificazione dei documenti contabili e delle loro date. Tale motivazione non è stata specificamente censurata sotto il profilo della illogicità o lacunosità, tendendosi piuttosto a sollecitare una revisione del giudizio di fatto già svolto in sede arbitrale, la quale è inammissibile anche per le ragioni che saranno illustrate a proposito del secondo motivo.
2. Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.p.c., e segg. e art. 2697 c.c., nonchè difetto e illogicità della motivazione, per avere gli arbitri delegato al consulente tecnico d’ufficio di accertare le cause delle sospensioni e l’esistenza stessa dei danni lamentati dall’impresa; per avere accolto pretese dell’impresa infondate nell’an e nel quantum, ritenendo illegittime le sospensioni dei lavori per inadempienze non provate della stazione appaltante, anche quanto alla durata e alle conseguenze dannose delle stesse; per avere ritenuto erroneamente provati i danni lamentati dall’impresa per il prolungato impegno fideiussorio e l’ammortamento e per avere calcolato erroneamente il maggiore compenso per le spese generali.
2.1.- Il motivo è inammissibile.
Il Comune ripropone inammissibilmente le critiche già prospettate davanti alla corte territoriale, intese a denunciare errori di diritto, ma in realtà volte a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, rimessa istituzionalmente alla competenza dagli arbitri e non riesaminabile in quella sede e ancor meno nella presente. Già la stessa esposizione della doglianza ne evidenzia la pretestuosità nell’ottica del sindacato "formale", il solo possibile in questa sede, dacchè, a fronte della prospettata violazione di norme di diritto, si censura il ragionamento della corte che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha per l’appunto escluso la sussistenza di nullità del lodo e quindi la necessità di passare alla fase rescissoria, in quanto tutte le doglianze in cui era articolata la impugnazione investivano il merito delle valutazioni espresse dal collegio arbitrale, pretendendo di sovrapporre agli apprezzamenti di quei giudici una diversa interpretazione delle circostanze di fatto, che evidentemente non si risolve nella enucleazione nè di violazioni di legge nè di vizi della motivazione. L’impugnazione del lodo per nullità, a norma dell’art. 829 c.p.c., è appena il caso di ricordarlo, non da luogo a un tipico e completo giudizio d’appello che abiliti il giudice dell’impugnazione a sindacare, nel merito, la decisione degli arbitri, ma al c.d. iudicium rescindens, che consiste unicamente nell’accertare se sussista taluna delle nullità previste in quella disposizione come conseguenza di errori in procedendo oppure In iudicando. Soltanto se il giudizio rescindente si conclude con il positivo accertamento di uno dei motivi di nullità del lodo è possibile, ai sensi dell’art. 830 c.p.c., il riesame, nel successivo iudicium rescissorium, del merito della pronuncia arbitrale. Ma tale ultima ipotesi non ricorre nel caso in esame, atteso che la corte, una volta ritenuto che la pronuncia degli arbitri non era viziata dagli errori denunziati dal Comune, si è arrestata alla fase rescindente, disattendendo di conseguenza le ulteriori censure, tutte fondate sulla prospettazione di diverse letture delle risultanze processuali. In altri termini, il ricorrente denuncia la violazione di disposizioni di legge, criticando l’accertamento e la valutazione dei fatti operata dagli arbitri. Così facendo, dimentica, però, che, quando la corte d’appello respinge tutti i motivi d’impugnazione per nullità del lodo, come avvenuto nel caso di specie, la sua cognizione si arresta alla fase rescindente del giudizio e, quindi, al mero controllo di legittimità senza procedere ad accertamenti di merito, ammissibili soltanto nella fase rescissoria.
Inoltre, con il ricorso per cassazione non si può denunciare la insufficienza o illogicità della motivazione della sentenza della corte d’appello nella parte relativa al modo in cui gli arbitri hanno ricostruito e valutato i fatti, poichè tale censura, in realtà, maschera una doglianza rivolta contro il lodo. Nella specie, il ricorrente, criticando la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori svolta dagli arbitri, non solo non tiene conto che la corte d’appello investita della relativa impugnazione non poteva procedere al riesame del fatto (essendo il suo sindacato circoscritto entro i medesimi confini della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3: v. Cass. n. 21802/2006, n. 13511/2007), attesi i già ricordati limiti di cognizione della fase rescindens, ma addirittura sollecita alla Corte di cassazione un accertamento di merito che le è precluso, anche perchè essa non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale ma può solo svolgere un sindacato di legittimità avente ad oggetto la decisione emessa nel giudizio di impugnazione (v. Cass. n. 10641/2004, n. 23900/2004, n. 6028/2007).
L’inammissibilità investe anche l’ulteriore profilo riguardante la declaratoria di inammissibilità delle censure al lodo arbitrale, ritenute dalla corte d’appello non rientranti nei motivi di impugnazione previsti dall’art. 829 c.p.c., a proposito dei quesiti arbitrali n. 5, 6 e 7 (maggiori compensi per le modifiche all’impianto elettrico, revisione prezzi, interessi e rivalutazione monetaria).
Infatti il Comune ricorrente si è limitato, in sostanza, a lamentare (implicitamente) un vizio di attività del giudice, omettendo però sia di illustrarne le ragioni mediante una necessaria e puntuale critica della motivazione fornita dalla sentenza impugnata, sia di formulare un motivo di ricorso specifico e adeguato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c..
3.- Nel terzo motivo si deduce "errore di diritto con riguardo alla base di calcolo delle spese generali" in quanto parametrata alla quantità e qualità dei lavori complessivi anzichè a quelli residui.
3.1.- Il motivo è inammissibile, prescindendosi del tutto, in violazione dei principi già esposti, dalla motivazione resa dalla Corte d’appello, la quale aveva giudicato il motivo inammissibile per mancata indicazione della norma violata o falsamente applicata.
4.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Comune di Arena al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.