Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2012) 16-07-2012, n. 28397 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza in data 5.07.2011 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a M.C. quale colpevole di reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, in concorso con Z.I. e Ze.Ro.

detenuto illegalmente grammi 196,60 di cocaina (pari a n. 1043 dosi medie) e per avere, in concorso con la Z. e in più occasioni, importato grammi 3.000 di cocaina per ciascun episodio.

La donna, incaricata dall’imputato, provvedeva all’acquisizione della droga in Lituania consegnandola allo stesso in Italia.

In particolare, agenti della Guardia di Finanza il 30 settembre 2008 avevano arrestato in un albergo situato sulla (OMISSIS) tre cittadini lituani (la Z., Ze.Ro. e A.P.) trovati in possesso di circa 200 grammi di cocaina e della somma di Euro 60.000 e avevano rinvenuto un biglietto aereo intestato alla donna di andata e ritorno per (OMISSIS), con partenza prevista lo stesso giorno e rientro il (OMISSIS), nonchè undici telefoni cellulari.

Da informazioni rese dalla proprietaria dell’albergo era emerso che la camera n. (OMISSIS) era stata data in uso a M.C., che era in compagnia di D.D.; i due si erano allontanati, ma M. era ritornato dopo pochi minuti insieme con i due Ze. e la figlia di I. e si era allontanato, subito dopo, portando con sè la bambina.

Z.I. aveva dichiarato spontaneamente agli agenti che era arrivata quel giorno a (OMISSIS) col fratello provenendo dalla Lituania; che erano stati accolti da M. e dalla D. che li avevano accompagnati in albergo; che nella stanza n. (OMISSIS) M. aveva consegnato al fratello la somma di Euro 60.000 per acquistare cocaina in Turchia dove anche lei si sarebbe recata; che M. aveva prelevato la bambina, di quattro anni, per trattenerla a (OMISSIS) presso la sua famiglia fino al rientro della mamma dalla Turchia.

La stessa I. confermava tali dichiarazioni nell’interrogatorio del PM precisando che l’incarico (suo e del fratello) era quello di trasportare la droga in Italia; che in precedenza aveva eseguito 5 o 6 trasporti di droga per conto di M.; che costui tratteneva la bambina a garanzia del puntuale adempimento del compito affidato alla madre.

Il giorno successivo all’arresto la bambina veniva trovata nell’abitazione (OMISSIS) del M..

Da un’intercettazione del 5 ottobre nella quale costui colloquiava con un soggetto straniero gli operanti deducevano che M., con tono minaccioso, aveva tentato di ricavare denaro per far fronte alle difficoltà in arrivo.

Secondo la corte territoriale la responsabilità del ricorrente era radicata sull’attendibile chiamata in correità, precisa e coerente, della coimputata Z.I., che aveva ammesso la sua responsabilità ed era stata giudicata separatamente, relativa alle importazioni di cocaina in Italia e di controllo, nell’ambito di esse, dei corrieri lituani a tal fine utilizzati.

Alla valida accusa, intrinsecamente attendibile e riscontrata dagli elementi indiziari molto significativi riportati in epigrafe, non era stata opposta alcuna plausibile versione alternativa perchè era meramente pretestuoso l’assunto che M. avesse locato un appartamento alla I., mentre era da escludere l’asserita relazione sentimentale con la medesima smentita dal fatto che, a (OMISSIS), egli si era presentato alla Z. in compagnia di altra donna D.D. che aveva dichiarato di avere seguito l’uomo cui era sentimentalmente legata perchè invitata a fare una gita da lui condotta in albergo senza temere di suscitare la gelosia della predetta che secondo la difesa costituirebbe il movente delle asseritamente mendaci dichiarazioni accusatorie.

Nè sosteneva l’assunto un viaggio fatto dai due in Lituania perchè l’evento ben poteva inserirsi nel quadro di rapporti criminosi finalizzati al traffico di droga.

Riteneva, pertanto, la corte territoriale che le prove raccolte dimostrassero ampiamente la responsabilità.

2 – Proponevano ricorsi per cassazione i difensori dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità della chiamata in correità con espresso rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado.

L’inconsistenza delle dichiarazioni d’accusa emergeva dalle seguenti circostanze:

– l’accusa di sequestro della figlia della Z., che sarebbe stato eseguito per asservire la madre agli intenti criminosi di M., era risultata priva di riscontri si da sfociare nell’archiviazione. Era stato provato, peraltro, che normale era la frequentazione della piccola con la famiglia M.;

– non era emerso alcun riscontro esterno sull’illecito denunciato nè sulle altre 5/6 importazioni, nè era stata sequestrata altra sostanza stupefacente;

– la denunciante era stata sconfessata dal fratello che aveva escluso di avere trattato affari illeciti con M.;

– costui aveva provato di avere concesso in locazione alla Z. un immobile in (OMISSIS);

– irrilevante era la telefonata intercorsa tra M. e altro soggetto nella quale si parlava di magliette bianche perchè successiva ai fatti per cui è processo;

– mai era intervenuto sequestro di sostanze stupefacenti che coinvolgesse M..

Censurabile era il diniego delle attenuanti generiche e la confisca della somma di Euro 24.000 sequestrata nell’abitazione della famiglia e riconducibile al padre dell’imputato come puntualmente documentato.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

3 – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

L’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall’art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.

Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicchè, nel giudizio d’appello, occorre che la corte di merito esponga compiutamente i motivi d’appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze.

Il giudice d’appello è, quindi, libero, nella formazione del suo convincimento, d’attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.

Inoltre, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino o nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d’appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo Cassazione Sezione 1 n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906.

Tanto premesso, il gravame si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata con cui si chiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato avendo la sentenza, che ha espressamente richiamato le articolate argomentazioni della sentenza di prime cure, fornito congrua motivazione delle ragioni per le quali l’imputato è stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli accertato, in sede di giudizio abbreviato, attraverso una serie di acquisizioni processuali allo stesso sfavorevoli in alcun modo contrastati da censure totalmente avulse dalle emergenze processuali.

I suddetti obiettivi dati probatori dianzi specificati, che giustificavano la decisione di condanna, non sono stati validamente confutati dal ricorrente, il quale ha genericamente contestato l’addebito con censure inconsistenti.

Si può, quindi, concludere che sono stati individuati solidi elementi probatori a carico dell’imputato con convincenti spiegazioni sui rilievi difensivi propositivi di una diversa, ma inammissibile, rivisitazione del fatto.

4 – Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da congrua motivazione che ha richiamato la gravità dei fatti denotanti lo stabile inserimento dell’imputato nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

5 – E’ palesemente infondata la censura sul diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" Cassazione Sezione 4, n. 38879/2005, Frank, RV. 232428; conforme 17/2000 RV. 216668; conforme n. 10211/2004 RV. 231140; conforme n. 20556/2005, RV. 231352.

Nella specie, non erano ravvisabili gli estremi della predetta attenuante essendo stato ritenuto che il dato ponderale e altre circostanze l’inserimento continuativo nell’attività di traffico internazionale di droga valevano a escludere la lieve entità del fatto.

6 – Incensurabile, infine, è la disposta confisca della somma di Euro 24.100 sequestrata presso l’abitazione del M. essendo stata correttamente ritenuta la riconducibilità del denaro contante al predetto "non risultando attendibile, in relazione all’entità e alla custodia inusuale e non giustificata presso l’abitazione, le dichiarazioni che ne attribuivano la lecita titolarità al padre dell’imputato".

Per l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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