Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12547 Ricorso Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.6.2006 il Tribunale di Napoli dichiarava che B.G. era figlio maturale di C.G., deponendo in tal senso gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, costituiti dalle deposizioni dei testi escussi e dall’esito della consulenza tecnica di ufficio espletata sull’esame del DNA. La decisione, impugnata dal C., veniva confermata dalla Corte di Appello, che in particolare ribadiva l’attendibilità dei dati valorizzati dal primo giudice, ritenendo credibili le dichiarazioni dei testimoni (che avevano segnatamente raccontato "delle frequentazioni tra i due – e cioè del C. con la madre dell’appellato B.M. -, dei loro incontri, della notoria gravidanza della B. e della altrettanto nota avversione al riconoscimento di paternità da parte del C."), anche perchè ulteriormente confortate "dalle risultanze della relazione tecnica di ufficio, dalla quale si sarebbe desunta la paternità del C. "con una certezza pressochè vicina a quella assoluta".

Avverso la detta sentenza C. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resistevano B.G. e M. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 25.6.2012.
Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione C. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 269 c.c., comma 4, nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla valutazione del materiale probatorio. In particolare non si sarebbe tenuto conto della singolarità che avrebbe caratterizzato i pretesi incontri di esso ricorrente con la B., della mancata disponibilità dell’appartamento in cui sarebbero avvenuti i detti incontri, delle difformi dichiarazioni rese dai testi indicati a sostegno delle argomentazioni svolte in sede di impugnazione, delle contestazioni mosse in ordine al vizio di convocazione del consulente tecnico di parte e dei propri difensori, della tardività con cui era stata rappresentata la paternità naturale del C.;

2) violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per mancata coerenza tra motivazione e dispositivo, atteso che non sarebbe stato dato il peso dovuto al cauto atteggiamento manifestato da esso ricorrente a fronte di "una questione tanto delicata ed incidente nella vita di un uomo ultrasessantenne e della sua famiglia";

3) violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione, per la superficialità, incoerenza e negligenza che avrebbe caratterizzato l’impugnata decisione.

Con il ricorso incidentale G. e B.M. hanno denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’omessa liquidazione delle spese processuali, pur poste a carico della parte soccombente.

Osserva il Collegio che il ricorso principale è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 3.6.2009, data in cui era ancora vigente l’art. 366 bis c.p.c., per il quale l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5 del citato articolo, con la chiara indicazione del fatto controverso, adempimenti che nella specie sono stati totalmente omessi.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta poi l’inefficacia di quello incidentale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Ed invero la sentenza impugnata è stata notificata a cura del ricorrente incidentale con consegna all’ufficiale giudiziario in data 18.9.2009, mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato consegnato per la relativa notifica in data 26.11.2009.

Ne consegue che al momento di quest’ultima consegna il termine di sessanta giorni stabilito per la notifica del ricorso (art. 325 c.p.c., comma 2) era già decorso, che il ricorso incidentale deve dunque ritenersi tardivo, che dall’inammissibilità del ricorso principale discende pertanto l’inefficacia di quello incidentale.

Il ricorrente principale, sostanzialmente soccombente, va infine condannato al pagamento delle spese processali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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