Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 26-03-2013, n. 14345 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. E’ controversa la competenza a decidere sul dissequestro di beni oggetto di vincolo cautelare in funzione della confisca, cosiddetta allargata, prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, intitolato "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".

Il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza del 13 aprile 2012, ha ritenuto che la competenza a decidere sulla domanda proposta da C.N., diretta ad ottenere il dissequestro dei ratei pensionistici di sua pertinenza, con riguardo ai mesi da dicembre 2011 ad aprile 2012, oggetto di sequestro funzionale alla confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies cit., appartenga al Giudice per le indagini preliminari che emise il provvedimento cautelare, sulla base della giurisprudenza di questa Corte di cassazione (citata sentenza n. 3637 del 2012) che avrebbe rettamente applicato il citato art. 12 sexies, comma 4 bis, il quale estende le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 quater e artt. da 2 sexies a 2 – duodecies, in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati (e confiscati) a titolo di misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ai casi di sequestro e confisca penale ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, cit., art. 12 sexies, commi da 1 a 4, in coerenza con l’esigenza razionale, perseguita dall’Insieme delle norme citate, di attribuire allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro ovvero di confisca, in quanto portatore di migliore conoscenza della presumibile origine e consistenza del patrimonio sottoposto a vincolo, la competenza decisoria non solo con riguardo all’amministrazione e destinazione dei beni ma anche in tema di eventuale dissequestro di essi, con l’ulteriore annotazione che tale criterio di competenza sarebbe stato confermato dal recente D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contenente il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", che, pur abrogando l’intera L. n. 575 del 1965, all’art. 116, comma 2, avrebbe fatto espressamente salvi i richiami normativi contenuti nella legge suddetta, da intendersi riferiti alle corrispondenti norme dello stesso D.Lgs. n. 159 del 2011. E quest’ultimo, nei suoi artt. 35, 38 e 40, salverebbe la competenza del "giudice delegato" alla gestione dei patrimoni in sequestro nell’ambito del procedimenti di prevenzione e, quindi, l’attribuzione di analoga competenza al giudice che, nel processo di cognizione penale, ha emesso il provvedimento di sequestro o di confisca cosiddetta allargata, da individuare, nel caso in esame, nel Giudice per le indagini preliminari.

2. Investito del procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha, però, declinato la sua competenza, con ordinanza del 20 luglio 2012, indicando come giudice competente a decidere quello procedente, e, quindi, nel caso de quo, lo stesso Tribunale remittente, sulla base dei seguenti argomenti: a) il rinvio operato dall’art. 12 sexies alla disciplina delle misure di prevenzione riguarderebbe la sola amministrazione (e destinazione) dei beni sequestrati in sede penale ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi da 1 a 4, con riguardo ai reati previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e anche a delitti diversi dai predetti, senza istituire alcuna competenza funzionale e derogatoria rispetto a quella generale in materia di sequestro e confisca penale;

b) la limitazione dell’estensione applicativa al procedimento e processo penale dello statuto di amministrazione giudiziaria, cosiddetta dinamica, introdotto per il sequestro di prevenzione sarebbe sottolineata dalla clausola di compatibilità cui il comma 4 bis (terzo periodo) dell’art. 12 sexies, cit., espressamente subordina l’applicazione delle disposizioni in materia di sequestro disposto nel procedimento penale; c) sussisterebbe, infatti, una diversità ontologica dei provvedimenti cautelari reali, con i relativi accertamenti ad essi sottesi, nei procedimenti di prevenzione e penale: il procedimento di prevenzione avrebbe struttura marcatamente inquisitoria e sarebbe contraddistinto da un’unica fase a contraddittorio differito, donde la compatibilità tra il giudice che ha emesso il sequestro di prevenzione, inaudita altera parte, e quello che decide sulla confisca del bene sequestrato; il procedimento penale, invece, si articola in più fasi sorrette da un criterio cosiddetto funzionale che distribuisce la competenza decisoria in ragione delle fasi in cui versa il procedimento-processo; d) l’art. 328 cod. proc. pen., in particolare, assegna al giudice per le indagini preliminari una competenza ad acta che si esaurisce col passaggio ad altra fase procedi menta le, come si evince anche dall’art. 91 disp. att. cod. proc. pen. sul giudice competente in ordine alle misure cautelari personali; e) l’estensione della disciplina prevista in materia di sequestro di prevenzione al sequestro penale (preventivo), in funzione della confisca speciale o allargata di cui al D.L. n. 306 del 1992, cit., art. 12 sexies, commi da 1 a 4, sarebbe dunque limitata alla sola applicazione, anche in sede penale, dello strumento di un’amministrazione giudiziaria duttile e strutturalmente legata alla dinamica d’impresa; f) ragionando in termini diversi, si introdurrebbe una forma di competenza penale in deroga al criterio di distribuzione del potere decisionale In ragione della fase o grado in cui è scandito il procedimento-processo, con una aberrante perpetuatio iurisdictionis in capo al Giudice per le indagini preliminari, il quale, invece, con l’emissione del decreto che dispone il giudizio, si spoglia del procedimento senza che conservi alcun atto di esso e, tanto meno, il pertinente fascicolo; g) la correttezza della competenza indicata, secondo il generale criterio funzionale per fasi e gradi successivi che contraddistingue il procedimento-processo penale, sarebbe confermata anche dalla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, cit., e, in particolare, all’art. 117, comma 6, dello stesso D.Lgs., che, nel dettare la disciplina transitoria, al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti pendenti, attribuisce al giudice delegato ovvero al "giudice che procede" l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati i dati relativi ai medesimi procedimenti; h) la possibile divaricazione, peraltro, tra giudice per le indagini preliminari che abbia emesso il provvedimento di sequestro e giudice che procede è destinata a perdere rilievo con l’entrata in vigore della nuova disciplina che prevede, dopo la conclusione dell’udienza preliminare, il passaggio dell’amministrazione dei beni all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita dal D.L. n. 4 del 2010, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 50 del 2010, con la conseguente sottrazione al giudice del dibattimento della medesima amministrazione, ciò che ha postulato un’espressa previsione legislativa (v. il D.L. n. 4 del 2010, art. 1, comma 1, lett. c), modificato dalla Legge di Conversione n. 50 del 2010, cit.), a conferma del rilievo che il cambiamento delle regole in materia di competenza non può essere oggetto di un procedimento interpretativo di tipo analogico; i) una vistosa distonia, infine, discendente dal criterio di competenza adottato dal Tribunale sarebbe rappresentata dal fatto che il giudice procedente conserverebbe, in base alla disciplina generale della competenza in materia di misure cautelari, il potere di revoca del sequestro ma non anche quello di restituzione del bene all’interessato, non avendo la direzione dell’amministrazione dei beni secondo il censurato criterio di individuazione della competenza sostenuto dal Tribunale.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste perchè due giudici hanno contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto.

Esso va risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli, in conformità della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, erroneamente richiamata dal Tribunale di Napoli a sostegno della declinata sua competenza a favore del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale quale autorità emittente il decreto di sequestro preventivo, a carico di C.N., funzionale alla confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992.

Questa Corte, invero, con una prima sentenza risolutrice di conflitto di competenza, n. 3637 del 19/12/2011, depositata il 30/01/2012, Rv.

251852, seguita da conformi sentenze n. 45611 e n. 45612, entrambe deliberate il 7/11/2012 e depositate il 21/11/2012, ha statuito, limitatamente ai provvedimenti in tema di gestione e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, la competenza del giudice che ha disposto il sequestro preventivo D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, in analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale; con la conseguenza che resta competente il giudice che procede per tutti quei provvedimenti che non attengono alla gestione e amministrazione dei medesimi beni come il dissequestro ovvero la revoca della misura cautelare reale.

2. Nel caso in esame, pertanto, vertendosi in tema di dissequestro dei ratei pensionistici vincolati, espressamente richiesto dal C. nell’ambito del procedimento penale a suo carico, n. 52256/10 R.g., la competenza a decidere spetta al giudice procedente ovvero al Tribunale di Napoli e non al Giudice per le indagini preliminari che, a suo tempo, dispose la misura cautelare reale.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *