Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12684 Imposta di pubblicità e affissioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:
01. Con sentenza del 17 ottobre 2006, la CTR-Lazio ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Roma nei confronti della concessionaria XXX – S.r.l XXX, ora incorporata dalla S.p.A. XXX, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per imposta sulla pubblicità dovuta nell’anno 2000.
02. Ha motivato la decisione assumendo (a) che la superficie tassabile non poteva essere estesa anche all’intero "fascione" di supporto solo perchè colorato di giallo, poichè tale colore non era, di per sè stesso, identificativo del marchio XXX, ma anche di altre aziende automobilistiche; (b) che, pertanto, la superficie del "fascione" non era tassabile, avendo mera funzione di abbellimento e restando il messaggio pubblicitario affidato ai marchi apposti negli spazi all’uopo utilizzati, per i quali l’imposta era stata regolarmente assolta.
03. Il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione; la parte privata non si è costituita.
04. Con unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7 e correlato vizio motivazionale, assumendo: a) che, sul piano pubblicitario, il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica non viene meno per il solo fatto che, quello stesso colore, possa essere identificativo anche di altri marchi; b) che il giudice d’appello omette di considerare l’identità di caratteristiche dei singoli componenti dell’impianto, comprovata dalla produzione di foto; c) che tali elementi – attesa l’identità di dimensioni, colore e forma – consentivano al colore e in particolare al "fascione" di assumere quella funzione evocativa propria del messaggio pubblicitario.
05.11 ricorso è fondato. Comèè noto, la misura dell’imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest’ultima abbia – per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all’altra – le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario (C. 15201/04, 7031/02).
06. Conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta e oggettivamente inidonea a essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta deve essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta deve essere ragguagliata alla totalità della superficie; la verifica dell’effettivo impiego della cornice dell’impianto per la pubblicità è accertamento censurabile in cassazione anche con riferimento al vizio di motivazione (C. 1161/08).
07. L’impugnata sentenza d’appello, per l’apoditticità del suo assunto, incorre nei denunciati vizi giuridici e motivazionali.
Trascura, infatti, che per "mezzo pubblicitario" tassabile non s’intende il solo messaggio pubblicitario, ma appunto il "mezzo".
08. In una lettura sistematica delle disposizioni in materia, va rilevato che il comma 4, parlando di mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, esclude che per mezzo si possa intendere il solo messaggio, E così il comma 5 parla di festoni di bandierine come di un unico mezzo, tassabile in base alla somma delle superfici delle bandierine, non delle scritte.
09. Ancora l’art. 12 – in tema di pubblicità mediante cartelli, insegne, locandine, targhe, stendardi – riferisce la tassazione alla superficie complessiva di cartelli, insegne, etc.; e ancora gli artt. 14 e 19 finiscono col parametrare la tassazione alla superficie dell’affissione.
10. Dunque, tornando al caso in esame, se il supporto – nella specie il "fascione" – è destinato contestualmente sia a reggere la pubblicità sia ad altre funzioni, bisogna distinguere ciò che fa parte del "mezzo pubblicitario" da ciò che non ne fa parte. Ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il "mezzo" al "messaggio", se per rilievo dimensionale, peculiari caratteristiche coloristiche e riferimenti grafici e/o cromatici a marchi e/o insegne aziendali dia luogo a un mezzo globalmente più "attirante".
11. La sentenza d’appello, da un lato trascura sul piano giuridico le predette indicazioni normative, anche sistematiche, dall’altro – e soprattutto – trascura d’indagare la funzione del controverso fascione giallo e l’eventuale sua integrazione in un mezzo pubblicitario strutturalmente complesso, non bastando ad escluderla, sul piano logico più ancora che giuridico, la mera ricorrenza del colore giallo anche in marchi automobilistici diversi dalla casa XXX. 12. La sentenza d’appello va, dunque, cassata con rinvio alla commissione regionale competente che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame secondo i principi regolativi sopra enunciati (par. 10 e par. 11) e a definire anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR – Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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