Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 20-03-2013, n. 12849 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’odierno ricorrente era originariamente accusato di aver violato il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, D.Lgs. n. 42 2004, art. 181, artt. 349 e 483 c.p. per avere, in qualità di committente, realizzato una serie di opere edilizie (ampliamento volumetrico, copertura e due vani in muratura) di un edificio preesistente, senza la prescritta concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, attestando falsamente nella domanda di definizione degli illeciti edilizi, come data di ultimazione delle opere, quella del febbraio 2003 e violando i sigilli apposti dal’A.G..

Con la prima sentenza, è stata dichiarata la estinzione per prescrizione del reato edilizio e, con quella di appello, del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

2. Motivi del ricorso – Avverso la decisione di secondo grado di conferma del giudizio di responsabilità nel resto, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo c) (art. 349 c.p.) censurando il fatto che la Corte abbia affermato la responsabilità del C. sulla base di una serie di attestazioni di "verosimiglianza" "foltissimo indizio" ovvero "essere remota l’unica alternativa logica ipotizzatile" visto che, invece, nella zona collinosa di cui trattasi le spiegazioni per l’avvenuta rottura dei sigilli possono essere tante (vento, nastri apposti male, qualche ragazzino, ecc.). La condanna, invece, deve avvenire, oltre ogni ragionevole dubbio;

2) violazione di legge sempre con riferimento alla violazione dei sigilli, si denuncia l’inosservanza di una norma processuale perchè al C. non è mai stato notificato il decreto di sequestro.

C., pertanto, non sapeva neppure della esistenza del sequestro visto che custodi erano stati nominati gli operai;

3) travisamento della prova quanto alla falsa dichiarazione circa la data di ultimazione dei lavori. Il C., infatti, era del tutto in buona fede perchè, effettivamente, all’epoca, i lavori erano terminati nei loro elementi strutturali essenziali. La Corte, quindi, ha travisato i dati processuali visto che neppure gli operanti hanno sostenuto qualcosa di diverso, che la teste O. ha dichiarato che la foto n. 1 (con la copertura in legno) risalirebbe al gennaio 2004 ed il teste Co. ha dichiarato che, nel sopralluogo del dicembre 2003, egli aveva accertato il completamento (non la realizzazione) della copertura della veranda. In sostanza, nessun teste ha riferito di una "realizzazione" delle opere tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, ma, al massimo, di un loro "completamento";

4) vizio di motivazione in punto di entità della pena per diniego di qualsivoglia attenuante sebbene l’imputato sia incensurato;

5) violazione di legge perchè, in forza del principio del favor rei la data di commissione del reato di cui al capo e) (art. 349 c.p.) deve essere anticipata rispetto a quella del 27.2.04 (di violazione dei sigilli) che è solo dell’accertamento ma che può essere avvenuto in qualsiasi momento. Il dies a quo, deve essere, quindi, individuato nella data di apposizione dei sigilli (14.1.04) e, per l’effetto, ne va dichiarata la estinzione per prescrizione intervenuta l’11.11.12. Il reato sub d) è, invece, prescritto dal 15.10.12.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Con atto depositato il 8.1.13, il ricorrente ha proposto dei nuovi motivi con i quali, ribadito che il reato sub c) si è prescritto l’11.11.12, successivamente alla proposizione del ricorso, si formulano più dettagliate conclusioni che muovono da una richiesta di cassazione della sentenza per assoluzione, quantomeno, con formula dubitativa o, in estremo subordine, per prescrizione.

Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile.

3.1. Come è possibile evincere anche solo dalla breve sintesi del primo motivo sopra riportata, gli argomenti svolti dal ricorrente si risolvono essenzialmente in un invito a questa S.C. a rivalutare le risultanze processuali sul rilievo che esse si presterebbero a letture alternative rispetto a quella adottata dai giudici di merito.

Si tratta, però, di richiesta inammissibile perchè l’unico controllo che questo giudice di legittimità può svolgere sulla motivazione della decisione impugnata deve essere volto alla verifica che quest’ultima abbia preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbia travisate ed, anzi, ne abbia dato una lettura non manifestamente illogica.

Ciò è esattamente quanto avvenuto nella specie dove i giudici hanno vagliato la medesima censura qui proposta e l’hanno respinta osservando che "l’ipotesi che i sigilli fossero stati violati all’insaputa del proprietario dell’immobile, di per sè altamente inverosimile (soprattutto in quelle circostanze di fatto, perchè già in precedenza vi erano stati diversi accessi e in occasione di ciascuno di essi era stata constatata l’esecuzione di nuovi lavori) è, infatti, contraddetta dalle circostanze dell’accertamento del fatto". Segue la illustrazione di tali circostanze tra le quali quella che il C. fosse stato trovato presente al momento della loro esecuzione (ad implicita conferma dei suo assenso alla loro esecuzione).

Non ha, quindi, alcun rilievo che, in linea teorica, la stessa prova possa essere suscettibile di diverse altre interpretazioni perchè, di fronte ad una spiegazione plausibile della analisi probatoria, l’esame del giudice di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo preclusa (sez. n 11.1.07, Messina, rv. 235715; sez. 1,27 9 07, Formis, rv 237863) "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova".

Del resto, è sufficiente scorrere la decisione impugnata per constatare che, sul punto qui trattato, essa non si risolvi in mere affermazioni di "verosimiglianza", bensì nella citazione di precise circostanze di fatto commentate secondo logica.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità e comunque, la questione della presunta ignoranza del C. circa l’avvenuta violazione dei sigilli è smentita dal rilievo di fatto – già prima evidenziato – che il C. era presente nel corso dei lavori eseguiti dopo la violazione stessa.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia un travisamento della prova che sarebbe da rinvenire nella presunta buona fede del C. non riconosciuta dai giudici di merito.

In realtà, va ricordato che si è in presenza di una prova travisata quando essa sia stata distorta e vi sia una palese ed incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto. E’, quindi, sicuramente rientrante nelle competenze di questa S.C. verificare se un fatto affermato come esistente sia invece inesistente ovvero se le argomentazioni della motivazione siano sostenute da elementi di fatto acquisiti in atti e se, in sostanza, il giudice del merito abbia fotografato correttamente la realtà sulla scorta di quanto accertato nel provvedimento gravato. Tale verifica, però, non può risolversi in una valutazione della prova al punto da optare per la soluzione che si ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, riconsiderando, ad esempio, dichiarazioni di testi o conclusioni di periti o tecnici (sez. 4, 17.9.04 n., cricchi, rv. 229690).

A ben vedere, invece, il presente motivo di ricorso punta esclusivamente proprio a tale risultato offrendo una diversa lettura degli atti e proponendo come unica e corretta quella diversa secondo cui il C. era in buona fede.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova è, invece ravvisabile "quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio" (sez. 1, 15.6.07, Musumeci, Rv. 237207) rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio.

Tale non è il caso in esame. Al contrario, la Corte ha bene evidenziato come, nella specie, il C. abbia addirittura denotato una "eccezionale intensità del dolo" attraverso la prosecuzione della condotta nonostante i reiterati interventi della Polizia giudiziaria e la presentazione di una domanda di condono "che – indicando le opere come già ultimate – presupponeva la determinazione a concluderle a dispetto degli interventi dell’autorità".

3.4. E’ per le ragioni appena dette che, quindi, i giudici hanno motivatamente respinto anche l’ipotesi di riconoscimento di attenuanti generiche. Del resto, deve ricordarsi che la decisione sulla sussistenza o meno di tali attenuanti è demandata alla discrezionalità del solo giudice di merito e diviene inoppugnabile in sede di legittimità nella misura in cui questi dia una valida spiegazione dell’esercizio di tale potere onde escludere il dubbio che abbia agito con arbitrio.

3.5. Il quinto motivo di ricorso è anch’esso inammissibile perchè, nuovamente in fatto. In altri termini, si sollecita la valutazione della vicenda sotto una diversa prospettiva al fine di anticipare la data di consumazione del reato di violazione dei sigilli, il tutto, peraltro, non sulla base di dati obiettivi bensì solo su una mera ipotesi.

Nessun rilievo ha, pertanto il fatto che, comunque, medio tempore, sia effettivamente intervenuta la prescrizione dei reati residui giudicati dalla corte d’appello perchè la inammissibilità dei presente ricorso ha impedito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (s.u. 22.3.05, Bracale, rv. 231164) e preclude fa possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p..

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1.000 Euro.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013



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