Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 18-03-2013, n. 12630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Nei confronti del ricorrente, quale legale rappresentante della soc, Infoservizi S.r.l., si procede per violazione della L. n. 401 del 1989, artt. 4 e 4 bis per avere – in assenza della prescritta autorizzazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (T.U.L.P.S.) – svolto direttamente o per via telematica, esercizio di scommesse su competizioni sportive riservate allo Stato, operando come intermediario delle ditte Stanley International Betting Ltd (con sede nel Regno Unito) e della Goldbet (con sede in Austria).

Con la sentenza impugnata, egli è stato condannato alla pena di Euro 3000 di ammenda.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto appello (convertito in ricorso), tramite difensore, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione.

In primo luogo, si fa notare che il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta – pure avanzata dall’imputato – di disapplicazione della normativa interna per suo contrasto con quella comunitaria e, comunque, di assoluzione sotto il profilo soggettivo come già pronunciata dallo stesso Tribunale di Teramo il 12.3.07.

Si ricorda, altresì, che, con ordinanza del 25.1.10, la Corte di Cassazione aveva sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea sulla compatibilità della normativa interna (c.d. Bando Bersani) e che – attraverso la citazione di numerose pronunzie di merito, in sede di riesame – si è anche asserito che, mentre per l’attività di intermediazione, è necessaria l’autorizzazione di polizia, essa non è richiesta nel caso di svolgimento di attività di C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) per la quale occorre solo l’autorizzazione all’uso di mezzi telematici rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni.

Altra censura riguarda il fatto che il giudice non abbia affrontato il tema della concreta pericolosità verso l’ordine pubblico. Sarebbe stato onere del P.M. dimostrare che le società Goldbet e Stanley non sono assoggettate a rigorosi controlli sul regolare svolgimento della loro attività. Ciò, in conformità a quanto asserito in numerose pronunzie di merito che vengono (anche in questo caso) diffusamente citate. Si sottolinea, peraltro, che nei rispettivi Paesi, le società estere in questione, per essere abilitate sono state sottoposte a puntuali controlli per la sussistenza dei necessari requisiti di affidabilità e professionalità.

Circa la mancanza della autorizzazione da parte dell’ A., si sottolinea, altresì, che egli non l’aveva perchè le stesse società estere erano sprovviste di concessione.

A riguardo, il ricorrente si diffonde nel ricordare le discutibili scelte legislative dello Stato italiano in tema di scommesse clandestine (censurate anche dalla Commissione parlamentare Antimafia con una relazione di cui si ricordano vari passaggi) al fine di incrementare le entrate fiscali.

Il ricorrente ricorda, altresì, la giurisprudenza comunitaria soffermandosi, in particolare, sulla nota sentenza Placanica e richiamando talune pronunzie di legittimità successive ad essa ed al decreto Bersani.

Il ricorso termina rammentando che, tanto è discutibile la normativa italiana che questa S.C., con l’ordinanza prima citata del 25.1.10, ha sollevato questione pregiudiziale comunitaria.

Come ulteriore doglianza, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla condanna risarcitoria in favore della parte civile Snai.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

In data 14.1.13, BSL conto della Stanley, è stata depositata una memoria con la quale si sviluppano una serie di considerazioni volte a differenziare la posizione della Stanley da quella della Goldbet e che, facendo leva, in particolare, sulla pronunzia Costa-Cifone della Corte europea e su quella del 10.7.12 di questa terza sezione (rv.

253241) si evidenzia – in buona sintesi – come la Goldbet, a differenza della Stanley, non abbia acquisito la concessione, non perchè discriminata (come avvenuto per la staniey), ma perchè essa le è stata revocata a causa del fatto che tale operatore dirottava illegalmente e surrettiziamente i consumatori italiani dal proprio sito web ufficiale, sottoposto a controllo delle Autorità italiane e recante il logo AAMS, verso siti stranieri non autorizzati ed inibiti.

Con la propria memoria, del 22.1.13, la p.c. S.N.A.I. ha replicato agli argomenti dell’imputato facendo osservare che quanto affermato in ordine alla mancata formazione della prova nel dibattimento non può essere condiviso e si ricorda quanto avvenuto in giudizio dove fu accettata l’acquisizione di tutti gli atti di indagine. Si contestano, altresì, le deduzioni difensive in punto di elemento soggettivo e si ribadisce con molteplicità di argomenti la validità della decisione del Tribunale sostenendo – attraverso un lungo excursus sulla giurisprudenza della CE. ed altri precedenti di merito e di legittimità – la impossibilità, nel caso di specie, di procedere alla disapplicazione invocata sostenendo che essa deve essere il risultato di un accertamento circostanziato circa le ragioni che hanno portato alla negazione della concessione.
Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – il ricorso è fondato.

Il dibattuto tema portato all’attenzione di questa S.C. con il presente gravame, ha imboccato, di recente, un indirizzo interpretativo chiaro secondo cui, in osservanza dei principi enunciati dalla Corte europea non integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (sez. 3, 10.7.12, Cifone, Rv. 253241).

Per converso, il reato sussiste quando un soggetto compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (sez. 3, 20.9.12, Maiorana,. rv. 253367).

La prima sentenza sopra citata è stata adottata in un caso che vedeva coinvolta la Stanley International Betting Ltd e, data la condizione di tale società, il principio è stato ribadito più di recente in un altro caso che vedeva sempre coinvolta la Stanley (sez. 3, 19.7.12, Boraccino ed altri, n. 44482/12) ove si è ricordato che la decisione della Corte di Strasburgo (nelle cause riunite e – 72/10 e – 77/10 Costa e Cifone) è stata puntuale nel chiarire perchè – ed a quali condizioni (anche alla luce della precedente sentenza Placanica di quella Corte del 6.3.07, pronunciata nelle cause riunite C-338/04, c-389/04 e c-360/04) – la norma incriminatrice nazionale risulta incompatibile con la normativa comunitaria (artt. 43 e 49 c.c.).

Il risultato è, quindi, che, laddove risulti accertato che il soggetto svolge attività organizzata di intermediazione per l’accettazione e la raccolta di scommesse clandestine in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale (a causa dei rifiuto dello stato italiano di concederle loro, ovvero per aver subordinato la partecipazione alla gara per il rilascio a condizioni che risultano in violazione del diritto comunitario), ricorre l’obbligo del giudice di "disapplicare".

Trasferendo i predetti principi nel caso in esame, discende inevitabile che, per quanto riguarda la Stanley, la decisione è obbligata.

Ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche con riguardo alla Goldbet. Ed infatti, con la ordinanza del 16.2.12 (pronunciata nella causa c-413/10) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti P. ed altri, nonchè, nei confronti di Z. C., la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa-Cifone (già prima evocata). Tuttavia, – ha soggiunto la Corte – il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Z. che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten GmbH perchè, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall’A.A.M.S., in applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

La Corte europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet aveva partecipato alle gare indette dall’Amministrazione del Monopoli di Stato indette nel 2006 ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perchè, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività dei gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione; e ciò, in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli.

La Corte, però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era "pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice".

In particolare, si è ricordato che, in base ai principi di parità di trattamento e di effettività nonchè agli artt. 43 e 49 CE, uno Stato membro non può escludere una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e, quindi, cercare di rimediare mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni ed, al contempo, proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti attraverso la previsione di determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli operatori già esistenti. In sostanza, con tale pronuncia la Corte di Giustizia si è allineata alla propria giurisprudenza precedente (v. sentenza 6 marzo 2007, in cause riunite C.338/04 e altre, Placanica e altri) tanto Che la Stessa Corte di Cassazione (per tutte, sentenze di questa Sezione 28 Marzo 2007, n. 16969, PG in proc. palmioli, e 22 ottobre 2008, n.2417, Gneco) ha già ritenuto le regole e le clausole contenute nel D.L. prima citato in contrasto coi principi del Trattato CE (ora UE), perchè causavano una ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari e, non a caso, anche altre pronunzie di questa S.C., successive al decreto Bersani (nn. 781 e 789 del 2008), hanno dichiarato la non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria.

La conclusione del discorso riconduce, pertanto, alle conclusioni già rassegnate nella citata sentenza di questa stessa sezione (16.2.12, Cifone, n. 28413) ove, – in conformità con la pronunzia adottata dalla Corte di Giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata nell’ambito di quello stesso procedimento – è stato ribadito il concetto che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non configgere con i principi del Trattato CE, ma le eventuali limitazioni imposte devono rispondere a principi precisi che concernono le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi e devono rispondere a "motivi imperativi di interesse generale" con proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza.

In assenza dei suddetti requisiti – dice la sentenza citata – "le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata".

Pertanto, nel caso in esame, la mancata disapplicazione viene giustamente lamentata dal ricorrente e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Visti l’art. 615 c.p.p. e ss..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

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