Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Giudice di pace di Riccia, con sentenza del 25/6/2010, assolse M.M. dal reato di cui all’art. 590 cod. pen., perchè il fatto non sussiste.
2. Il Tribunale di Campobasso, quale giudice dell’impugnazione, dichiarò inammissibile l’appello di D.B.C., con ordinanza del 6/12/2011.
3. Avverso quest’ultima determinazione il D.B. proponeva ricorso per cassazione, articolando unitario motivo di censura.
4. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile sulla base delle argomentazioni di cui immediatamente appresso.
La Corte territoriale era incorsa in una vera e propria svista avendo giudicato inammissibile l’impugnazione assumendo trovarsi al di fuori dell’ipotesi regolata dal combinato disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21 e 38 senza considerare che, in ogni caso, restava esperibile l’impugnazione ai soli effetti civili regolata dall’art. 576 cod. proc. pen..
5. Il ricorso risulta manifestamente fondato.
Dal tessuto normativo, peraltro univocamente interpretato in sede di legittimità (Cass. 5, 31/3/2010, n. 23726; 5, 2/12/2010, n. 10138), risulta evidente che, se in deroga alla regola generale, alla p.c. è consentito impugnare anche ai fini penali nel caso in cui avendo proceduto alla citazione diretta, ai sensi dell’art. 21 cit., questa abbia assunto il ruolo organo propulsore penale, tuttavia, negli altri casi non può essere negato ti diritto della detta parte privata di rivolgersi al giudice del gravame, sia pure al solo fine di veder tutelata la sua pretesa civilistica, secondo la regola di cui all’art. 576 cod. proc. pen., da intendersi richiamato dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 274, art. 2.
6. Non essendo dubbio, tenuto conto del contenuto dell’atto d’appello allegato al ricorso, che quella impugnazione era diretta al perseguimento degli interessi civili (peraltro, con la recentissima sentenza del 20/12/2012, n. 6509/13, le S.U. hanno escluso la necessità d’usare formule rituali, trattandosi di diritto processuale nascente direttamente dal predetto art. 576, cod. proc. pen.), il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti trasmessi al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Campobasso per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013
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