Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 16/07/2012, il tribunale di Bolzano confermava il decreto con il quale, in data 22/06/2012, il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva ordinato il sequestro preventivo per equivalente di cose o somme fino all’importo di Euro 260.000,00 nei confronti di M.O. e C.M., indagati del reato di riciclaggio di Euro 260.000,00 provento dì reati di truffa commessi da terze persone ( A.A., Ac.Lu., T.F. ed altri ai danni della società di leasing Autobahn spa).
2. Avverso la suddetta ordinanza, entrambi gli indagati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.:
2.1. per avere il Tribunale omesso qualsiasi valutazione in ordine alla doglianza con la quale avevano sostenuto la propria buona fede "e di avere aderito alle richieste di A.A., cognato del M., in virtù del rapporto parentale e delle giustificazioni dallo stesso fornite e delle quali, tenuto in particolare conto della situazione oggettiva e soggettiva del momento, non avevano ragione alcuna di dubitare";
2.2. illegittimo, poi, doveva ritenersi il sequestro indiscriminato di tutti i beni mobili ed immobili dei ricorrenti, atteso che i suddetti beni, ed in particolare il denaro, sono assolutamente estranei all’ipotesi delittuosa contestata tant’è che "la GDF non ha riscontrato alcun versamento sospetto su tale libretto, nè, contrariamente a quanto riscontrato dal tribunale, vi è prova che tale deposito fosse gestito nell’interesse e secondo direttive di M.O.".
Motivi della decisione
1. Il ricorso, nei termini in cui le doglianze sono state dedotte, è manifestamente infondato.
2. In punto di diritto, va premesso che il ricorso per cassazione, nel caso in esame, è ammissibile solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen..
Il che significa che il controllo sulla adeguatezza e coerenza logica della motivazione non può estendersi se non nei casi di inesistenza o mera apparenza intendendosi con tale ultima locuzione quella motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
3. Tanto premesso, i ricorrenti, sostanzialmente, hanno dedotto due doglianza.
3.1. Con la prima, hanno sostenuto di essere estranei al reato contestato, deducendo la loro buona fede.
Al che deve replicarsi che, sul punto, il tribunale ha ampiamente preso in esame la medesima censura e, con motivazione ampia, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, l’ha disattesa. Di conseguenza, poichè la suddetta motivazione non può certo definirsi inesistente o apparente, la censura non può che essere ritenuta manifestamente infondata.
3.2. Con la seconda censura, i ricorrenti, hanno sostenuto che i beni sequestrati non avevano nulla a che vedere con il reato loro contestato.
La doglianza è fuorviante per la semplice ragione che il sequestro è stato disposto per equivalente ossia un tipo di sequestro che presuppone proprio l’estraneità dei beni sequestrati al reato: il che è quanto ha puntualmente fatto rilevare il tribunale nel provvedimento impugnato a pag. 2.
4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013
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