Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12635 Imposte

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
"1. – L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in data 26.4.2006.
Questa sentenza ha confermato la decisione con la quale la locale commissione provinciale aveva accolto un ricorso della C.E. s.p.a. avverso il diniego di riconoscimento di un maggiore credito d’imposta, rispetto al limite c.d. de minimis, per l’avvenuta assunzione di lavoratori in aree svantaggiate, secondo il disposto di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, lett. a).
La ricorrente ha articolato due motivi ai quali ha resistito con controricorso la società consortile Abruzzo E. s.p.a., risultata da trasformazione per atto notar Landi in data 29.1.2007.
2. – La sentenza impugnata ha affermato che il bonus ulteriormente accordato dalla L. n. 289 del 2002 sfugge alla regola de minimis non essendo questa direttamente contemplata agli specifici fini; e, quanto all’incidenza al riguardo della normativa in tema di aiuti di Stato (cui la regola va associata), ha ritenuto il contributo sussumibile nell’alveo del Reg. n. 2204/02/CE, essendo il bonus funzionale al riequilibrio di condizioni favorevoli in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati, senza istituzione di vantaggi per l’impresa.
3. – La ricorrente nei due motivi denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (1) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, lett. a) e della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 e (2) violazione delle medesime disposizioni unitamente agli artt. 87 e 88 del Trattato CE e agli artt. 3 e 4 del Reg. CE n. 2204/02.
Sostiene, con idonei quesiti, che l’art. 63 cit. ripropone la struttura del credito d’imposta per incrementi occupazionali ex lege n. 388 del 2000, ivi compreso il rinvio alla regola de minimis di cui al comma 10 di tale ultima disposizione, e che la qualificazione del contributo come aiuto de minimis esclude l’operatività del citato Reg. CE n. 2204/02.
4. – Devesi ritenere manifestamente fondato il primo motivo, il cui esame si rivela assorbente di ogni ulteriore questione.
La L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha previsto che: L’incentivo per l’incremento dell’occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 2, determinano anche per l’anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il cit. D.L. n. 209 del 2002, art. 2. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l’intero territorio nazionale, un contributo di 100 Euro ovvero di 150 Euro, se l’assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di Euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l’assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui alla citata L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, è attribuito un ulteriore contributo di 300 Euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lett. a), e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 Euro ovvero di 150 Euro nonchè quello ulteriore di 300 Euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lett. a), a valere, per l’anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lett. a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di Euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lett. a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli ;
c) per le assunzioni di cui alle lett. a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.
In coerenza con detto testo, questa Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 21797/2011) che, nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni di cui all’antecedente della L. n. 388 del 2000, art. 7, la disposizione ha mantenuto ferme, per tutto quanto non diversamente regolato, le relative previsioni anche con riguardo al c.d. ulteriore credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, – e tra queste la previsione di cui al comma 10, dell’art. 7, stando alla quale all’ulteriore credito d’imposta (..) si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06 (..), e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio.
Al detto indirizzo sembra doversi dare continuità, nel senso che il legislatore nazionale, a mezzo della ripetuta L. n. 289 del 2002, ha inteso riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta, qui azionato dalla contribuente, in misura limitata dalla applicazione della regola stabilita dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, e non soltanto in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti.
Diventano in tal senso del tutto irrilevanti le considerazioni della sentenza impugnata in ordine alle caratteristiche funzionali dell’aiuto (se cioè accordato in funzione dell’impresa o dell’occupazione), dal momento che la soggezione alla regola de minimis è conseguente al legittimo esercizio della sovranità legislativa nazionale, non alle regole di ordinamento comunitario.
Con le quali regole, peraltro, la scelta del legislatore non appare in contrasto.
5. – Per le esposte ragioni il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronuncia di manifesta fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo). La causa appare in tal senso suscettibile di essere definita anche nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che è pacifico che, nella specie, la pretesa attiene a un credito maggiore rispetto a quello riconoscibile ai sensi di legge";
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;
sicchè, previa cassazione dell’impugnata sentenza, decidendo nel merito, devesi rigettare il ricorso originario della contribuente avverso il diniego di riconoscimento del credito d’imposta;
– che la mancanza di anteriori pronunce di questa Corte sul tema giustifica la compensazione delle spese processuali relativamente ai gradi di merito, quelle del giudizio di legittimità seguendo, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione della società avverso il diniego di riconoscimento del credito d’imposta; compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento di quelle relative al giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012




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