Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"Con sentenza n. 112/2/08, la CTR della Basilicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Potenza, avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Dr. T.N., medico convenzionato con il S.S.N., nei confronti dell’avviso di diniego relativo all’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1999 al 2003. Il giudice di appello, invero, dopo avere disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per essersi il contribuente avvalso del condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 7, per gli anni 1997-2001, riteneva, nel merito, insussistente – nel caso di specie – il requisito essenziale per l’applicabilità dell’IRAP, costituito dall’abituale esercizio di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Avverso la sentenza n. 112/2/08 ha proposto ricorso per cassazione l’amministrazione finanziaria articolando tre motivi, con i quali deduce, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio con riguardo al rimborso del versamento IRAP effettuato per l’anno 2000.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il secondo motivo di ricorso, a parere del relatore, si palesa inammissibile. L’amministrazione censura, invero, l’impugnata sentenza nella parte in cui ha negato l’applicazione dell’IRAP nel caso di specie, per mancanza del requisito dell’organizzazione autonoma, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.
Senonchè, va osservato che se l’applicazione delle norme suindicate, per quanto concerne l’ambito soggettivo e gli altri presupposti di applicazione del tributo, è certamente valutabile sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, per contro, l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione spetta in via esclusiva al giudice di merito, ed è censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. S.U. 12111/09, Cass. 3676/07). Per cui, non avendo l’Ufficio censurato, sotto il profilo del vizio motivazionale, la statuizione de qua, il motivo in esame si palesa manifestamente non accoglitele.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi, tuttavia, sia pure per altra ragione, per quanto concerne il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio con riguardo al rimborso del versamento IRAP effettuato per l’anno 2000. Va osservato, infatti che l’amministrazione finanziaria ha, invero omesso di formulare il quesito di diritto da sottoporre a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 22390/08, S.U. 194444/09), temporalmente applicabile alla fattispecie, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata in data 11.11.08, ossia dopo il 2.3.06, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto tale norma (abrogata, poi, con effetto dal 4.7.09, per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato pubblicato dopo tale data). Ed è indubitabile che la formulazione del quesito di diritto – stante la stessa formulazione della disposizione suindicata – debba essere operata anche in relazione al vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello (Cass. 4329/09, 4146/11).
Il ricorso, a parere del relatore, appare, invece, manifestamente fondato in relazione al primo motivo.
Va osservato, infatti, che – secondo l’insegnamento di questa Corte – l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP).
Ed invero, il condono, in quanto volto a definire in via transattiva la controversia, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. 25239/07, 17142/08).
Per il che, nel caso di specie, la CTR avrebbe dovuto dichiarare parzialmente inammissibile il ricorso, per gli anni (1999-2001, in contestazione nel giudizio de quo, tra quelli oggetto della domanda di condono) per i quali il contribuente si era avvalso della definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 7.
Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1";
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Motivi della decisione
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, in relazione al primo motivo rigettati gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il parziale rigetto (per gli anni dal 199 al 2001) del ricorso introduttivo del contribuente.
Considerato l’esito complessivo del giudizio e la parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta in parte il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012
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