Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 20-02-2013, n. 8063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 14.2.2012 il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia ha applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a L.P. la pena da lui richiesta, con il consenso del pubblico ministero, in relazione all’imputazione ascritta (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata ad uso non esclusivamente personale, con la recidiva reiterata: D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis).

Nell’accogliere la domanda dell’imputato il G.u.p. ha osservato che potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta susseguente al reato e ha valutato dette circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva, applicando la pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione e Euro. 16.000 di multa così come richiesta dall’imputato, secondo il seguente computo: pena base di sette anni di reclusione e 30.000 Euro di multa, ridotta per effetto della attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva ad anni cinque di reclusione e Euro 24.000 di multa e quindi ulteriormente ridotta per il rito nella misura su indicata.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l’imputato ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia.

2.1 L’imputato denunzia l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e la mancanza di motivazione dolendosi sostanzialmente della omessa verifica da parte del Tribunale della sussistenza di eventuali cause di non punibilità valutabili ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. Rileva in particolare che le emergenze processuali evidenziavano che il quantitativo di droga sequestrato poteva certamente essere compatibile con una detenzione per uso esclusivamente personale.

2.2 La parte pubblica denunzia a sua volta l’inosservanza dell’art. 69 c.p., comma 4 e art. 99 c.p., comma 4 nonchè art. 444 c.p.p., comma 1 bis con conseguente applicazione di una sanzione non conforme a legge. Osserva, infatti, che essendo stata contestata la recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, il giudice, non avendola esclusa, non poteva ritenerla subvalente rispetto alle attenuanti generiche (stante l’espresso divieto contenuto nell’art. 69 c.p., comma 4) e non ostativa all’accesso al patteggiamento allargato con conseguente applicazione di una pena non conforme a legge.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato e l’annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

Motivi della decisione

1. La doglianza formulata L.P., meramente assertiva del vizio denunciato, è all’evidenza priva del necessario contenuto di specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: il ricorrente imputato infatti non ha neppure specificato quali fossero le emergenze processuali che, a suo dire, potevano giustificare un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Da tempo questa Corte, anche a sezioni unite, ha precisato come, nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedi mentale previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi addirittura "rafforzata" rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la critica al provvedimento che abbia accolto la domanda dell’imputato deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto dalla stessa parte richiesto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. dep. 05/10/2010 Rv. 247839; Sez. un., 24.6.1998, Verga, rv 211468).

Sempre secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, (cfr.

da ultimo cass. 17.4.2011 n. 6455), in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione dei fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. 27 settembre 1994, n. 3980; più di recente, Cass. 13 luglio 2006, n. 34494).

Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’Insussistenza delle cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del giudice di merito che applichi (a pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Cass. 10 gennaio 2007, n. 4688).

In sostanza, l’esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di "patteggiamento" della pena può ritenersi adempiuta, in relazione all’assenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., dal semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem del ragionamento decisorio ed esprime l’avvenuta verifica, da parte del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purchè dal testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno contrario.

Nel caso in esame, la sentenza del giudice di Brescia ha rilevato che non vi è spazio per un possibile proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. alla luce delle risultanze quali emergono dal fascicolo (verbali di arresto, di perquisizione, e sequestro, accertamenti di p.g., caratteristiche del confezionamento della sostanza e dato qualitativo ponderale: quindi, dal suo testo, non solo non emergono elementi di segno contrario, ma addirittura elementi di responsabilità.

2. Appare invece fondato il ricorso del Procuratore Generale.

Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purchè non ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69 c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81 c.p., comma 4, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1-bis; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. dep. 05/10/2010 Rv. 247839).

Nel caso di specie, a L.P., come si è visto, era stata contestata la recidiva reiterata, la quale non è stata però esclusa dal giudice, ma è stata oggetto del giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche.

Non essendo dunque venuta meno, per la mancata esclusione ex ante, la funzione aggravatrice della recidiva, il giudice di merito non avrebbe potuto concludere il giudizio di comparazione, per il divieto di legge, con la dichiarazione di subvalenza della circostanza di cui all’art. 99 c.p., comma 4; nè avrebbe potuto ammettere l’imputato al patteggiamento, atteso che la pena minima irrogabile per il delitto contestato, si sarebbe comunque dovuta attestare oltre la soglia dei due anni di reclusione.

In conclusione all’imputato, attesi gli effetti aggravatrici della recidiva, non elisi, è stata applicata una pena illegale perchè inferiore al minimo che la legge avrebbe consentito.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio nei suoi confronti; le parti sono rimesse davanti al giudice nella stessa condizione in cui si trovavano prima dell’accordo che potranno riproporre (cfr. cass. s.u n. 35738 /2010 cit.) Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia; dichiara inammissibile il ricorso di L. P. che condanna al pagamento delle spese del procedimento nonchè della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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