Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che il ricorso si presenta manifestamente infondato e può quindi essere deciso con sentenza in forma semplificata;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
la società ricorrente, proprietaria di un edificio in Via omissis a Milano, ha presentato in data 20.10.2010 una d.i.a. avente ad oggetto la chiusura del perimetro residuale di una pensilina posta sul lastrico, poggiante su volumi tecnici e su tre pilastri a sezione circolare. La chiusura sarebbe effettuata con vetrate, dando luogo ad un appartamento bilocale.
La domanda è stata presentata ai sensi dell’art 2 comma 1 della L.R. 13/2009 (piano casa), che consente il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici, che comporta la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali.
L’Amministrazione ha diffidato dall’eseguire le opere, ritenendo inapplicabile la disposizione mancando il presupposto della "superficie edilizia", dal momento che la pensilina non è, neppure parzialmente, definita dai muri perimetrali.
Questi i motivi di ricorso: violazione dell’art 2 lett. a) L.R. 13/2009; eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà: sostiene parte ricorrente che l’intervento prevede la chiusura di una pensilina esistente; la superficie da utilizzare è proprio corrispondente a quella attualmente coperta dalla pensilina; il concetto di "superficie edilizia" non presuppone l’esistenza di pareti perimetrali.
Detta limitazione è prevista nella circolare del Comune di Milano 1/2010, che viene contestualmente impugnata.
Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.
Il ricorso non è fondato.
L’art 2 della L.R. 13/2009 disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre il successivo art 3 quelli di ampliamento.
In forza dell’art 2 può essere realizzato un quid pluris; la successiva disposizione consente invece un quid novi.
Nel caso de quo non si può parlare di semplice recupero, ma di ampliamento, perché viene creato un nuovo vano, prima inesistente, in corrispondenza alla pensilina posta sul lastrico solare.
Il fuoco del problema attiene alla possibilità di considerare come superficie edilizia l’area sottostante la pensilina: il Collegio sul punto condivide l’interpretazione del Comune di Milano, che ha recepito nella circolare interpretativa 1/2010 una definizione conforme allo spirito della L.R. 13/2009 ed in particolare all’art 2, che disciplina il recupero dell’esistente.
Non può considerarsi come "superficie edilizia" l’area solo sormontata da una pensilina, definita solo dalla proiezione della pensilina stessa.
La definizione di superficie edilizia di cui all’art 2 L.R. 13/2009 deve avere confini definiti e quindi deve essere perimetrata, in tutti i lati o in parte, dalle pareti, in modo che si riesca a poter identificare un vano (si pensi a portici con due pareti chiuse e due lati aperti, che non costituiscono né volume né concorrono a determinare s.l.p.).
Ad avviso del Collegio nella definizione non può essere inclusa qualsiasi superficie calpestabile, ma solo quelle superfici già delimitate: per tale delimitazione non può ritenersi sufficiente una pensilina, ma almeno due pareti.
L’interpretazione di parte ricorrente porta ad accogliere una definizione di superficie edilizia eccessivamente lata, senza criteri certi, in contrasto con la ratio della disposizione, che vuole permettere il recupero di ciò che già esiste, rendendolo conforme dal punto di vista urbanistico.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
La novità della questione giuridica affrontata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
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