Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La ricorrente, cittadina tunisina, espone di essere entrata in Italia nell’anno 1998, con un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a seguito del suo ricongiungimento con il marito, legalmente presente in Italia dal 1996, e che in seguito sono nati in Italia quattro figli (rispettivamente negli anni 1999, 2000, 2002 e 2004), i quali frequentano la scuola dell’obbligo.
Nell’anno 2004 il marito è stato espulso dal territorio nazionale, e la ricorrente ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In ragione del mancato reperimento di un’attività lavorativa in data 21 gennaio 2008 le è stato rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con istanza del 16 aprile 2009 la ricorrente, tramite il proprio legale, ha presentato un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, giustificando il ritardo con riferimento a contingenti necessità di accudimento dei figli minori (cfr. doc. 17 allegato al ricorso).
La Questura della provincia di Treviso con nota del 24 aprile 2009 ha dato comunicazione di avvio del procedimento di revoca del titolo di soggiorno per il ritardo con cui ha chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno nel frattempo scaduto.
In seguito il legale della ricorrente con memoria del 14 maggio 2009, richiamata la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificata dal Dlgs. 8 gennaio 2007, n. 5, ha chiesto alla Questura di valutare la peculiare situazione familiare delle ricorrente, giunta in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, il possesso di fonti lecite di sostentamento, e la circostanza che era in corso di definizione, dinanzi il Tribunale dei minorenni, la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza a minori ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr. doc. 16 allegato al ricorso).
Con il provvedimento impugnato la Questura ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per insufficienza dei redditi, ed ha contestualmente respinto l’istanza di rinnovo del titolo perchè presentata in ritardo.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato dalla ricorrente, che allega anche di aver nel frattempo trovato un’occupazione (cfr. la promessa di assunzione del 28 ottobre 2009 di cui al doc. 13 allegato al ricorso), per le seguenti censure:
I) difetto di motivazione e violazione degli artt. 5, comma 5, 6 e 9 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell’art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per la mancata considerazione che la ricorrente è entrata in Italia per ricongiungimento, e per l’irrilevanza del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno;
II) violazione dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché la promessa di lavoro è un elemento sopravvenuto positivamente valorizzabile.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata concludendo per la reiezione del ricorso. Nella relazione redatta dalla Questura e depositata in giudizio, per la prima volta sono espresse delle valutazioni circa la condizione familiare della ricorrente.
Con ordinanza n. 1013 del 5 novembre 2009, è stata accolta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto l’Amministrazione non ha tenuto conto che la ricorrente è entrata in Italia a seguito di ricongiungimento familiare.
L’art. artt. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal Dlgs. 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, dispone che "nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".
Tale norma richiede, quale soglia minima, che vengano presi in considerazione gli elementi ivi elencati relativi alla posizione individuale dello straniero, in modo tale da rendere possibile la verifica, da parte del destinatario del provvedimento e, eventualmente, in sede giurisdizionale, della congruenza dell’opera di bilanciamento operata in sede amministrativa tra i presupposti posti a base della decisione.
Infatti mediante i decreti legislativi n. 3 e n. 5 dell’8 gennaio 2007, di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e della direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare (cfr. Corte Costituzionale 16 maggio 2008, n. 148) il legislatore ha dato rilievo alla presenza di ragioni umanitarie e solidaristiche che giustificano una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio nazionale.
Orbene, è del tutto evidente che, a fronte dell’assenza di qualsiasi tipo di pregiudizio penale e di polizia, della documentata presenza di fonti lecite di sostentamento (cfr. le attestazioni del Comune di Castelcucco, del parroco e dei privati circa il loro contributo al sostentamento della ricorrente e dei figli di cui ai docc. 10, 11 e 12 allegati al ricorso), di un consolidato inserimento sociale (la ricorrente è in Italia da più di dieci anni e i figli minori sono nati in Italia dove frequentano con regolarità la scuola dell’obbligo: cfr. le attestazioni scolastiche di cui al doc. 8 allegato al ricorso), l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo, sulla stessa incombente, di svolgere un articolato percorso argomentativo su tutti gli elementi che contribuiscono a formulare un giudizio di prevalenza delle ragioni che inducono all’allontanamento, rispetto alle ragioni che militano a favore del mantenimento della coesione familiare sul territorio nazionale (cfr. per un caso analogo Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 settembre 2010, n. 6463).
Poiché il provvedimento impugnato non prende in alcuna considerazione la condotta della ricorrente, l’esistenza di figli e la loro età, le difficoltà che la ricorrente e i figli incontrerebbero nello Stato di origine dal quale mancano da molto tempo (nel caso della moglie) o addirittura dalla nascita (nel caso dei quattro figli), si rivela pertanto fondata la censura di cui al primo motivo.
Va peraltro precisato che non possono essere prese in considerazione le valutazioni svolte per la prima volta nella relazione della Questura depositata in giudizio, posto che, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante atti difensivi predisposti dall’Amministrazione resistente (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2010, n. 8040; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 6997).
Quanto al capo di motivazione del provvedimento impugnato con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per il ritardo con cui è stata presentata, deve osservarsi che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, tale circostanza non costituisce di per sé motivo ostativo, posto che il termine di sessanta giorni dalla scadenza ha carattere ordinatorio, e ciò che rileva è la mancanza o la presenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, e l’Amministrazione è pertanto tenuta a prendere in considerazione quali siano le circostanze che hanno determinato il ritardo nella presentazione dell’istanza (ex pluribus cfr. Cassazione, Sez. I, 31 agosto 2010, n. 18917; id. 4 luglio 2008, n. 18518; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2594).
In definitiva, per l’assorbente censura di cui al primo motivo, il ricorso deve essere accolto.
Le peculiarità della controversia nondimeno giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
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