Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13031 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. D.G.N. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 161/31/2009, depositata il 15 luglio 2009, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione avverso l’avviso di accertamento e l’altra contro la cartella di pagamento nel frattempo emessa relativamente all’Irpef, Irap ed Iva per il 2001, venivano respinte. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni costituite dalle rilevazioni della Guardia di finanza, per le quali si era trattato di operazioni inesistenti, senza che la documentazione prodotta dal contribuente potesse provare il contrario. Nè la sentenza pronunciata nei riguardi della società partecipata, come pure il decreto di archiviazione del gip, poteva dispiegare alcun rilievo nella fattispecie in esame, posto che il rapporto tributario è disciplinato in modo differente e prescinde da altri procedimenti regolati in maniera diversa, oppure attinenti ad altri soggetti.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo e quello esecutivo si fondavano sulla verifica svolta dalla Guardia di finanza, senza tuttavia tenere nel debito conto il fatto che in realtà le spese erano state sostenute per la costruzione del capannone; i lavori in particolare erano stati commissionati, come pure i necessari materiali erano stati acquistati mediante il rilascio delle fatture, sicchè il ricorso al metodo induttivo non era stato regolare.

Il motivo è infondato, in quanto, com’è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla eventuale antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 951 del 16/01/2009, n. 11599 del 2007). Del resto anche le vicende relative alla situazione patrimoniale del contribuente accadute in anni diversi da quello in contestazione possono costituire legittimi indici di capacità contributiva in tale materia, allorchè si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi (V. pure Cass. Sentenza n. 6714 del 02/06/1992).

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia ancora violazione di norme di legge, giacchè il giudice del gravame non considerava che la parte era in possesso di regolari fatture per i costi sostenuti, senza che perciò dovesse fornire la prova della non fittizietà delle spese.

La censura, che sostanzialmente rimane assorbita dal precedente motivo, comunque non ha pregio, posto che in particolare in tema di accertamento dell’IVA, qualora, l’Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, tenendo presente, tuttavia, che l’Amministrazione non può limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione ed il giudice di merito deve prendere in considerazione tali elementi, senza limitarsi a dichiarare che essi esistono e sono tali da dimostrare la falsità delle fatture. Essi in particolare sono costituiti dai circostanziati rilievi della GdF nel caso in esame, senza che D.G. avesse fornito la prova del proprio assunto (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21953 del 19/10/2007, n. 1727 del 2007).

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poichè il giudice di appello non considerava che l’avviso di accertamento non era stato notificato al socio, bensì alla società partecipata Campagnola, per la quale esso riportava un semplice richiamo, senza che nel relativo processo il contraddittorio fosse stato esteso ai singoli soci per il litisconsorzio necessario, trattandosi di società di fatto.

La doglianza è nuova, perchè non dedotta in secondo grado, ed inoltre generica, posto che il tratto delle controdeduzioni con cui la questione sarebbe stata devoluta al giudice di secondo grado non è stato riprodotto, con la conseguenza che il motivo è inammissibile.

5. Ne discende che il ricorso va rigettato.

6. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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