Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 09-05-2013, n. 20094

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Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 4 dicembre 2006 dal Tribunale di Roma, appellata, tra gli altri, da R.F., assolveva il medesimo in ordine al fatto contestato al capo B, confermando l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A (resistenza a un pubblico ufficiale) e C (lesioni personali volontarie aggravate), per i quali, stanti la continuazione, le riconosciute attenuanti generiche e la diminuente del rito, veniva irrogata la pena di quattro mesi di reclusione.
In particolare, i giudici di appello ritenevano accertata, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di evidenze documentali, la responsabilità penale dell’imputato per avere, in concorso con altri (tra i quali A.A. e F.M.), usato violenza e minaccia nei confronti dell’appartenente alla polizia municipale O.J., che, in un contesto caratterizzato da una manifestazione in favore di estracomunitari, invitava il medesimo e gli altri a non transitare con il loro veicolo nella zona a traffico limitato (capo A) e di avere, sempre in concorso con altri, cagionato al medesimo O., con calci, pugni e l’uso di bastoni, lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni (capo C): in (OMISSIS).
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dell’avv. T. M., che deduce i seguenti motivi:
2.1. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, considerato che la persona offesa, al pari dell’ispettore M., presente ai fatti, non aveva affatto riconosciuto il R. come uno degli aggressori e che due degli altri due imputati non ricorrenti, l’ A. e il F., avevano riferito che il R. si era limitato a mediare tra le forze dell’ordine e i manifestanti.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena posta in continuazione, determinata in mesi due di reclusione, di poco superiore a quella che avrebbe potuto essere irrogata in virtù del cumulo materiale.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che il ricorso, in ogni suo aspetto, prospetta censure che, lungi dall’evidenziare difetti logico-giuridici della sentenza impugnata, introducono elementi di valutazione del fatto e del significato e della portata delle risultanze probatorie estranei all’ambito del sindacato di legittimità.
2. Il ricorrente deduce che egli non era stato riconosciuto dalla persona offesa O.J. e dall’ispettore M. come uno degli aggressori: ma in realtà dalla sentenza impugnata si ricava, in senso contrario, che anche il R. venne riconosciuto dall’ O. tra coloro che lo aveva colpito con pugni, assieme ad altri manifestanti.
Non risulta d’altro canto che i testi a difesa abbiano scagionato il R., avendo essi al contrario dichiarato di non ricordare con precisione la dinamica dei fatti.
3. Analoga conclusione va assunta con riferimento al motivo afferente alla determinazione della pena posta in continuazione, formulato in termini assolutamente generici, a fronte di un trattamento sanzionatorio di non contestabile mitezza.
3. Stante la evidente inconsistenza delle censure, e comunque della loro non inquadrabilità nell’ambito dei vizi deducibili con un ricorso per cassazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

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