Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 16068 del 2005, il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda del Curatore del Fallimento Punto Casa s.p.a. intesa ad ottenere la declaratoria della responsabilità l. Fall., ex art. 146, degli amministratori e dei sindaci della società fallita, con la consequenziale condanna degli stessi al risarcimento dei danni arrecati alla società ed ai creditori, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta contro gli amministratori T. e B. ed il sindaco M., nei cui confronti la citazione non era stata validamente notificata; ha accolto la domanda contro D.M. e F.S. in proprio, quali componenti del CdA, e del D. R., sindaco, condannandoli in solido al pagamento a favore del Fallimento di Euro 7.373.971,59, oltre accessori; ha condannato F.F., erede con beneficio di inventario di F. C., già presidente del Cda e poi A.U., deceduto in corso di causa, a pagare la somma predetta entro i limiti del valore dell’eredità allo stesso pervenuta; ha respinto la domanda contro R.E. e F.S., quali chiamati all’eredità di F.C., per avere rinunciato all’eredità; ha respinto la domanda contro il sindaco S.R.; ha respinto la domanda di garanzia del D.M. contro le assicuratrici Meieaurora s.p.a. e Assicuratrice Milanese s.p.a., ai sensi dell’art. 1892 c.c., ed ha regolato tra le parti le spese.

La Corte d’appello, con sentenza 2/11/2009-1/4/2010 ha accolto l’appello principale del D.M., e per l’effetto ha respinto la domanda risarcitoria del Fallimento nei confronti di detta parte, assorbiti gli appelli reciprocamente proposti dal D.M., Aurora Assicurazioni s.p.a. ed Assicuratrice Milanese s.p.a; ha respinto gli appelli incidentali proposti da F.F., erede di F. C., F.S. e D.R.G., ed ha provveduto a regolare le spese tra le parti.

Nello specifico, e per quanto qui interessa, la Corte del merito ha disatteso le argomentazioni intese a far valere l’eccezione di prescrizione quinquennale, rilevando che nel caso di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394 c.c., confluiscono nell’unica azione prevista dalla L. Fall., art. 146, di cui diviene titolare il curatore, e che nel caso, dal tenore letterale e dal contenuto sostanziale dell’originaria citazione, risultava esercitata la duplice azione di responsabilità, per cui correttamente era stato fissato dal Tribunale il dies a quo alla data della dichiarazione di fallimento, ritenendosi da tale data la situazione conoscibile da tutti i creditori, per cui il termine di prescrizione quinquennale non era decorso dal 20/10/94 alle date di notifica della citazione, tra aprile e maggio 1998.

La Corte del merito ha rilevato che le gravi irregolarità nell’amministrazione erano state denunciate dallo stesso amministratore F.C. nella relazione al bilancio d’esercizio 1993, presentato all’assemblea del 15/6/94, e nell’istanza di fallimento della società in proprio, ed avevano trovato piena conferma negli accertamenti effettuati dal Consulente del Curatore, nelle relazioni dei consulenti del P.M. nel procedimento penale e del Tribunale in primo grado (i bilanci della società non erano stati redatti in maniera veritiera e corretta, con sopravvalutazione delle rimanenze finali, omessi versamenti nei confronti degli Istituti previdenziali e dell’Amministrazione finanziaria, pagamenti effettuati in nero, esborsi personali non contabilizzati, per cui, quando a seguito della citata relazione dell’A.U. F.C. il bilancio al 1993 era stato opportunamente rettificato, era risultato un ingente passivo di circa 21 miliardi di euro, che aveva costretto la società a chiedere il fallimento).

Secondo la Corte capitolina, infondata è l’eccezione di ultrapetizione fatta valere da F.F. e S., basata sulla pretestuosa deduzione dell’esercizio della sola azione sociale di responsabilità da parte del Curatore; infondata è la doglianza relativa all’adozione della sola perizia del P.M. nel procedimento penale, trascurando gli esiti della C.T.U. disposta dal Tribunale, atteso che nessuna specifica censura era stata rivolta nei confronti della perizia del P.M., comunque sostanzialmente non divergente da quella del C.T.U..

Quanto ai rilievi avanzati da F.S. in proprio, la Corte del merito osserva che, ampiamente provate e non contestate le gravi irregolarità verificatesi nell’amministrazione della Punto Casa, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli appellanti per l’inosservanza del generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, anche quando delegata, come nella specie, ad un componente del Consiglio di amministrazione, e specialmente, per non avere opportunamente controllato la redazione dei bilanci;

che il F. ha avuto piena contezza delle irregolarità della gestione paterna, collaborando nella creazione di una falsa situazione contabile e nella dispersione del patrimonio sociale, come risultante dai fatti emersi in sede penale; che a tali conclusioni si perviene tenuto conto che l’8/3/91, la quota del 15% di Punto Casa trasferita dal T. a F.S. era stata pagata con denaro della società mai rimborsato,’ che, deliberato dall’assemblea del 18/3/91 l’aumento di capitale da L. 1 miliardo a L. 2.500.000.000, venne dichiarato al notaio che le somme, mai entrate nelle casse sociali, erano state sottoscritte e versate dai due soci C. e F.S. con l’esibizione di contabili bancarie false, che, anche nel periodo dopo il fallimento, F.C. aveva contribuito all’opera di sottrazione dei beni sociali ideata dal padre, con la costituzione di società aventi lo stesso oggetto di Punto Casa.

Infondata infine è stata ritenuta la censura di mancata graduazione delle responsabilità, atteso che il Tribunale, a ragione dello stato di dissesto causato dai comportamenti omissivi e commissivi degli amministratori e dei sindaci dagli inizi della vita sociale al fallimento, non essendo possibile enucleare singole condotte causative di determinati danni, ha correttamente concluso per la responsabilità solidale dei colpevoli e per la quantificazione del danno nella conclusiva differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Quanto ai motivi di appello del D.R., la Corte rileva che, provate le irregolarità amministrative della società dagli accertamenti svolti in sede penale e civile e non contestate dall’appellante, questi non avrebbe comunque tratto vantaggio dall’utilizzo della relazione del C.T.U. D.L., e del resto, il D.R. è stato condannato per l’omissione dei controlli propri della carica rivestita, e come per il F., la relazione del perito del P.M. era servita soprattutto a chiarire il ruolo complessivo tenuto nella gestione della società ed a fugare eventuali dubbi in ordine alla consapevolezza delle irregolarità accertate.

Il perito infatti ha individuato nel D.R. colui che aveva svolto dal 1989 al 1992 la duplice funzione di direttore amministrativo e sindaco e in tale veste aveva materialmente effettuato, su ordine di F.C., tutte le irregolarità contabili intese ad occultare e distrarre la liquidità della società; al di là della non provata sussistenza formale della carica di direttore amministrativo attribuita dal perito, i fatti addebitati al D. R., che hanno giustificato il rinvio a giudizio da parte del GUP con decreto del 21/10/98, sono stati solo genericamente smentiti dall’appellante, che non ha dato conto dell’esito del procedimento penale, e resta utilizzabile la relazione del perito del P.M., allegata sin dall’inizio del giudizio al fascicolo del D.M. e non fatta oggetto di contestazione dal D.R..

Ricorrono F.S. in proprio e F.F., quale erede beneficiario di F.C., sulla base di tre motivi.

Ricorre altresì il D.R., con impugnazione da ritenersi incidentale (per il principio generale desumibile dall’art. 333 c.p.c., secondo il quale la prima impugnazione determina la pendenza del processo nel quale le altre parti devono proporre le proprie impugnazioni in via incidentale), affidato a tre motivi.

UGF Assicurazioni s.p.a., nuova denominazione assunta da Unipol s.p.a., quale società incorporante Aurora Assicurazioni s.p.a., ha depositato controricorso.

Il D.R. ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo del ricorso principale, F.S. denuncia violazione e/o mancata applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2393, comma 4, art. 2949 e art. 2941, n. 7, con riferimento all’eccezione di prescrizione; omessa pronuncia e motivazione su punto decisivo della controversia.

Atteso che F.S. ha ricoperto la carica di componente del CdA di Punto Casa dal 18/3/1991 al 1/12/1992, alla data di notifica della citazione, 23/4/98, era già maturata la prescrizione, ed il Giudice del merito ha omesso di pronunciarsi su detta eccezione, sollevata con riferimento al dies a quo costituito dalla data di cessazione dalla carica di componente del CdA. 1.2.- Con il secondo motivo, F.F. e S. si dolgono della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’erronea applicazione dell’art. 2392 c.c., per avere il Fallimento chiesto la condanna dei convenuti ciascuno in proporzione al concreto pregiudizio arrecato e non già in solido; peraltro, la solidarietà affermata dai Giudici di merito è comunque in contrasto con il prevalente orientamento, secondo cui la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno deve fondarsi su fatti specifici di mala gestio e con la precisazione del danno conseguente a detti atti.

1.3.- Con il terzo motivo, i F. denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione sul punto controverso della determinazione e liquidazione del danno.

La Corte del merito, senza adeguata motivazione, ha dato per certa la dichiarazione del Fallimento in ordine alla quantificazione della differenza tra attività e passività, non sostenuta da adeguata prova, ed ha violato il principio consolidato secondo cui non può ritenersi automatica la determinazione del danno imputabile agli amministratori della società poi fallita nella differenza tra attivo e passivo del fallimento.

2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, D.R.G. censura la sentenza impugnata per erroneità della motivazione, in ordine alla inapplicabilità della prescrizione quinquennale del diritto del Fallimento ad esercitare l’azione; e per violazione e falsa applicazione dell’art. 2407 c.c., art. 2393 c.c. e L. Fall., 146.

La Corte del merito ha fissato il dies a quo dalla dichiarazione di fallimento, ma nella relazione del C.T.U., a pag. 42, la data dell’irreversibile stato di dissesto è stata fissata al 31/12/1991, al più al successivo esercizio chiuso al 31/12/1992, con conseguente prescrizione dell’azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, al 31/12/1996 o al 31/12/1997.

2.2.- Con il secondo motivo, il D.R. fa valere l’erroneità e contraddittorietà della motivazione per l’utilizzazione a fini decisori dell’elaborato peritale del P.M., formatosi in sede inquisitoria nel processo penale, omettendo di dare conto della C.T.U. svoltasi nel processo con il concorso delle attività difensive delle parti.

Per affermare che il D.R. è stato effettivamente Direttore Amministrativo della Punto Casa occorrono prove inoppugnabili, che nel caso mancano, tali non potendosi ritenere le affermazioni inverosimili del B.G., presidente del Collegio sindacale all’epoca dei fatti, rese durante le indagini preliminari;

la sentenza impugnata è contraddittoria nel riconoscere il difetto di prova e ritenere corretta l’"attribuzione" da parte del perito del P.M. della carica di Direttore amministrativo al D.R., omettendo di valutare le risultanze della C.T.U..

2.3.- Con il terzo motivo, D.R. denuncia omessa ed errata valutazione delle conclusioni della perizia del P.M., redatta dal dott. Rinaldi, e della C.T.U., redatta dal prof. D.L..

E’ erronea l’affermazione che le presunte irregolarità del D.R. siano state provate sia in sede penale che civile, l’omissione dei controlli non è mai stata comprovata, ma solo affermata acriticamente nella perizia R., recepita dal Tribunale e dalla Corte d’appello, che, se avessero tenuto nel dovuto conto la C.T.U. del prof. D.L., avrebbero chiarito la posizione del D.R. nel contraddittorio pieno e non all’esito di un giudizio inquisitorio.

3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c..

3.2.- Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

La Corte del merito,con statuizione non impugnata, ha ritenuto che il Curatore, nell’agire L. Fall., ex art. 146, ha esercitato le due azioni di responsabilità ex art. 2393 c.c. e art. 2394 c.c., e, considerata l’unitarietà dell’azione L. Fall., ex art. 146, ha ritenuto correttamente fissato dal Tribunale il dies a quo della prescrizione alla data di dichiarazione di fallimento, allorquando la situazione era divenuta conoscibile da parte di tutti i creditori.

Ciò posto, è agevole rilevare che il ricorrente ha incentrato la censura avendo riguardo alla sola azione sociale ex art. 2393 c.c. e non già anche all’azione ex art. 2394 c.c., e non ha colto neppure la ratio decidendi adottata dalla Corte del merito sul punto, come sopra indicata, da cui l’inidoneità della censura, per carenza di decisività, a condurre all’annullamento della sentenza.

3.2.- Il secondo motivo e la seconda censura del terzo motivo, da valutarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi, sono infondati.

Nel secondo motivo, i ricorrenti fanno valere la violazione da parte della sentenza impugnata dell’art. 112 c.p.c., per avere pronunciato la condanna solidale di F.S. con gli altri amministratori, mentre il Fallimento aveva chiesto la condanna dei convenuti, ciascuno in proporzione al concreto pregiudizio arrecato.

Denunciano altresì che la condanna solidale è in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale la condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni deve fondarsi su specifici fatti addebitati posti in essere durante il periodo della carica, con la precisazione del danno derivato da detti atti.

Tali censure (a tacere dal rilievo che le stesse riguardano la posizione sia di F.S. che di F.F., come erede di F.C., pur facendosi in ricorso esplicito riferimento al solo F.S.) si intrecciano con la successiva avanzata nel terzo motivo, in relazione alla determinazione del danno in via automatica, secondo il criterio del c.d. deficit fallimentare, per cui le censure vanno valutate congiuntamente.

Si impone a questo punto il riferimento all’orientamento giurisprudenziale compiutamente espresso nella pronuncia 3032/2005, che ha trattato i profili involti nelle denunce sopra indicate.

Detta pronuncia, dopo avere richiamato gli orientamenti non del tutto univoci, assunti dalla giurisprudenza al fine di individuare il danno risarcibile,e fatto riferimento agli orientamenti della dottrina in argomento, ha ritenuto non sostenibile l’identificazione automatica del danno imputabile all’illegittima condotta di amministratori e sindaci con la differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, in quanto lo sbilancio patrimoniale di una società insolvente, può avere (e per lo più ha) cause molteplici, non necessariamente tutte riconducibili al comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società, ma bensì alla gestione nel suo complesso ed alle scelte discrezionali in cui questa si traduce, che sono per loro natura sottratte al vaglio di legittimità del giudice.

Del resto, argomenta la decisione in oggetto, il detto automatismo si pone in contrasto con i principi, da cui è retto il risarcimento del danno civile, che impongono l’individuazione di un preciso nesso di causalità tra il comportamento illegittimo di cui taluno è chiamato a rispondere e le conseguenze che ne siano derivate nell’altrui sfera giuridica, e richiedono che di tale nesso sia fornita la prova da parte di chi il risarcimento invoca…

Il rifiuto di ogni automatismo nell’applicazione del suindicato criterio differenziale non vale però, di per sè solo, ad escludere che anche quel medesimo criterio possa soccorrere, in guisa di parametro cui ancorare una liquidazione equitativa, una volta accertata l’impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenza dannose dei singoli atti illegittimi imputati ad amministratori e sindaci della società. In linea di principio, ove ricorrano i presupposti per la liquidazione del danno in via di equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nulla consente di negare a priori la correttezza di un simile procedimento argomentativo, essendo l’equità per sua stessa natura legata alle circostanze specifiche di ogni singolo caso concreto. Occorre però pur sempre che, per evitare la surrettizia reintroduzione di un criterio che di per sè si è già visto non essere logicamente idoneo ad identificare in modo soddisfacente il danno risarcibile, il giudice di merito dia in proposito una puntuale motivazione: sia in ordine all’effettiva impossibilità di addivenire ad una ricostruzione (magari non completa e del tutto puntuale, ma almeno sufficientemente approssimativa) degli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio sociale dall’illegittimo comportamento degli organi della società, ciascuno, ove occorra, distintamente valutato; sia, comunque, in ordine alla plausibilità logica, in rapporto alle specifiche caratteristiche del caso in esame, dell’imputazione causale a detto comportamento dell’intero sbilancio patrimoniale della società, quale accertato a distanza di tempo in sede concorsuale (nel caso, aveva agito il commissario liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa ed era stato fatto riferimento al disavanzo di gestione riferito a circa sette anni dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza e l’affidamento della gestione al commissario di nomina pubblica).

L’orientamento chiaramente espresso nell’indicata pronuncia, pur escludendo il riferimento automatico al c.d. deficit fallimentare, ne consente l’adozione alla stregua della specificità del caso, nella concreta impossibilità di attribuire causalmente specifici danni alle singole condotte e di liquidare gli stessi, in presenza di una adeguata motivazione.

Nel caso di specie, la Corte del merito ha ritenuto corretta la determinazione del Tribunale, che, attribuito lo stato di dissesto della società ai vari comportamenti commissivi ed omissivi degli amministratori e dei sindaci, tenuti dagli inizi della vita sociale al fallimento, tale per cui non era possibile enucleare singole condotte causative di danni, ha concluso per la responsabilità solidale e la identificazione del danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Di contro a tali argomentazioni, i ricorrenti hanno opposto la violazione tout court dell’art. 2392 c.c. e dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, aggiungendo la mancanza di adeguata motivazione dei criteri seguiti,sia pure su base equitativa.

Orbene, premesso che la Corte del merito ha argomentato in relazione al nesso causale ed all’adozione del criterio del deficit fallimentare, si deve concludere per la genericità delle censure dei ricorrenti, e quindi per il mancato rispetto del ricorso in parte qua dei requisiti di contenuto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non avendo la parte prospettato alcuna argomentazione ancorata al caso di specie, idonea a contrastare le statuizioni della Corte del merito.

I ricorrenti infatti avrebbero dovuto non solo indicare i punti della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza e/o dottrina prevalente, ma altresì, mediante specifiche argomentazioni, avanzare una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal Giudice del merito (così le pronunce 1063/05, 11501/06 e 5353/07), mentre le censure avanzate, sostanzialmente, non si confrontano con le argomentazioni rese dal Giudice del merito e non prospettano le ragioni,ancorate al caso di specie, che possano giustificare una soluzione giuridicamente e motivatamente più plausibile.

Nè infine sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte del merito ha interpretato la domanda del Fallimento alla stregua dell’accertamento della impossibilità di enucleare singole condotte causative di danno, da ciò facendo conseguire la condanna solidale.

3.3.- Il terzo motivo, in relazione alla prima censura, è inammissibile.

La doglianza relativa alla adozione della quantificazione della differenza tra attivo e passivo, come fornita dalla Curatela, è nuova, in quanto non risulta detta doglianza fatta valere avanti al Giudice del merito.

4.1- Il primo motivo del ricorso incidentale del D.R. è infondato.

La Corte del merito ha ritenuto correttamente fissata dal Tribunale alla data di dichiarazione di fallimento il dies a quo della prescrizione, ritenendo che a tale data fosse divenuta conoscibile da parte dei creditori la situazione di insufficienza del patrimonio sociale, in mancanza di prova della preesistenza dello stato di insufficienza.

Così statuendo, la Corte d’appello ha reso corretta applicazione del principio affermato, tra le altre, nelle pronunce 10937/07 e 8516/2009; il riferimento da parte del D.R. alle conclusioni del C.T.U. è a riguardo del tutto inidoneo a supportare le censure avanzate, per l’immediato rilievo che, ai fini della decorrenza della prescrizione, va fatto riferimento alla conoscibilità esteriore dell’incapienza patrimoniale, che va accertata alla stregua di fatti sintomatici di assoluta evidenza (così la pronuncia 8516/09), e non allo stato di dissesto in sè.

4.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte del merito non ha fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità del D.R. sulla duplice funzione dello stesso, di sindaco e di direttore amministrativo, ma sulla sussistenza dei fatti addebitati al D.R., provati e genericamente contestati dallo stesso, che non aveva neppure dato notizia dell’eventuale assoluzione nel giudizio penale, per cui la censura, tra l’altro gravemente carente sul piano dell’autosufficienza(vedi il riferimento alle dichiarazioni del B. in sede di indagini preliminari), non coglie la ratio decidendi della pronuncia, ed è del tutto inidonea, già in tesi, a condurre all’annullamento della pronuncia.

4.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

Il D.R., in modo del tutto generico, senza neppure indicare i passi della C.T.U. del prof. D.L., che in tesi non avrebbero accertato la responsabilità dello stesso (e senza censurare l’affermazione della Corte del merito, che ha ritenuto come il D. R. non avrebbe tratto vantaggio dalla C.T.U., stante la prova delle irregolarità nell’amministrazione della società), si duole della ritenuta propria responsabilità, denunziando la mancata prova sulla doppia qualifica di sindaco e direttore amministrativo (della cui carenza di decisività si è già detto), e l’acritica adesione alla perizia R., per poi concludere che, se fosse stato tenuta nel dovuto conto la C.T.U., la propria posizione processuale "sarebbe stata definitivamente chiarita nell’ambito di un contraddittorio rituale me non all’esito di un giudizio inquisitorio contenuto nel processo penale e indebitamente usato nel giudizio civile".

La parte conclusiva della censura rende palese la carenza di decisività della stessa, appuntandosi alla scelta da parte della Corte del merito della fonte del proprio convincimento (il riferimento all’uso "indebito" è meramente labiale, non avendo la parte lamentato alcun vizio di legge sul punto, ma solo di motivazione).

Ed infatti, come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 15489/2007, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (in senso conforme, le pronunce 18119/08 e 23929/07).

5.1.- Conclusivamente, vanno respinti i ricorsi, mentre gli stessi, come rivolti nei confronti di Aurora Assicurazioni s.p.a., oggi UGF Assicurazioni s.p.a., sono da ritenersi inammissibili, non essendovi rapporto processuale tra i ricorrenti e la compagnia assicuratrice del D.M..

V’è pronuncia sulle spese solo in relazione alla costituita UGF e, considerata la particolarità della situazione di specie, si reputa di disporre la compensazione delle stesse.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara inammissibili i ricorsi come rivolti nei confronti di UGF Assicurazioni s.p.a. e compensa le spese tra i ricorrenti ed UGF Assicurazioni s.p.a..

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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