Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-07-2012, n. 12952 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte considerato che:

il giudice d’appello di Catania, riformando la sentenze di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratto di lavoro stipulato fra il lavoratore indicato in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, ed ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso;

con riferimento all’assunzione di detto lavoratore con contratto a termine, stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, la Corte territoriale, rilevata l’infondatezza dell’assunto delle Poste secondo il quale il rapporto si era risolto per mutuo consenso, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto il contratto a termine in esame illegittimo in quanto, tra l’altro, stipulato in epoca posteriore;

il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

il primo motivo del ricorso con il quale si deduce, in ordine alla questione del risoluzione del rapporto per mutuo consenso, la violazione di legge è infondato;

questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato la mera inerzia del lavoratore, per un periodo di oltre tre anni dopo la scadenza, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso) ( V. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935); analogamente nella presente fattispecie la Corte del merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore è di per sè insufficiente per configurare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

il secondo motivo del ricorso afferente il vizio di motivazione in ordine alla stessa questione è inammissibile difettando l’indicazione, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, delle ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063);

la terza censura concernente la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23 in relazione ai limiti di tempo in cui i contratti collettivi possono individuare nuove ipotesi di assunzione a termine è infondata alle stregua della costante giurisprudenza di questa Corte la quale ha precisato che in materia di assunzioni a termine dei dipendenti postali, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel consentire anche alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, ha consentito il ricorso ad assunzione di personale straordinario nei soli limiti temporali previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente esclusione della legittimità dei contratti a termine stipulati oltre i detti limiti; resta altresì escluso che le parti sociali, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica delle vecchie disposizioni contrattuali ormai scadute (volta ad estendere l’ambito temporale delle stesse), possano autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita, tanto più che il diritto del lavoratore si era già perfezionato e le organizzazioni sindacali non possono disporre dello stesso (Cfr. da ultimo Cass. 18 novembre 2011 n. 24281);

la quarta critica con la quale si deduce la violazione di vari contratti collettivi non è scrutinabile considerato che la critica, facendo riferimento alla contrattazione collettiva, doveva essere, a mente dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5 – accompagnata dalla specificazione della sede processuale di merito dove il ccnl di riferimento è rintracciabile e tanto anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass. 23 settembre 2009 n.20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161, nonchè Cass. 24 febbraio 2011 n. 4530);

a quinta censura con la quale si denuncia violazione degli artt. 1206, 1207, 1217,1219,2094 e 2099 c.c. in relazione alle conseguenze economiche della illegittima apposizione del termine è inammissibile difettando il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

risultando inammissibile la censura relativa alle conseguenze economiche derivanti dalla accertata illegittimità del termine non vi è spazio per l’applicazione dello ius supervenines di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7;

Il ricorso in conclusione va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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