Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 19.1.98 R.M. evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Verona, la srl VILLA RASPA IMMOBILIARE COSTRUZIONI e, premesso di avere stipulato con la medesima un contratto in data 31.1.1995 con il quale quest’ultima gli aveva venduto per l’importo di L. 147.000.000 l’arredamento interno dell’immobile sito in (OMISSIS), nel quale aveva sede il (OMISSIS) gestito da P. Z., moglie di esso attore; chiedeva che fosse dichiarata la simulazione del predetto contratto di compravendita in quanto dissimulante un diverso accordo in forza del quale, l’indicata somma di L. 147.000.000 era stata corrisposta alla società a titolo di "avviamento commerciale", in relazione all’obbligo che essa si era assunto di far conseguire all’immobile stesso la destinazione da agricola a commerciale. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità o inefficacia del contratto per il suddetto motivo, ovvero in subordine per mancanza di causa e/o impossibilità o inesistenza dell’oggetto, ovvero in ulteriore subordine, dichiararsi risolto ex tunc il contratto dissimulato per mancato avveramento dell’evento presupposto, con condanna in ogni caso della convenuta alla restituzione della somma suddetta, oltre interessi e maggiori danni.
Si costituiva in giudizio la srl VILLA RASPA contestando le pretese attoree, di cui chiedeva il rigetto; contestava la versione di fatti come fornita dal R., negando in modo particolare di essersi mai assunta qualsiasi obbligo di far conseguire la destinazione commerciale all’immobile condotto in locazione dal menzionato (OMISSIS) gestito dalla moglie dell’attore Z.P..
Istruita la causa con la produzione di documenti e l’assunzione della prova per interpello e testi, la stessa veniva decisa dall’adito tribunale, che, con sentenza n. 1939/2001, accoglieva unicamente la marginale richiesta di risarcimento danni per deterioramento di beni posti nell’immobile in questione, rigettando ogni altra istanza avanzata, rilevando che, quanto alla domanda di simulazione del contratto di compravendita immobiliare del 31.1.95, mancava idonea prova scritta che valesse quale controdichiarazione rispetto alla volontà ivi manifestatasi, ciò che comportava anche il rigetto delle ulteriori domande ivi compresa quella di restituzione della somma di L. 147.000.000.
Avverso tale sentenza proponeva appello il R. che insisteva per l’accoglimento delle domande già prospettate in prime cure, ribadendo le argomentazioni difensive già svolte. Si costituiva l’appellata Meneghello snc, quale subentrante alla soc. Villa Raspa, instando per il rigetto del gravame, ribadendo in specie l’insussistenze della prova della dedotta simulazione, la quale peraltro andava esclusa anche sulla base del passaggio in giudicato della sentenza n. 1/01 del 14.3.2001, con cui il pretore di Legnago aveva accertato che le parti del contratto di locazione 8.2.95 (soc. Villa Raspa e Z.P.) non avevano pattuito il conseguimento della destinazione commerciale dell’immobile, con il conseguente venir meno dell’ipotizzato avviamento commerciale, quale reale causa del versamento dell’indicata somma di L. 147.000.000 da parte del R..
L’adita Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1098/2005, depos.
In data 21.06.05, accoglieva il proposto gravame e condannava l’appellata alla restituzione della somma di Euro 75.919,16 (pari a L. 147.000.000) con gli interessi legali, oltre a pagamento delle spese del doppio grado. La corte veneziana riteneva, al contrario del Tribunale, che il R. avesse provato la simulazione del contratto in questione, facendo riferimento in specie alle dichiarazioni rese in giudizio dallo stesso M. (che non avrebbe saputo spiegare la causale delle somme ricevute dal R.), nonchè a quanto dichiarato dalla teste Z.P., moglie dell’attore; d’altra parte, diversamente opinando – sempre secondo il giudice dell’appello – si doveva ritenere che il R. si fosse obbligato ad effettuare una serie di esborsi esorbitanti qualsiasi logica negoziale e di mercato, nonchè privi di causa, tenuto conto anche del valore notoriamente assai esiguo del mobilio usato oggetto della simulata compravendita.
Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione la srl Meneghello sulla base di n. 3 censure; l’intimato R. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme del giudicato; omessa motivazione su un punto decisivo.
La censura si riferisce alla statuizione della Corte d’Appello, che non aveva valutato l’affermazione dell’appellata secondo cui la dedotta simulazione andava esclusa anche sulla base del passaggio in giudicato della sentenza n. 1/01 del 14.3.2001, con cui il giudice aveva accertato che le parti del contratto di locazione 8.2.95 stipulato tra la Villa Raspa e Z.P., non avevano pattuito il conseguimento della destinazione commerciale dell’immobile, con il conseguente venir meno dell’ipotizzato avviamento commerciale, quale causa di reale versamento della somma di L. 147.000.000 da parte del R..
La doglianza non è fondata. Non può essere invocato il c.d.
giudicato esterno, atteso che non vi è interferenza tra i due giudizi, sia sotto il profilo soggettivo (essendo diversi i soggetti, non potendo sostenersi che il R. fosse parte potenziale della causa delle locazione), sia sotto quello oggettivo, trattandosi di contratti con oggetto diverso nè comunque essendo indicato in che termini tale asserito giudicato esterno avrebbe influito in modo decisivo su questo giudizio.
Con il 2 motivo la ricorrente denunziando la violazione degli artt. 1417 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. deduce l’arbitraria inversione dell’onere probatorio operato dalla Corte territoriale, atteso che la prova della simulazione gravava sul R. e non sulla convenuta, per cui la relativa prova doveva essere data da quest’ultimo con la produzione dell’accordo simulatorio, nè poteva essere fornita per testi o per presunzioni, nè potendo costituire fatto notorio l’esiguità del valore del mobilio rispetto al prezzo pattuito e lo scarto tra il valore intrinseco e il prezzo dichiarato dell’arredo del locale.
La doglianza è fondata. Invero secondo le regole generali in tema di riparto dell’onere probatorio, la prova della simulazione grava sull’attore che ha l’ha eccepita. In secondo luogo appare opportuno rilevare che la corte territoriale si è dissociata senza motivazione alcuna dalla corretta affermazione del tribunale secondo cui la prova della simulazione non poteva essere costituita dalle dichiarazione dei testi o dalle prove orali, occorrendo idonea prova scritta che valesse quale controdichiarazione rispetto alla volontà manifestata.
E senza svolgere in merito alla cennata necessità della controdichiarazione alcuno spunto critico, la stessa Corte ha ritenuto di ravvisare la prova della dedotta simulazione sulla base delle dichiarazioni orali rese dal M. e dalla teste Z., moglie dell’odierno ricorrente, di cui era stata eccepita l’incapacità ex art. 246 c.p.c., avvalendosi inoltre di presunzioni non ammesse dall’art. 1417 c.c.. Nè in proposito può avere alcun rilievo la concordata sospensione dell’emissione della fattura di cui alla scrittura in data 1.2.95, che non incideva in alcun modo sull’effettività della vendita nè poteva equivalere a principio di prova attorea scritta.
Secondo la giurisprudenza di questa S.C. ove – come nella fattispecie – la domanda di simulazione sia proposta da una delle parti e tenda all’accertamento del negozio dissimulato del quale non si assume l’illiceità, non è ammessa la prova testimoniale dell’accordo simulatorio, in quanto volta a provare un patto contrario, contestuale alla conclusione del contratto asseritamente simulato (Cass. n. 6882 del 06/05/2003; n. 23288 del 17.11.05; n. 16021 del 14.11.02). La prova della simulazione – ha ancora precisato la S.C., traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, può essere data solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 3, (Cass, Sez. 2, n. 6480 del 06/05/2002).
La fondatezza di tale censura comporta l’accoglimento del ricorso, con l’assorbimento del 3 motivo (violazione art. 246 c.p.c. dedotta incapacità a testimoniare della teste Z.P.); la sentenza dev’essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.
P.Q.M.
la Corte rigetta il 1 motivo del ricorso; accoglie il 2 e dichiara assorbito il 3 motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.