Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/01/2012 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Trinitapoli, di condanna di B.M. per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali operate su retribuzioni corrisposte dal gennaio 1998 all’ottobre 2003.

2. Ha interposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando la mancata prova dell’effettivo pagamento delle retribuzioni quale necessario presupposto del reato, avendo la Corte fatto mero riferimento al verbale dell’Inps il cui contenuto è peraltro oggetto di controversia previdenziale pendente in sede civile. Lamenta inoltre l’incompetenza del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Trinitapoli, posto che la sede Inps cui indirizzare i pagamenti ricadrebbe nella giurisdizione della sede centrale di detto Tribunale, nonchè, infine, l’intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Circa il primo, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la Corte barese ha posto in rilievo che dal verbale di accertamento del (OMISSIS) dell’Inps di Foggia, acquisito al fascicolo per il dibattimento nel corso del giudizio di primo grado, è emerso l’avvenuto materiale pagamento delle retribuzioni sino al dicembre del 2003 sulla base, in particolare, della consultazione, da parte dei verbalizzanti, oltre che del libro matricola e del libro paga, anche della dei modelli DM 10, essendosi in tal modo dimostrata la sussistenza del necessario presupposto del reato. Va infatti rammentato che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale e le buste paga rilasciate ai dipendenti ben possono essere valutate, in assenza di elementi contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse (tra le altre, Sez. 3, n. 26064 del 14/02/2007, Saggese).

Quanto al secondo motivo, va osservato che ogni questione relativa alla incompetenza per territorio del primo giudice è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, non essendo stata proposta con l’atto d’appello. E’ invece fondata, con riguardo al terzo motivo, la pretesa di maturata prescrizione ancor prima della sentenza di appello. In effetti, considerato come più favorevole il nuovo regime (stante il fatto che, per effetto della modifica operata all’art. 158 c.p., dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251, in caso di continuazione il termine iniziale della prescrizione va individuato, per ciascuna violazione, nella relativa data di consumazione: Sez. fer., n. 34505 del 26/08/2008, P.G. in proc. Giorgi, Rv. 240671) ed attesa la durata del termine prescrizionale pari, relativamente al delitto contestato, ad anni sette e mesi sei cui devono aggiungersi mesi tre per effetto della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 quater, ed ancora, ex art. 159 c.p., complessivi anni due, mesi dieci e giorni tredici di sospensione, il reato si era già prescritto, relativamente alle mensilità da gennaio 1998 sino ad aprile 2001, alla data del 28/12/2011 (e quindi, appunto, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello).

La fondatezza di tale motivo rende inoltre possibile a questa Corte di rilevare, ex art. 129 c.p.p., l’ulteriore prescrizione decorsa, per le ulteriori mensilità da maggio 2001 ad aprile 2002, in data 28/12/2012.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alle omissioni protrattesi sino ad aprile 2002 perchè il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio quanto alle restanti mensilità, non prescritte, di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2002 nonchè di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e ottobre 2003, per la rideterminazione della pena, non potendo la stessa essere operata da questa Corte stante l’indistinto, generale, aumento a titolo di continuazione operato dal Tribunale.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio in relazione alle omissioni protrattesi sino ad aprile 2002 perchè il reato è estinto per prescrizione e rinvia per la determinazione della pena residua ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

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