Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12918

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. R.C.I. – precisato di avere nel frattempo proposto anche appello, definito però con declaratoria di inammissibilità per qualificazione di entrambe le azioni come opposizioni agli atti esecutivi – ricorre, con atto spedito per la notifica il 21.9.11, per la cassazione della sentenza del tribunale di Catania del 25.7.06, resa sulle domande riunite dispiegate da lei e dalle coeredi del condebitore A.S. nei confronti di M.G., della Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario, della Banca Agricola Popolare di Ragusa, della Banca Popolare di Lodi (già Banca Popolare di Belpasso), del Banco di Sicilia e di A.S., di impugnativa tanto dell’aggiudicazione che del successivo trasferimento dell’immobile staggito; sentenza con cui la domanda di nullità della vendita per ingiustizia dell’esecuzione è stata rigettata per difetto dei prosupposti e la successiva opposizione agli atti esecutivi è stata dichiarata tardiva e perciò inammissibile.

1.2. Degli intimati resiste con controricorso la sola S.G.C. Società Gestione Crediti srl, quale procuratrice di SPV Venezia srl (già SPV Venezia spa); presenta note redatte di persona la ricorrente; e, all’esito dell’udienza del 4.7.12, il Collegio ha deciso, raccomandando una decisione particolarmente semplificata.

2.1. La ricorrente sviluppa tre motivi: con un primo, dolendosi dell’inesistenza del pignoramento e della violazione dell’art. 2912 cod. civ.; con un secondo, lamentando la violazione dell’art. 617 cod. proc. civ.; con un terzo, contestando la negazione dell’attiva legittimazione di A.S., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio motivazionale.

2.2. La controricorrente evidenzia l’inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione, ma non manca di contestare nel merito le avverse doglianze.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente tardivo:

avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 25.7.06 qualunque termine per proporre il ricorso per cassazione era già ampiamente spirato alla data in cui esso è stato spedito per la notifica e cioè al 21.9.11; e, per scolastica nozione, certo non potendo ritenersi sospeso a seguito del dispiegamento di un’impugnazione, come nel caso di specie l’appello, qualificata del tutto errata – con pronunzia di secondo grado non resa oggetto di alcuna impugnativa – in relazione alla natura dell’azione; anzi, risultando iniziato il suo decorso proprio dalla notifica dell’atto di gravame scorrettamente azionato (Cass. 29 gennaio 2010, n. 2055; Cass. 20 ottobre 2004, n. 20547; Cass. 5 giugno 1998, n. 5548). Tale circostanza elide la necessità della verifica dell’integrità del contraddittorio e della ritualità della sua instaurazione, in applicazione dei principi di Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826 (confermati, poi, tra le altre, da Cass. 18 gennaio 2012, n. 690). Nessuna rituale istanza di rimessione in termini risulta, del resto, neppure formulata: e la proposizione di un mezzo di gravame non integrerebbe comunque, a maggior ragione in considerazione delle peculiarità delle fattispecie, un errore scusabile, ridondando anzi a detrimento della parte che malamente lo ha scelto (senza neppure impugnare la separata decisione con cui è stata sancita l’inammissibilità – e quindi la scorrettezza, ascrivibile alla parte stessa – di tale precedente opzione).

4. Tanto va senz’altro indugio dichiarato in dispositivo e la soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna R.C. I. al pagamento, in favore della S.G.C, srl – Società Gestione Crediti, nella qualità suddetta ed in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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