Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21/12/2011 la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa in data 9/7/2007, ha assolto per insussistenza del fatto S.G. dal reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione a falsa attestazione, in domanda di condono relativa a lavori edilizi abusivi (solaio in lamiera con struttura portante in acciaio), di ultimazione delle opere entro il 30/03/03. La Corte ha infatti osservato come, in particolare dalle dichiarazioni dei testi R. e M., sia emerso che i lavori di ricostruzione del solaio oggetto della domanda fossero iniziati ben prima del 30 marzo anche se, successivamente, lo stesso fu poi demolito e ricostruito.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’Appello di Genova che deduce travisamento della prova, motivazione illogica e violazione di legge; premesso che con la dichiarazione in oggetto si era dichiarata l’avvenuta ultimazione delle opere entro il 30/03/2003 e che invece il 24/05/2003 il solaio non esisteva ancora, lamenta come irrilevante l’affermazione della Corte circa l’esistenza, alla data del 30/03, di un solaio, già sostitutivo del precedente in legno, rilevando unicamente il solaio definitivo e non invece una porzione di solaio (essendo appunto tale il solaio in lamiera riferito dal teste a difesa R.) successivamente demolito e ricostruito; infatti tale successiva ricostruzione avrebbe dovuto comportare una nuova e diversa istanza di permesso di costruire od almeno un’autorizzazione edilizia.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato. La sentenza da atto del fatto che, secondo la testimonianza di R. e M., nonchè dell’esecutore C., ben prima del 30 (rectius, 31) marzo 2003 erano iniziati i lavori di ricostruzione di un solaio, che però, in aprile, fu demolito per problemi di staticità e di adeguamento delle quote di livello; su tale seconda circostanza, in particolare, farebbe leva il P.G,. ricorrente per ritenere integrato il reato.

Tuttavia, detta demolizione e ricostruzione non esclude ma, anzi, presuppone che alla data del 31 marzo il solaio per il quale era stata fatta richiesta di condono già esistesse; nè rileva che, successivamente, detto solaio sia stato appunto demolito e ricostruito, posto che ciò non poteva certo comportare la caducazione del fatto materialmente esistente alla data del 31 marzo, fatto cui andava strettamente riferita la attestazione indicata in imputazione, ma avrebbe dovuto, semmai, comportare una previa richiesta di permesso di costruire ovvero, se non effettuata, una nuova richiesta di condono.

Ne consegue che la sentenza impugnata appare avere fatto logicamente derivare dal fatto, accertato, che alla data del (OMISSIS), il solaio esistesse, l’impossibilità di ritenere provata con certezza la falsità della attestazione resa circa l’ultimazione dei lavori entro tale stessa data.

Consegue dunque, all’infondatezza dell’impugnazione del P.G., il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.G..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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