T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 439

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto l’odierno ricorrente – Consigliere della Corte di Cassazione – di aver presentato istanza volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico quale Presidente della Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Rugby, per la durata di un anno, senza compenso.

Nonostante il parere favorevole espresso dal Consiglio della Suprema Corte, il C.S.M., con la gravata delibera, adottata a maggioranza, ha negato l’autorizzazione.

Avverso tale determinazione, deduce parte ricorrente il seguente motivo di censura:

– Violazione e falsa applicazione del Capo 16 della Circolare del C.S.M. n. 15207/1987 e ss.mm. – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed insufficienza della motivazione, perplessità, contraddittorietà, illogicità manifesta.

Avuto riguardo alla motivazione posta a sostegno del diniego all’assunzione dell’incarico di Presidente della Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Rugby – basata sulla considerazione che l’incarico, provenendo da una federazione affiliata al CONI, deve essere qualificato come "incarico sportivo’, come tale non autorizzabile ai sensi del Capo 16, nuova formulazione della Circolare, che prevede la non autorizzabilità degli incarichi sportivi conferiti dal CONI e dalle federazioni affiliate – sostiene parte ricorrente l’erronea applicazione del Capo 16 della Circolare del C.S.M. n. 15207/1987 nella nuova formulazione risultante dalla modifica di cui alla delibera del 15 giugno 2006, recante la nuova disciplina della autorizzazione degli incarichi di giustizia sportiva, la cui portata è chiarita dalla relazione introduttiva alla delibera del 24 luglio 2007.

Sulla base di tali delibere, sostiene parte ricorrente che il Capo 16, e quindi la non autorizzabilità degli incarichi, debba intendersi riferito ai soli incarichi di giustizia sportiva, svolti da organi di giustizia sportiva, laddove l’incarico cui si riferisce il gravato provvedimento di diniego consiste in attività di studio e di ricerca, finalizzate alla redazione di schemi di atti normativi federali ed alla elaborazione di relazioni, come tale rientrante tra gli incarichi autorizzabili ai sensi del Capo 13 della Circolare.

Per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi corretta l’interpretazione restrittiva del Capo 16 della Circolare, sottesa alla gravata delibera, propone parte ricorrente azione impugnatoria avverso tale Capo della Circolare per contraddittorietà intrinseca, sostenendo altresì l’illegittimità di un divieto generale di autorizzazione e la carenza di motivazione specifica.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ordinanza n. 690/2010 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla pubblica udienza dell’1 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la determinazione assunta dal C.S.M., meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi, recante il diniego di autorizzazione all’assunzione da parte del ricorrente, Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione, dell’incarico di Presidente della Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Rugby, della durata di un anno, senza compenso, in relazione al quale il Consiglio Direttivo della Corte Suprema di Cassazione aveva espresso parere favorevole.

Il gravato diniego trova le proprie ragioni giustificative nella considerazione che, provenendo l’incarico da una Federazione affiliata al CONI, deve essere qualificato come incarico sportivo, in relazione al quale trova applicazione il Capo 16, nuova formulazione, della Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche, secondo cui gli incarichi conferiti dal CONI e dalle Federazioni affiliate non sono autorizzabili.

Il ricorso, per considerazioni che si andranno ad illustrare, è fondato e va accolto, non potendosi l’incarico di Presidente della Carte Federali della Federazione Italiana Rugby qualificare quale incarico di giustizia sportiva, al quale solo deve intendersi riferito il regime di non autorizzabilità recato dalla disciplina richiamata dalla gravata determinazione.

Richiedendo la delibazione in ordine alla controversia sottoposta all’esame del Collegio la ricognizione della disciplina di riferimento, al fine di ricostruirne l’esatta portata e verificarne la corretta applicazione al caso di specie, occorre, in tale direzione, rilevare che, avuto riguardo agli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è subordinato, ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 12 del 1941, alla previa autorizzazione del C.S.M., è stata adottata la Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 il cui Capo 16, intitolato agli "incarichi sportivi’, come risultante dalle modifiche apportate al 16 ottobre 2008, dispone che "Gli incarichi sportivi conferiti dal CONI, dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI non sono autorizzabili".

Nella Relazione Introduttiva alla Delibera del C.S.M. del 24 luglio 2007, di modifica della citata Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987, viene affermato, con riferimento al Capo 16 di tale Circolare, che lo stesso è tradizionalmente riferito ai soli incarichi di giustizia sportiva, dovendo ritenersi la non autorizzabilità di tutti gli incarichi di giustizia sportiva conferiti dal CONI, dalle società e dalle associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI.

La portata del regime di non autorizzabilità degli incarichi sportivi, recata dalla citata Circolare, è stata, quindi, oggetto di specifica disamina da parte dell’Organo di Autogoverno, il quale ne ha chiarito, nella citata Relazione, l’ambito di estensione, come riferito ai soli incarichi di giustizia sportiva.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa Erariale, la disciplina consiliare non tende, quindi, ad escludere in radice l’assunzione da parte dei magistrati di incarichi extragiudiziari nell’ambito sportivo, ma solo quelli inerenti la giustizia sportiva, come inequivocabilmente chiarito dalla illustrata Relazione, che definisce la portata del divieto recato dalla Circolare n. 15207 del 1987, come successivamente modificata.

Ed infatti, la generica e generale previsione recata da detta Circolare – riferita agli incarichi sportivi – conosce una sorta di interpretazione autentica nella citata Relazione che delimita la portata del divieto, riferendola ai soli incarichi di giustizia sportiva.

Trattasi, peraltro, di interpretazione pienamente rispondente alle esigenze evidenziate dal C.S.M. nella delibera del 15 giugno 2006, inerente la nuova disciplina della autorizzazione degli incarichi di giustizia sportiva, laddove si prende atto della necessità di evitare sovrapposizioni tra attività della giustizia sportiva e della giustizia ordinaria al fine di evitare pericoli di appannamento dell’immagine della magistratura e dei valori di indipendenza ed imparzialità, giungendo a stabilire la non autorizzabilità degli incarichi sportivi conferiti dal CONI e dalle Federazioni affiliate.

Rispetto a tale evidenziata ratio appare, dunque, doversi riferire il previsto regime della non autorizzabilità ai soli incarichi svolti da organi di giustizia sportiva, la cui attività è finalizzata a garantire l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, nonché a valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti irrogando le previste sanzioni disciplinari sportive, solo rispetto ai quali sono riscontrabili le preoccupazioni manifestate dal C.S.M. in occasione della modifica della relativa disciplina.

Non può conseguentemente ritenersi rientrare nel previsto divieto di autorizzazione l’incarico di Presidente delle Carte Federali della Federazione Italiana Rugby trattandosi di organo che, come previsto dai relativi statuto e regolamento, ha il compito di "redigere schemi degli atti normativi federali sulla base delle indicazioni del Consiglio Federale" e di elaborare, su richiesta, relazioni su questioni attinenti l’ordinamento sportivo, cui quindi è estranea qualsivoglia attività riferita alla giustizia sportiva soggetta al regime di non autorizzabilità ai sensi della normativa consiliare.

Il gravato diniego di autorizzazione risulta, pertanto, in contrasto con la portata che deve attribuirsi al divieto di cui al capo 16 della Circolare n. 15207 del 1987, come successivamente modificato, da interpretarsi alla luce della richiamata Relazione Introduttiva alla delibera del 24 luglio 2007, che riferisce il divieto esclusivamente agli incarichi di giustizia sportiva.

Ne consegue che, confermando l’orientamento espresso dalla Sezione in sede cautelare, non potendo l’incarico in questione configurarsi come incarico di giustizia sportiva, cui il divieto di autorizzazione si riferisce, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 504/2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in solido, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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