Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 30 settembre 2011 la Corte d’Appello di Trento, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (invece riformata in altra parte), ha riconosciuto M.M. responsabile del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di S.G.; ha quindi ridimensionato la pena applicatagli, tenendo ferma la sua condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
1.1. Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita in parte qua dal giudice di merito, il M. aveva falsamente affermato in un libro intitolato "(OMISSIS)" che il tenente dei carabinieri S.G., colloquiando con i genitori di una giovane vittima di pretesi abusi sessuali, avesse consigliato di inviare all’emittente televisiva una diffida, affinchè non fosse mandata in onda l’intervista rilasciata dalla figlia sugli abusi patiti.
Dell’episodio inerente alla formulazione di tale consiglio è stata ritenuta l’insussistenza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dell’udienza preliminare stessa e di tutti gli atti successivi, per essere stato l’avviso notificato al difensore dell’imputato sebbene costui avesse eletto domicilio presso la propria abitazione in (OMISSIS).
2.2. Col secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle emergenze testimoniali.
3. Vi è agli atti una memoria depositata nell’interesse della parte civile, con la quale si eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. L’eccezione in rito che informa il primo motivo di ricorso non ha fondamento.
1.1. L’esame degli atti processuali – consentita in questa sede dalla natura della questione prospettata – consente di appurare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non fu omessa, ma venne effettuata presso l’Avv. Renato Ellero in base alla corrispondente elezione di domicilio, resa contestualmente alla nomina a difensore formulata dall’imputato con atto dell’8 giugno 2006. Ciò ha comportato, bensì, un vizio della notifica, per essersi omesso di tener conto della successiva scelta dell’abitazione in (OMISSIS), corso (OMISSIS), quale luogo di effettuazione delle notifiche (verbale di interrogatorio del 22 dicembre 2006); ma tale vizio non è annoverabile fra le cause di nullità assoluta e insanabile, di cui all’art. 179 c.p.p., bensì fra quelle che danno luogo a una nullità c.d. a regime intermedio, come tale soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 (così Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539; v. anche le più recenti Sez. 6, n. 3895 del 04/12/2008 – dep. 28/01/2009, Alberti, Rv. 242641; Sez. 3, n. 43859 del 14/10/2009, Petrolo, Rv. 245267).
1.2. Orbene, dal verbale dell’udienza preliminare svoltasi il 24 gennaio 2008 non risulta che il difensore – personalmente comparso e certamente edotto delle modalità della notifica all’imputato, effettuata appunto presso il suo studio -abbia eccepito alcunchè al riguardo; nè, del resto, alcuna eccezione in proposito è stata sollevata nella successiva sede dibattimentale. Conseguentemente la nullità deve ritenersi sanata, perchè non fatta valere entro i limiti di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p..
2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p.. Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
2.1. La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotta a escludere la veridicità del fatto attribuito allo S. nello scritto incriminato. A tal fine ha valorizzato le deposizioni delle testi B.G. e T.A., donde era emerso che nessuna sollecitazione era stata loro rivolta dallo S. affinchè venisse inviata la lettera di diffida all’emittente televisiva locale, di cui all’imputazione contestata in via suppletiva.
2.2. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente denuncia la contraddittorietà, illustrandola tuttavia in termini tali da prospettare una lettura del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. Al riguardo non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (così Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
233780; v. anche le più recenti Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile, Rv. 245103; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
253099).
3. Conclusivamente il ricorso è da rigettare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.1. Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 3.000,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al rimborso delle spese della parte civile liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013
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