Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12.11.2004, M.M. L. adiva la Corte di appello di Roma e premesso che, per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (SDO – comprensorio Pietralata di cui alla delibera del CC n. 226 del 1994 seguita dalla Delib. n. 76 del 1995, dichiarativa della PU dell’opera), il Comune di Roma, con ordinanza sindacale n. 193 del 7,08.2003, aveva espropriato il suo terreno edificabile, esteso mq 440 e censito in catasto al F. 602, p.lla 736, chiedeva che fosse determinata la giusta indennità di espropriazione, a suo parere incongruamente stimata in sede amministrativa.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Roma, eccepiva l’inammissibilità, l’improponibilità e l’infondatezza dell’avversa domanda, assumendo pure la congruità dell’indennità offerta, pari ad Euro 9.816,81 e calcolata secondo il criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e sulla base del valore venale unitario di L. 144 al mq. Con sentenza del 2.04-27.10.2008, la Corte di appello di Roma respingeva le eccezioni preliminari e, anche in base all’esito della disposta CTU, determinava l’indennità di espropriazione in Euro 85.254,40, da incrementare degli interessi legali, disponendo il deposito degli importi differenziali presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale osservava e riteneva che:
a seguito della sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità dei criteri riduttivi contemplati dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, l’indennità di espropriazione andava commisurata, a norma della L. n. 2359 del 1865, art. 39, al valore venale del terreno ablato, di natura edificabile;
il CTU aveva fissato l’indice di fabbricabilità dell’area in misura pari a mc/mq 1,34 ed in relazione ad esso, facendo riferimento ad altre sentenze rese dalla stessa Corte d’appello, nelle quali erano state stimate le indennità di espropriazione relativamente ad altri terreni inseriti nell’ambito del medesimo comprensorio, indicato il valore venale unitario di Euro 154,92;
le parti avevano contestato le risultanze della consulenza per ragioni contrapposte;
la difesa dell’attrice aveva sostenuto anche che, poichè per il comprensorio direzionale Pietralata, in altre sentenze della medesima Corte distrettuale erano stati fissati valori unitari superiori, avrebbe dovuto farsi riferimento al valore venale unitario di Euro 392,21, attribuito dalla sentenza n. 1142/05 ad altra area del comprensorio direzionale Pietralata ambito 1b;
quanto alle osservazioni del Comune alla relazione del consulente andava rilevato che, seppure nella relazione tecnica non si era fatto adeguato riferimento ai criteri utilizzati per l’individuazione del valore venale dell’area, al di là della semplice considerazione del valore unitario attribuito ad altra area inserita nello stesso comprensorio in altra sentenza, la limitatezza dell’area oggetto di esproprio e l’esistenza di molteplici pronunce su aree limitrofe inserite nello stesso comprensorio, consentivano di ritenere maggiormente rispondente a principi di economia processuale, anche al fine di limitare ulteriori impegni di spesa non proporzionati alle finalità da raggiungere, l’utilizzazione dello stesso metodo considerato dal consulente: la media tra i valori unitari attribuiti ad aree limitrofe, con allargamento dei parametri di riferimento a una serie di sentenze emesse da questa stessa Corte in relazione ad aree interessate dallo SDO, comprendendo nei riferimenti da utilizzare sia le due sentenze citate e allegate dal consulente d’ufficio, sia quella citata e allegata dagli attori e, quindi, facendo riferimento alle sentenze nei procedimenti 7861/2004 Rami/Comune di Roma; 9861/2004 Lombardi/Comune di Roma: 722/2006 Comune di Roma/Andreoni ed altri; 7923/2005 Comune di Roma /Edilcamp s.r.l. ed altri: 2108/2005 Immobiliare Pietralata 87 s.r.l./ Comune di Roma; 783/2005 De Angelis Alvaro ed altri/ Comune di Roma;
1142/2005 Savini Nicci Andrà +1/ Comune di Roma. Effettuando la media tra i valori attribuiti in queste pronunce si otteneva il valore unitario di 193,76 Euro/mq, che rappresentava un aumento di circa il 20% rispetto a quanto ritenuto dal consulente;
era inapplicabile la riduzione del 25% dell’indennità di esproprio, chiesta dal Comune in riferimento alla disposizione introdotta con la L. n. 244/2007 (finanziaria-2008), dal momento che l’opera, costituita dalla realizzazione del Sistema Direzionale Orientale, non era collocabile nell’ambito degli interventi di "riforma economico sociale".
Avverso questa sentenza il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso gli eredi di M.M.L., S. e M.M.G..
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso il Comune di Roma denunzia:
1. "Violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)", formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se al giudice di merito sia consentito utilizzare per la formazione del proprio convincimento in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o fra altre parti, in particolare, una o più consulenze tecniche svolte in altre sedi, senza che esse siano state regolarmente allegate agli atti del giudizio e quindi conosciute così da non consentire integrità oggettiva del contraddittorio, uguaglianza fra le parti e garanzia del diritto di difesa in violazione dell’art. 101 c.p.c.".
2. "Violazione del principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)", formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se al giudice di merito sia consentito per la formazione del proprio convincimento in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione trascurare del tutto le allegazioni delle parti e la relazione del CTU a favore di proprie precedenti valutazioni espresse in giudizi fra altre parti ed avente ad oggetto le determinazioni dell’indennità di esproprio relative ad aree comprese nello stesso piano attuativo, richiamando il valore finale e facendo la media di tali valori e maggiorando, secondo la percentuale ottenuta, la determinazione del valore venale quantificato dal CTU e, quindi, in mancanza di alcun adeguato confronto critico con le risultanze del processo, senza incorrere nella violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c.".
3. "Vizio della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)", con riguardo alla individuazione del valore venale del terreno ablato.
4. "Violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, (art. 360 c.p.c., n. 3)", formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto:
"Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione, tenuto conto della fonte legislativa nella quale è stata prevista e disposta la realizzazione dell’opera pubblica (L. 15 dicembre 1990, n. 396), della natura dell’opera pubblica che emerge dall’art. 7 della Normativa quadro per la realizzazione dello S.D.O. e dell’ubicazione dell’opera pubblica stessa, se l’indennità di espropriazione di un’area edificabile espropriata per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale di Roma debba essere calcolata nella misura del valore venale con la riduzione del 25% secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, (così come sostituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89)". I primi due motivi del ricorso non hanno pregio.
I rilievi, infatti, si rivelano non pertinenti o infondati, giacchè i giudici di merito nella determinazione del valore venale unitario del terreno ablato hanno ineccepibilmente valutato criticamente l’esito della disposta CTU, non trascurato i rilievi delle parti, cui hanno dato puntuale risposta, ed infine argomentatamente applicato un parametro valutativo irreprensibilmente tratto dalla comparazione con i dati desunti da sentenze pubbliche in buona parte allegate agli atti e quindi da aversi per conosciute dalle parti e fatte oggetto di doveroso contraddittorio tra di esse e, comunque, di vaglio e replica da parte del Comune ricorrente, cui non potevano che essere notorie anche le ulteriori pronunce adottate nei vari richiamati processi, nei quali figurava convenuto.
II terzo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, giacchè il denunciato vizio motivazionale risulta privo del prescritto momento di sintesi dei rilievi, attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (cass. SU n. 16528 del 2008; cass. n. 24255 del 2011).
Il quarto motivo del ricorso non è fondato.
Nella specie la dichiarazione di pubblica utilità è anteriore al 30 giugno 2003, e, pertanto, non è applicabile il sistema delle riduzioni e maggiorazioni introdotto dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, trattandosi di nuova disciplina dotata di retroattività limitata ai procedimenti espropriativi e non anche ai giudizi in corso e che segue la disciplina transitoria di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 57 (cfr. tra le altre, cass. n. 25862 del 2011).
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Roma a rimborsare ai M. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
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