Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il 03/08/2012, il Tribunale di Napoli emetteva un’unica ordinanza sui distinti gravami presentati da R.C., P.M. e F.F. avverso il provvedimento restrittivo adottato il 16/07/2012 nei confronti dei suddetti dal G.i.p. dello stesso Tribunale (che ne aveva disposto la custodia in carcere, perchè gravemente indiziati di avere partecipato alla associazione di tipo mafioso denominata "clan Gionta", finalizzata fra l’altro alla commissione di reati ex art. 629 c.p.)" – la richiesta di riesame presentata dal P. era dichiarata inammissibile, mentre venivano rigettate quelle concernenti le residue posizioni.
L’anzidetta declaratoria di inammissibilità derivava dal rilievo che nell’interesse del P. erano stati dedotti profili di doglianza esclusivamente in ordine alla qualificazione giuridica dell’addebito, senza che il titolo custodiale impugnato venisse censurato sul piano della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari ravvisate quanto alla figura del prevenuto.
In relazione al F., premessa la sicura esistenza della consorteria criminale ipotizzata (fra l’altro, in base ai risultati di numerosissime conversazioni intercettate), il Tribunale evidenziava come dalle indagini compiute emergesse:
un suo ruolo di esattore di pagamenti estorsivi, affidatogli da tale N.T. (poi ucciso in un agguato del maggio 2011);
– una serie di colloqui con i suddetti P. e R., aventi ad oggetto le comuni attività illecite ed alcune reprimende che egli stesso aveva ricevuto in punto di fedeltà al sodalizio, tanto che gli era stata prospettata l’estromissione dal gruppo e (quale unica possibilità conseguente) l’eventuale affiliazione ad un clan rivale.
In punto di esigenze cautelari, l’ordinanza rilevava la mancata acquisizione di elementi idonei a far ritenere reciso il legame di tutti gli indagati con la compagine associativa, e la necessità di adottare la massima misura restrittiva onde "sradicare il soggetto dal territorio e dal clan di influenza".
2. Propone ricorso per Cassazione il difensore del F., che sollecita l’annullamento dell’ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurandone anche la tecnica di redazione perchè caratterizzata dal rinvio per relationem al contenuto del provvedimento emesso dal G.i.p..
In particolare, il ricorrente sostiene che dalle intercettazioni ambientali richiamate nel primo titolo restrittivo non emerge l’adesione del F. al clan, bensì l’intenzione di N. T. di coinvolgere quest’ultimo in progetti di carattere criminale, peraltro da ritenere sue iniziative personali e non già assunte per conto di quella od altra associazione camorristica.
I colloqui con il P. non sarebbero poi in alcun modo ricollegabili ad attività di rilievo penale, e quelli con il R. avevano ad oggetto il risentimento di costui verso il F., perchè la moglie separata del primo intratteneva una relazione con l’odierno ricorrente: era per questo che il R., "tra il serio e il faceto", aveva prospettato al rivale di procurarsi una protezione in ambito criminale, a nulla rilevando la circostanza che in una conversazione lo stesso R. avesse ricordato genericamente all’interlocutore di avere "fatto i movimenti" e "rischiato la carcerazione" insieme a lui.
3. Propone altresì ricorso il P., con atto da lui personalmente sottoscritto.
Il ricorrente lamenta difetto ed illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine alle regole da applicare nella valutazione delle chiamate in reità o correità: nel caso di specie, non sarebbe stata rispettata l’esigenza della ricerca di doverosi riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la sua posizione, oggetto di delazioni generiche e prive di riferimenti di sorta a concreti episodi delittuosi a lui ascrivibili.
Motivi della decisione
1. I ricorsi debbono qualificarsi inammissibili.
1.1 Quanto al F., è di immediata evidenza come la difesa proponga in questa sede una lettura delle conversazioni intercettate alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito.
Alla Corte di Cassazione deve invece ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare se la motivazione della decisione di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito. Quindi non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia).
Nè i parametri di valutazione possono dirsi mutati per effetto delle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. con la L. n. 46 del 2006, essendo stato affermato e più volte ribadito che anche all’esito della suddetta riforma "gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e (…), pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio" (Cass., Sez. 5, n. 8094 dell’11/01/2007, Ienco, Rv 236540).
Nella fattispecie, al contrario, la difesa punta proprio a far rivalutare a questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli elementi di fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): non a caso, anche in sede di discussione orale la difesa ha particolarmente insistito su un presunto "travisamento dei fatti" (e non già della prova) in cui sarebbe incorso il Tribunale di Napoli.
1.2 L’inammissibilità del ricorso del P. deriva invece dalla manifesta incoerenza delle ragioni di doglianza rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Il Tribunale risulta avere preso atto che la richiesta di riesame presentata involgeva soltanto questioni relative alla qualificazione giuridica degli addebiti (in particolare, quanto alla ravvisabilità o menò in capo all’indagato della veste di reggente del sodalizio, piuttosto che di mero partecipe) rendendo così il gravame inammissibile per difetto di interesse; l’odierno ricorso, senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni adottate dai giudici di merito, si risolve invece in una censura del giudizio di attendibilità che sarebbe stato espresso sul conto dei soggetti da cui provengono le chiamate in reità od in correità a carico del P..
2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost, sent. n. 186 del 13/06/2000) – al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del F. e del P., dovranno curarsi gli adempimenti previsti dalla norma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2013
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