Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-05-2013, n. 20979

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 17 maggio 2010, il Giudice di pace di SAVONA, in accoglimento della richiesta del P.M. disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 630/2010 a carico di P.M., quale indagato del delitto, di cui all’art. 590 c.p., commesso in danno di T.L., figlia minore di F.N., sul rilievo della insussistenza "della prova circa la presunta contaminazione del gelato con tracce di latte vaccino", ordinando per l’effetto la restituzione degli atti al P.M..

Propone ricorso per cassazione F.N., in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla minore parte offesa del reato, lamentando come il procedimento fosse stato archiviato senza aver ricevuto il preventivo avviso benchè il difensore avesse espressamente trascritto, nell’atto di querela redatto il 25 agosto 2008, rituale richiesta in tal senso, ex artt. 406 e 408 c.p.p..

Conclude per l’annullamento dell’impugnato provvedimento. Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso à sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), non essendo la parte offesa, non costituitasi parte civile, legittimata a sottoscrivere di persona il ricorso per cassazione, esclusa, da un lato, l’estensione del disposto dell’art. 571 c.p.p., comma 1, ed essendo essa, dall’altro, tenuta ad osservare le prescrizioni dell’art. 613 c.p.p..

Con memoria in data 8 gennaio 2013, redatta ex art. 611 c.p.p., il difensore dell’indagato P. M., condividendo quanto eccepito dal Procuratore Generale requirente, ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), come eccepito dal Procuratore Generale.

Si evince in atti che il ricorso risulta sottoscritto personalmente ed esclusivamente da F.N. quale esercente la potestà genitoriale sulla minore parte offesa T.L., la cui firma reca in calce la seguente dicitura: "vista è autentica – Enrico Scolari", indicato questi quale appartenente allo studio legale di Ivrea sulla cui carta intestata risulta trascritto l’atto.

Come statuito da consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità – che il Collegio fa propria – (cfr. Sez. 6 n.7956 del 2010; Sez. 2 n. 10832 del 2011) nonchè dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. n. 47473 del 2007 rv. 237854): "Il ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinati dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122 c.p.p.", essendo, in linea di principio, riconosciuta al solo imputato dall’art. 571 c.p.p., comma 1, la deroga al chiaro precetto dettato dall’art. 613 c.p.p..

Nè alcuna rilevanza riveste, ai fini dell’osservanza delle disposizioni regolanti l’jus postulandi nello specifico caso, il fatto che,come testè riferito, il ricorso contenga in calce l’autentica della firma dell’istante, stilata dall’avv. E. S., giacchè è fuor di ogni dubbio che la paternità dell’atto risale esclusivamente alla sola ricorrente, come palesemente dimostrato dalla sottoscrizione e dalla formale redazione dell’atto.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della stessa: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013
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