Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2012, n. 13512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con citazione dell’aprile del 1996 Bo.Gi., G. e I. convenivano dinanzi al Tribunale di Viterbo il fratello M., chiedendo procedersi alla divisione dell’unico bene caduto nella successione ereditaria della madre C.A., deceduta il 16-12-1994, costituito dai due terzi dell’appartamento in via (OMISSIS), nell’esclusiva disponibilità del convenuto.

Nel costituirsi, il convenuto non si opponeva alla divisione, ma eccepiva l’esistenza di disposizioni testamentarie materne e chiedeva, in via riconvenzionale, che si tenesse conto dei beni donati in vita dalla madre ai fratelli.

Integrato il contraddittorio nei confronti delle eredi testamentarie B.R. e A., all’epoca minorenni, gli attori proponevano nei confronti di queste ultime (rappresentate in giudizio dai genitori B.M. e S.C.) azione di riduzione per l’ipotesi in cui il testamento, del quale eccepivano la nullità, fosse ritenuto valido.

Con sentenza parziale n. 892/2002 il Tribunale accertava la validità del testamento, con il quale C.A. aveva lasciato alle nipoti B.R. e A. la sua parte di proprietà dell’immobile e la quota di sua spettanza sulla metà del coniuge premorto; dichiarava che l’asse ereditario della de cuius era costituito dai quattro sesti dell’immobile in questione; dichiarava lesa la riserva di due terzi spettante ai legittimari Bo.

G., G., I. e M.; disponendo la riduzione delle quote delle sorelle B.. Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la vendita.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello B.R. e A., nel frattempo divenute maggiorenni. Le appellanti, in particolare, chiedevano che si tenesse conto delle somme di denaro donate in vita agli eredi legittimari dalla de cuius, di cui quest’ultima aveva dato atto nel testamento e che trovavano conferma in una dichiarazione sottoscritta da B.G.. Esse, inoltre, chiedevano l’assegnazione dell’appartamento caduto in successione.

Con sentenza depositata il 6-3-2007 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame. La Corte territoriale rilevava che dalla lettura del testamento non si evinceva l’avvenuta corresponsione di somme di denaro dalla madre ai tre figli, apparendo piuttosto che tali somme erano pervenute ai figli dal padre; che la richiesta di nuova produzione documentale e la domanda di assegnazione dell’immobile erano inammissibili; che la richiesta di rimessione in termini e le questioni sull’età delle sorelle B. all’epoca del giudizio di primo grado, che avrebbe impedito alle stesse un’adeguata difesa, erano state tardivamente sollevate solo all’udienza collegiale e nella comparsa conclusionale e non nell’atto di appello; che, in ogni caso, le due minori in primo grado erano state chiamate in giudizio mediante citazione dei genitori, nella qualità, e questi ultimi non avevano ritenuto di costituirsi per le figlie minori, nè di sollevare un problema di conflitto di interessi; che, ai sensi dell’art. 293 c.c., la parte contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.

B.R. e A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sulla base di quattro motivi.

Bo.Gi., G. e I. hanno resistito con controricorso.

L’altro intimato B.M. non ha svolto attività difensive.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del procedimento di primo grado, con conseguente nullità della sentenza parziale n. 892/02 del Tribunale di Viterbo, del procedimento di secondo grado e della sentenza n. 1097/07 della Corte di Appello di Roma.

Deducono che il procedimento di primo grado è affetto da radicale nullità, non essendo stato nominato un curatore speciale a B.R. e A., nonostante il conflitto di interessi esistente tra le stesse e il padre B.M., che le rappresentava in giudizio. Tale conflitto di interessi deriva dal fatto che la de cuius, con il testamento, aveva chiamato all’eredità le sole nipoti, in luogo del padre delle stesse, ed è reso palese dalle difese assunte da B.M., il quale, nel costituirsi in giudizio, non si è opposto alla divisione o alla vendita del bene ereditario. Rilevano che al conflitto di interessi tra le sorelle B. e il padre non può ritenersi estranea nemmeno la madre delle ricorrenti, S.C., come è dimostrato dalla scelta della stessa di non assumere la rappresentanza delle figlie in giudizio. Sostengono che, non essendo stato posto rimedio a tale conflitto mediante la nomina di un curatore speciale che rappresentasse le minori e curasse i loro interessi, l’intero processo è inficiato da radicale nullità per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del principio del contraddittorio; e ciò anche in forza degli artt. 7, 8 e 9 della Convenzione sui Diritti dei Fanciulli, firmata il 25-1-1996 e ratificata in Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77. Detta nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta, ai sensi degli artt. 159 e 61 comma 2 c.p.c, il travolgimento di tutti gli atti successivi, compresa le sentenze emesse dal giudice.

Con il secondo motivo le ricorrenti, lamentando la violazione delle norme concernenti il diritto di difesa e del contraddittorio del contumace, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e del dovere del giudice di direzione di un equo procedimento, ai sensi dell’art. 175 c.p.c., censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili la richiesta di produzione documentale e le domande nuove proposte in appello dalle sorelle B. ed ha disatteso la richiesta delle stesse di rimessione in termini. Nel ribadire che l’intero procedimento di primo grado è stato permeato dal conflitto di interessi esistente tra il padre e le figlie minori, non rilevato dal giudice, sostengono che la Corte di Appello avrebbe dovuto adottare le cautele processuali idonee a riequilibrare la posizione delle ragazze, consentendo alle stesse di proporre domande e richiedere mezzi di prova nuovi, ovvero, in alternativa, rimettendo le stesse in termini.

Con il terzo motivo le sorregge B. lamentano la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1 sulle domande nuove in appello e sulla remissione in termini, anche alla luce della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (approvata il 20-11-1959, revisionata nel 1989), della Convenzione di New York sui Diritti dei Fanciulli (firmata il 20-11-1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176) e della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei Diritti dei Minori (firmata il 25-1-1996, ratificata in Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77). Deducono, in particolare, che gli artt. 8 e 9 di tale ultima Convenzione prevedono l’obbligo, per il giudice, di provvedere d’ufficio alla nomina di un rappresentante legale al minore, qualora sussista un conflitto di interessi con i soggetti che normalmente esercitano la patria potestas. Sostengono, pertanto, che il giudice di appello avrebbe dovuto rilavare la violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di nomina di un curatore speciale per le allora minorenni B.R. e A., e ammettere le domande nuove e la produzione documentale delle appellanti, ovvero provvedere alla rimessione in termini delle stesse.

Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e delle regole ermeneutiche sull’attività interpretativa in generale, ex art. 12 preleggi, nonchè l’omessa motivazione, in relazione alla interpretazione delle disposizioni testamentarie della C., con riguardo alla effettività delle donazioni ricevute dagli attori. Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il dettato testamentario era chiaro nel senso che i figli B.G., Gi. ed I. avevano già ricevuto somme di denaro quando la de cuius era in vita e che, pertanto, la donna, che medio tempore aveva riscattato il podere di famiglia, aveva provveduto a spartire quanto ancora da lei non distribuito ai figli, ricordandosi anche delle nipoti.

2) I primi tre motivi, che in quanto tra loro strettamene connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, pur dovendosi in parte correggere e integrare la motivazione della sentenza impugnata.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, è ravvisabile un conflitto di interessi, tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale, ogni volta che l’incompatibilità delle rispettive loro posizioni è anche solo "potenziale", a prescindere dalla sua "effettività". Ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante, secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anzichè in concreto e a posteriori, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa; (Cass. 16-9-2002 n. 13507; Cass. 6-8-2001 n. 10822; Cass. 16-11-2000 n. 14866).

Nel caso in esame, una simile verifica porta effettivamente a ritenere la sussistenza di un conflitto di interessi virtuale tra B.M. e le odierne ricorrenti (minorenni all’epoca di instaurazione del giudizio di primo grado), atteso che con il testamento la de cuius aveva disposto in favore delle due nipoti, pretermettendo il figlio M..

Non risulta, al contrario, l’esistenza di un analogo conflitto di interessi tra le ricorrenti e la madre S.C., citata in giudizio insieme al marito in rappresentanza delle figlie minori.

Del tutto vaghe e generiche si palesano, al riguardo, le deduzioni svolte dalle ricorrenti, le quali, senza denunciare alcuna concreta situazione sostanziale idonea a rivelare la sussistenza di interessi incompatibili tra le minori e la madre, si sono limitate ad affermare in modo apodittico che dal dedotto conflitto d’interessi con il padre "non può ritenersi esclusa la madre delle ricorrenti…atteso che le richiamate vicende hanno determinato la scelta di non assumere la rappresentanza delle figlie in giudizio, evidente sintomo dell’attualità del conflitto d’interessi in cui la stessa versava".

Ciò posto, si osserva che l’art. 320 c.c., u.c., dopo avere stabilito che, qualora l’interesse di un minore si trovi in contrasto con un interesse comune ad entrambi i genitori esercenti la potestà, ovvero proprio del genitore che esercita in via esclusiva la potestà, si deve procedere alla nomina di un curatore speciale, dispone che, nel caso in cui il conflitto sorga tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore. Nella ipotesi da ultimo considerata, pertanto, il potere di rappresentanza si concentra automaticamente in capo all’altro genitore, il quale, conseguentemente, è abilitato a porre in essere autonomamente tutti gli atti necessari per il minore.

Orbene, poichè il genitore esercente la potestà è legittimato, in nome e per conto del figlio minore, a resistere nel giudizio promosso nei confronti di quest’ultimo da terzi, non può che concludersi nel senso che le odierne ricorrenti sono state ritualmente rappresentate nel giudizio di primo grado dalla madre, senza che rilevi, in contrario, il fatto che quest’ultima non si sia costituita, rappresentando la contumacia espressione di una libera scelta processuale della parte, non sindacabile dal giudice.

Essendosi, dunque, il procedimento di primo grado ritualmente svolto in contraddittorio con le sorelle B., si rivelano infondate anche le censure mosse dalle ricorrenti riguardo alla ritenuta inammissibilità del novum in appello ed alla mancata rimessione in termini delle appellanti da parte del giudice del gravame, muovendo tali doglianze dall’erroneo presupposto che si rendesse necessaria, in primo grado, la nomina di un curatore speciale per due minorenni.

3) Anche il quarto motivo è infondato.

Occorre premettere che l’interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, è compito esclusivo di questo, nel senso che a lui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la predetta volontà, potendo egli avvalersi in tale attività interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell’atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c.; con la conseguenza che, se siffatta operazione è compiuta nel rispetto delle predette regole e se le conclusioni che vengono tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e – convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 14-1-2010 n. 468; Cass. 21- 2-2007 n. 4022; Cass. 11-4-2005 n. 7422).

Nella specie, la Corte territoriale, all’esito dell’attività ermeneutica effettuata, ha ritenuto che il tenore delle dichiarazioni contenute nel testamento di C.A. ("…la volontà di mio marito, loro padre, erano questa di lasciare tutto a M. riguardo al podere siccome che qualcosa i mie figlie hanno preso – mi spiego mio figlio Gi. ha avuto lire 3000000 miglione mio figlio G. a avuto lire 14000000 Milione I. a avuto lire 2000000 milione… "), al di là degli errori grammaticali, non era univoco nel senso dell’avvenuta corresponsione di somme di denaro dalla madre ai tre figli, lasciando anzi intendere che le relative dazioni erano state effettuate dal padre.

Si tratta di un apprezzamento di fatto sorretto da una motivazione sufficiente e plausibile, a fronte del quale le deduzioni svolte dalle ricorrenti, dirette sostanzialmente a sostenere che la de cuius intendeva, senza ombra di dubbio, dare atto delle donazioni da essa effettuate in vita in favore dei figli B.G., Gi. e I., si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione di merito delle dichiarazioni della testatrice, inammissibile in questa sede.

Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunciati dalle ricorrenti, dovendosi in particolare rilevare che, vertendosi in materia di interpretazione del contenuto di un testamento, appare del tutto inconferente il riferimento alle regole dettate dall’art. 12 preleggi in materia di interpretazione della legge.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Nei confronti di B.M., che non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *