Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 1995 il fallimento la R. s.c.a r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Trani la Banca di S. (più tardi incorporata dal M.) per sentir dichiarare inefficaci verso la massa, ex art. 67, L.Fall., varie rimesse bancarie eseguite dalla società in bonis, con funzione solutoria, nel periodo sospetto.
Costituitasi ritualmente, la banca eccepiva il difetto del presupposto soggettivo della conoscenza dell’altrui stato di insolvenza e la natura non solutoria sia dei versamenti eseguiti da un terzo, U., sul conto corrente intestato alla R. – a titolo di contributi all’attività di confezionamento dell’olio di oliva – sia del pagamento effettuato da un fideiussore in forza di contratto stipulato in data certa anteriore al fallimento.
Con sentenza 8 marzo 2005 il Tribunale di Trani, in accoglimento delle predette eccezioni, rigettava la domanda, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Sul successivo gravame della curatela, la Corte d’appello di Bari, con sentenza 26 agosto 2008, revocava ex art. 67, comma 2, legge fallimentare, le rimesse in questione e condannava il M. alla rifusione delle spese del doppio grado.
Motivava:
– che la scientia decoctionis era provata da vari elementi sintomatici: quali, i bilanci relativi a diversi esercizi, recanti fortissime perdite non coperte dal patrimonio sociale e dai ricavi, l’andamento del conto corrente – che palesava un prolungato ed ingente scoperto , senza alcuna movimentazione fino alle rimesse in conto corrente impugnate – ed altresì il decreto ingiuntivo ottenuto in forma provvisoriamente esecutiva dalla stessa Banca di S. proprio sulla base del pericolo nel ritardo;
– che di veri e propri pagamenti si trattava, e non di ricostituzione della provvista, data l’avvenuta revoca dell’apertura di credito concessa in precedenza dalla banca; nè era ammissibile la mutatio libelli mediante la riqualificazione dei bonifici eseguiti sul conto corrente dalla terza società U. come cessioni di credito, stipulate in pagamento anomalo dei debiti;
– che anche il pagamento eseguito dal fideiussore risultava revocabile, perchè avvenuto sul conto corrente della società fallita e non in forma diretta in favore della banca creditrice.
Avverso la sentenza, notificata il 15 dicembre 2008, il M. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato il 13 febbraio 2009 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Deduceva:
1) la violazione dell’art. 67 legge fallimentare e la carenza di motivazione nell’accoglimento della domanda revocatoria di talune rimesse, qualificate come cessioni di crediti vantati dalla società insolvente verso un terzo debitore – e quindi, mezzi anomali di pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 1, legge fallimentare – secondo la tardiva prospettazione della curatela, la cui domanda iniziale riguardava solo la revoca di pagamenti;
2) la violazione dell’art. 44 legge fallimentare per aver ritenuto revocabile il bonifico di lire 124.448.213 eseguito da un terzo fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento.
Resisteva con controricorso il fallimento La R. s.c.a r.l..
All’udienza del 13 giugno 2012 il Procuratore generale e i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato.
La corte territoriale, dopo aver preso in esame la specifica censura concernente la ritenuta conoscenza dell’altrui stato di insolvenza, negata dal primo giudice, giungendo alla conclusione opposta sulla base di presunzioni semplici – con ciò dimostrando chiaramente di muoversi nell’ambito della fattispecie di cui al comma 2, art. 67 legge fallimentare – ha poi aggiunto, a titolo di obiter dictum, che tali pagamenti, sulla base della configurazione datane dalla banca (e non dalla curatela attrice in sede di edictio actionis) apparivano, piuttosto, cessioni di credito, revocabili ai sensi del primo comma dell’art. 67 L.Fall..
Che si trattasse di un discorso ipotetico, volto a dimostrare che la diversa qualificazione della banca avrebbe portato a conseguenze ad essa ancor più sfavorevoli (sotto il profilo della inversione dell’onere della prova della inscientia decoctionis) è dimostrato non solo dalla formula di apertura ("…stando alla stessa difesa svolta in giudizio dalla banca.."), ma altresì dall’uso dei verbi al condizionale C…dovrebbe ravvisarsi, più propriamente… e quindi si tratterebbe…"): modo tipico del discorso indiretto, esposto de relato e non fatto proprio, in chiave assertiva, dal giudice. Come si evince, in chiusura di argomentazione, dalla ritenuta inammissibilità, per novità, della predetta qualificazione alternativa.
In conclusione, la corte ha ravvisato nelle rimesse eseguite dalla U. sul conto corrente della società cooperativa La R. dei pagamenti revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, L.Fall., come richiesto ab initio dalla curatela.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 44 legge fallimentare, per aver ritenuto revocabile il bonifico di lire 124.448.213 eseguito da un terzo fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento.
Il motivo è fondato.
E’ jus receptum che, in tema di azione revocatorie fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fallimentare, quando risulti che non sia stata utilizzata provvista del debitore, nè vi sia stata rivalsa, prima del fallimento, nei suoi confronti. Fuori di tali ipotesi, il pagamento effettuato dal garante ha, infatti, lo scopo di adempiere un’obbligazione propria ed autonoma, ancorchè accessoria, per evitare le conseguenze cui egli resterebbe esposto per effetto della morosità dell’obbligato principale: restando irrilevante, per contro, la modalità solutoria mediante versamento sul conto corrente, non lesivo della par condicio (Cass., sez. unite, 12 agosto 2005, n. 16.874, risolutiva di un precedente contrasto; cui si sono conformate, in seguito, Cass., sez. 1, 22 maggio 2008 n. 13.092;
Cass., sez. 1, 24 febbraio 2011 n. 4553; Cass., sez. 1, 14 febbraio 2011 n. 3583).
Non muta la decisione il rilievo che, nella specie, il pagamento sia stato eseguito dopo il fallimento: evenienza, che rende, anzi, viepiù evidente l’assenza di alcun pregiudizio per la massa, per effetto dell’insinuazione al passivo del fideiussore, anzichè della banca creditrice.
Per le medesime ragioni, tale pagamento neppure può essere sanzionato di inefficacia ai sensi dell’art. 44 legge fallimentare, non provenendo dal fallito, neppure indirettamente.
La sentenza deve essere quindi cassata nei limiti di cui sopra, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
– Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012
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