Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 29 settembre 2011 la Corte d’Appello di Bologna, a seguito di appello proposto contro sentenza del Tribunale di Bologna del 9 dicembre 2010 da R.M. – che era stato ritenuto responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e D.Lgs. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater e condannato alla pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione nonchè Euro 1400 di multa -, in parziale riforma assolveva l’appellante dal secondo reato riducendo la pena a mesi sei di reclusione ed Euro 1200 di multa.
2. Contro tale sentenza il difensore del condannato ha proposto ricorso, basato su due motivi.
Il primo motivo denuncia errore di calcolo della pena: poichè l’aumento per continuazione inflitto dal primo giudice era di due mesi, caduta la continuazione per assoluzione dal secondo reato la pena viene ridotta a cinque mesi e 10 giorni di reclusione, oltre a Euro 1200 di multa. Non essendovi stata impugnazione del pubblico ministero, in correlazione al divieto di reformatio in peius non poteva pertanto essere inflitta la pena di sei mesi di reclusione e Euro 1200 di multa.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla sospensione condizionale della pena, non potendosi fondare la sua negazione sullo stato di "straniero irregolare", come sarebbe stato fatto dal giudice d’appello.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
In particolare, il primo motivo deve essere accolto, giacchè l’aumento per la continuazione era effettivamente stato applicato nella misura illustrata dal ricorrente: la pena base, tratta dal reato più grave rappresentato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 era di anni uno di reclusione ed Euro 3000 di multa, condotta dalla concessione delle attenuanti generiche a mesi otto di reclusione e aumentata appunto di due mesi dal vincolo di continuazione, così pervenendo a mesi 10 di reclusione ed Euro 2100 di multa, e infine diminuita per il rito abbreviato a mesi sei, giorni 20 di reclusione ed Euro 1400 di multa. Pertanto, la corte territoriale avrebbe dovuto infliggere la pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione, nonchè Euro 1200 di multa, mentre ha inflitto sei mesi di reclusione ed Euro 1200 di multa. Deve dunque correggersi la pena detentiva come richiesto.
Per quanto concerne invece il secondo motivo, la sentenza non corrisponde a quanto prospettato in esso, in quanto la sospensione condizionale della pena non si fonda soltanto sulla condizione di clandestino, ma altresì sulla "imperfetta identificazione" e sulla "condotta delittuosa anteatta", elementi tutti che, secondo il giudice di merito, "non consentono una prognosi di astensione dal reato". Nessuna violazione di legge emerge dunque, nè tanto meno alcun vizio motivazionale.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio detentivo, ferma restando la pena pecuniaria, per il resto respingendosi il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in mesi 5 giorni 10 di reclusione ferma restando la pena pecuniaria. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013
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