Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 31-07-2012, n. 13747

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Genova, B. E. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’arto della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio civile instaurato nell’aprile 1985, definito in primo grado con sentenza del marzo 2002, proseguito in appello sino al febbraio 2005 ed ancora pendente in Cassazione al momento del ricorso;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta ragionevole una durata complessiva di sette anni per i due gradi di giudizio, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di circa tredici anni in Euro 13.000, oltre interessi legali e spese;

che avverso tale decreto il predetto ricorre per cassazione formulando quattro motivi, illustrati anche da memoria;

che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che il ricorrente denuncia, con i primi due motivi, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 C.E.D.U.) deducendo che la Corte di merito, da un lato, avrebbe erroneamente calcolato la durata effettiva del processo presupposto, dall’altro si sarebbe, nel determinare la durata ragionevole, discostata irragionevolmente dai parametri applicati comunemente dalla Corte Europea e da questa Corte; con gli altri due motivi censura la liquidazione delle spese, deducendo la violazione dei minimi di tariffa ed il difetto di motivazione;

ritenuto che merita censura il decreto impugnato nella parte in cui ha determinato in sette anni la durata ragionevole del processo in esame, in tal modo discostandosi dai criteri di determinazione normalmente applicati dalla Corte E.D.U. e da questa Corte (secondo i quali è in generale irragionevole una durata del processo superiore, per il primo grado, a tre anni e per il secondo a due), senza dar conto delle ragioni che giustifichino nel caso concreto lo scostamento, ed anzi affermando contraddittoriamente l’assenza, nella specie, di particolari esigenze di dilazione dei tempi ritenuti in via generale congrui;

ritenuto, pertanto, che la cassazione del provvedimento si impone, restando assorbiti gli altri motivi; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito;

che, considerando irragionevole la protrazione del giudizio per quattordici anni, la liquidazione dell’equa riparazione spettante al ricorrente deve effettuarsi applicando la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1000 per ciascun anno di ritardo;

ritenuto pertanto che l’equa riparazione deve liquidarsi in Euro 13.250, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo;

che le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; che la compensazione per metà delle spese di questo giudizio di legittimità, e la condanna del resistente al pagamento della residua quota – che si liquida come in dispositivo -, si giustificano considerando la modestia della modifica ottenuta dal ricorrente sulla base dell’unico profilo per il quale il ricorso ha trovato accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 13.250,00 oltre interessi legali su dette somme dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.415,00 – di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 875,00 per diritti – e della metà delle spese di questo giudizio di legittimità, compensata la residua quota, liquidate per l’intero in complessivi Euro 965,00 – di cui Euro 100,00 per spese -, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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