Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 03-05-2013, n. 19227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 25.10.2011 la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18.3.2008 aveva condannato L. S., originariamente imputato dei reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14; art. 605 c.p.; art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 3, n. 1; artt. 582 e 585, in relazione all’art. 576 c.p., n. 1, artt. 110, 56 e 610 c.p., in danno di S.J., alla pena di anni due di reclusione, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di lesioni e, di conseguenza, rideterminava la pena inflitta all’imputato nella misura di anni uno mesi 10 di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza che aveva affermato la penale responsabilità del L. solo per il delitto di sequestro di persona di cui al capo n. 2) dell’imputazione, ritenendo in esso assorbiti i delitti di cui ai capi n. 4) (lesioni) e n. 9) (violenza privata). Avverso tale decisione, di cui ha chiesto l’annullamento, ha proposto ricorso l’imputato, articolando distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 194, 43, 605, 56 e 610 c.p., art. 530 c.p.p., in quanto la corte territoriale, con motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria, non ha tenuto conto, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 605 c.p., che, come evidenziato nei motivi di appello, l’imputato non ha agito allo scopo di privare la persona offesa della libertà personale, ma, spinto dalla gelosia, la invitò a seguirla sia pure con modi piuttosto violenti, e che del tutto incongruente è il riferimento, contenuto nella motivazione, alla minaccia di una pistola puntata contro la donna, stante l’intervenuta assoluzione del ricorrente nel giudizio di primo grado per il reato in materia di armi di cui capo n. 1, perchè il fatto non sussiste, in relazione al quale il pubblico ministro non ha proposto appello;

inoltre la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla doglianza riguardante l’impossibilità di configurare il sequestro di persona, piuttosto che il delitto di cui all’art. 610 c.p., quando, come nel caso in esame, la materialità del fatto si esaurisce nella estrinsecazione del comportamento violento dell’agente.

Con il secondo motivo l’imputato lamenta i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 62 bis, 69, 132, 133, 81 cpv. e 165 c.p.; L. n. 689 del 1981, art. 53 e ss., in ordine alla omessa concessione delle generiche; alla negata irrogazione della pena nei minimi edittali; alla mancata applicazione del minimo aumento per la continuazione, alla omessa concessione del beneficio della non menzione ed alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, rilevando come la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena smentisca la ritenuta non minima capacità criminale dell’imputato e come di fronte alla pronuncia di assoluzione e di non doversi procedere intervenuta per i reati di cui ai capi numeri 1), 3), 5), 6), 7), 8), e 4), dell’imputazione, non si possa ritenere grave la condotta posta in essere dall’imputato, che, comunque, non appare affatto caratterizzata, come erroneamente affermato dalla corte territoriale, dall’uso delle armi.

Motivi della decisione

Il ricorso non può essere accolto.

Ed invero infondato risulta il primo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente confonde le ragioni che hanno spinto l’imputato ad agire (irrilevanti ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato), con il dolo (generico) del delitto di cui all’art. 605 c.p., che consiste, come è noto, nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica intesa come libertà di locomozione (cfr. Cass., sez. 6, 16/02/1989, Ciarella; Cass., sez. 1, 07/03/2012, n. 14802, S. e altro, rv. 252264).

Sul punto la corte territoriale ha motivato adeguatamente, rilevando come l’imputato (il quale, come riferito dalla persona offesa, afferrata per i capelli la sua ex convivente, le aveva imposto di seguirla, trascinandola per alcuni metri sotto la minaccia di una pistola verso un luogo isolato) abbia agito proprio allo scopo di limitare la libertà di movimento della S., in considerazione della costrizione fisica cui quest’ultima è stata sottoposta, "avendola l’imputato afferrata e trascinata per i capelli per un tempo considerevole, bloccandone la capacità di deambulare autonomamente", con una condotta "consapevolmente diretta a privare la vittima della possibilità di muoversi e camminare liberamente nel tempo e nello spazio" (cfr. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Non condivisibile appare anche la tesi del ricorrente volta a ricondurre la condotta dell’imputato al paradigma normativo di cui all’art. 610 c.p., in quanto, con riferimento ai rapporti tra i delitti di sequestro di persona e di violenza privata, da tempo la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso da questo Collegio, ha chiarito che il delitto sanzionato dall’art. 610 c.p., ha carattere sussidiario e generico, perchè diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge e che, comunque, i due delitti hanno in comune l’elemento materiale della costrizione, ma si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertà del soggetto passivo.

Infatti nella violenza privata ciò che viene lesa è la libertà psichica di autodeterminazione, mentre nel sequestro di persona la lesione concerne la libertà di movimento.

Pertanto, per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata, come nel caso in esame, per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all’art. 610 c.p., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge.

Proprio in applicazione di tali principi, è stata affermata la sussistenza del delitto di sequestro di persona e non di violenza privata in casi, dello stesso tenore di quello in esame, in cui, da un lato la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta unicamente a privarla della libertà personale, costringendola ad abbandonare il locale notturno nel quale si trovava ed a seguire il reo prima nella sua autovettura e poi nel suo alloggio; dall’altro l’imputato, volendo recuperare quanto sottrattogli, aveva costretto il presunto ladro a salire sulla vettura di proprietà di un altro soggetto per farsi accompagnare dal ricettatore, trattenendolo sulla stessa autovettura per un certo arco di tempo (cfr. Cass., sez. 5, 03/02/2009, n. 9731, R.M.; Cass., sez. 5, 21/01/1999, n. 12851, Barbieri).

Nè assume alcun rilievo, in termini di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, la circostanza che il ricorrente sia stato assolto per il reato in materia di armi di cui al capo n. 1) dell’imputazione, essendo ciò avvenuto, come si evince dalla sentenza di primo grado, solo perchè non è stata raggiunta l’assoluta certezza che il L. abbia utilizzato per minacciare la S. una vera pistola, piuttosto che una pistola-giocattolo ovvero si sia avvalso di un oggetto somigliante ad un’arma. Quanto al secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l’inammissibilità, in quanto con esso si introducono solo questioni relative al merito delle (argomentate) determinazioni assunte dalla corte territoriale in ordine al trattamento sanzionatorio (cfr. p. 4 dell’impugnata sentenza), non consentite in sede di legittimità.

Peraltro, se è vero che per escludere l’ammissione dell’imputato al regime della semidetenzione, la corte territoriale ha giustificato la sua prognosi negativa sul rispetto dei relativi stringenti obblighi (previsti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 55) da parte del ricorrente anche su di un giudizio negativo sulla personalità di quest’ultimo fondato su di un dato processualmente non accertato (l’uso delle armi da parte del L.), è altrettanto vero che nella valutazione compiuta al riguardo dalla corte di appello assume valore decisivo l’incontestabile ed incontestata circostanza (da sola sufficiente) della condizione irregolare del prevenuto, essendo egli irreperibile alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di L.S. va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013

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