Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ha proposto ricorso per cassazione V.M. avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data 15 febbraio 2011 con la quale è stata riformata soltanto in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del primo giudice, di condanna in ordine al reato di ingiurie, commesso il (OMISSIS) in danno di M.L..
L’imputato è stato ritenuto responsabile di avere accusato l’interlocutore di essere un ladro, per avergli rubato il telefono cellulare.
Ha dedotto la violazione di legge.
In particolare ha sostenuto che si doveva rilevare l’assenza dell’elemento psicologico del reato contestato.
Infatti l’imputato aveva accusato il M. di un fatto- avergli cioè rubato il telefono cellulare – per averlo appreso anche da tale V.S. presso il quale la persona offesa si era vantata della cosa.
Dalla stessa istruttoria dibattimentale la circostanza emersa pacificamente, tanto che la restituzione del telefonino era avvenuta solo dopo che V. l’aveva sollecitata presso il M..
Poichè quello aveva indugiato, i rapporti si erano deteriorati e nel corso di una riunione condominiale nel quale i colloqui tra i presenti erano tesi, l’imputato, a sua volta aggredito da M. che gli aveva dato dello scorretto, aveva replicato con le frasi di cui all’imputazione.
Tale pacifica ricostruzione dei fatti rendeva doveroso, secondo la difesa, qualificare la condotta dell’imputato come meramente colposa per la ragione che l’imputato aveva accusato la persona offesa di un fatto di cui la riteneva veramente responsabile.
Semmai poteva addebitarsi al ricorrente soltanto di essere stato poco cauto.
La situazione sopra descritta era infatti inquadrabile nell’ipotesi di cui all’art. 599 c.p., avendo agito l’imputato in uno stato d’ira, se non addirittura nella convinzione di potere esprimersi nei termini anzidetti avendo subito un’ingiustizia (scriminante putativa).
In data 12 gennaio 2013, dinanzi ai Carabinieri di Nocera Terinese, M. ha rimesso la querela e l’imputato ha accettato tale remissione.
Tanto premesso, essendo rimasta integrata la causa di estinzione del reato dovuta alla remissione di querela, ritualmente accettata, ed in assenza di prove evidenti per il proscioglimento del ricorrente ai sensi dell’art. 129 c.p.p., deve procedersi alla conseguente declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato V.M..
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013
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